Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10040 del 28/05/2020

Cassazione civile sez. VI, 28/05/2020, (ud. 19/12/2019, dep. 28/05/2020), n.10040

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. SCALDAFFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. FALAABELLA Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 32790-2018 proposto da:

K.S., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

PAOLO SASSI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS) COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL

RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI SALERNO SEZIONE DI

CAMPOBASSO;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di CAMPOBASSO, depositato il

24/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 19/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott. FALABELLA

MASSIMO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – E’ impugnato per cassazione il decreto del Tribunale di Campobasso del 24 settembre 2018. Con quest’ultima pronuncia è stato negato che a K.S. potesse essere riconosciuto lo status di rifugiato; è stato altresì escluso che lo stesso potesse essere ammesso alla protezione sussidiaria e a quella umanitaria.

Ha osservato il Tribunale che il racconto del richiedente risultava essere vago e stereotipato, privo di indicazioni dettagliate, non coerente con la situazione del Burkina Faso, in cui nel periodo che interessava non si erano “verificati casi di aggressione verso persone del partito politico del presidente, cui sarebbe appartenuto il padre del ricorrente”; la stessa narrazione, ad avviso del giudice di prime cure, era inoltre priva di adeguati riferimenti temporali e mancava di una concatenazione logica dei fatti descritti. Il Tribunale ha evidenziato che la situazione politica ed economica del paese di origine non giustificava il riconoscimento della protezione sussidiaria, in mancanza di un diretto coinvolgimento del ricorrente, tale da determinare l’esposizione di questo al rischio di un danno grave. Da ultimo, il giudice di prima istanza ha escluso potesse essere accordata la protezione umanitaria, non essendo stati allegati e provati elementi che facessero “ritenere particolarmente vulnerabile il richiedente nel caso di rimpatrio”.

2. – Il ricorso per cassazione si fonda su tre motivi. Il Ministero dell’interno, intimato, non ha svolto difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8, 9, 14 e art. 27, comma 1 bis, degli del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 1, lett. e) e g), artt. 3, 5, 7, 14, art. 16, comma 1, lett. b), e art. 19 e omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio concernente la mancata valutazione della propria situazione personale e delle condizioni generali del Burkina Faso; oppone, altresì, mancanza totale di motivazione. Il motivo inerisce al denegato riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria. Investe, da diverse prospettive, il giudizio di non credibilità espresso dal Tribunale e il mancato adempimento, da parte di questo, dei doveri di cooperazione istruttoria.

Il motivo è infondato.

La valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, il quale deve valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma. 5, lett. c). Tale apprezzamento di fatto è censurabile in cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito (Cass. 5 febbraio 2019, n. 3340; sui limiti del sindacato circa la credibilità del racconto del richiedente, cfr. pure Cass. 7 agosto 2019, n. 21142). La sentenza impugnata non presenta alcuna di tali gravi anomalie motivazionali, nè sarebbe corretto sostenere che il giudice abbia mancato di prendere in esame la vicenda personale del richiedente, come pure è lamentato in ricorso, dal momento che la narrazione reputata inattendibile aveva precisamente ad oggetto tale vicenda: ciò che è mancato, in ultima analisi, è – quindi – non già l’apprezzamento di tale vicenda, quanto il riscontro dell’insussistenza delle condizioni che consentissero di ritenere provati i fatti dedotti dal ricorrente. Come è ben noto, ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, le lacune probatorie del racconto del richiedente asilo non comportano necessariamente inottemperanza al regime dell’onere della prova, potendo essere superate dalla valutazione che il giudice del merito è tenuto a compiere delle circostanze indicate alle lettere da a) ad e) della citata norma (Cass. 29 gennaio 2019, n. 2458; Cass. 10 luglio 2014, n. 15782); nel caso in esame, come si è detto, il Tribunale ha escluso che la narrazione di K.S. fosse credibile: i fatti descritti, pertanto, non potevano essere posti a fondamento della decisione impugnata.

D’altro canto, il giudice del merito non aveva motivo di accertarsi di profili che interessano, in via generale, l’operato delle autorità pubbliche del paese di provenienza del richiedente se la vicenda, da questi narrata – rispetto alla quale assumerebbe importanza l’attività (o l’inerzia, giusta il D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 5, lett. c)) di dette autorità sul piano della persecuzione o del rischio del grave danno che dà titolo alla protezione sussidiaria – non poteva reputarsi veritiera secondo i criteri di cui al citatao D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5. Una tale indagine si manifestava in altri termini inutile proprio in quanto nell’indicata evenienza il rischio prospettato dall’istante, siccome correlato a fatti non dimostrati, difettava di concretezza e non avrebbe potuto comunque presentare il richiesto grado di personalizzazione. Va ricordato, al riguardo, che lo status di rifugiato esige che si dia conto di una personalizzazione del pericolo di essere fatto oggetto di persecuzione per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica: ciò che nel caso in esame deve evidentemente escludersi; con riguardo alle fattispecie tipizzate dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e lett. b), è necessario invece osservare che l’esposizione dello straniero al rischio di morte o a trattamenti inumani e degradanti deve pur sempre rivestire un certo grado di individualizzazione (cfr.: Cass. 20 giugno 2018, n. 16275; Cass. 20 marzo 2014, n. 6503): individualizzazione che nella fattispecie, per le ragioni indicate, non ricorre.

Nè l’istante può dolersi della mancata indagine circa la situazione del proprio paese di origine avendo riguardo alla fattispecie della minaccia derivante da violenza indiscriminata in situazione di conflitto armato o internazionale. Il ricorrente non chiarisce se e come abbia domandato, nel giudizio di merito, il riconoscimento della protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c): profilo, questo, di cui il decreto impugnato non si occupa. Come è noto, ove con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, è onere della parte ricorrente, al fine di evitarne una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l’avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso stesso, di indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Suprema Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione (Cass. 9 agosto 2018, n. 20694; Cass. 13 giugno 2018, n. 15430).

2. – Il secondo mezzo lamenta la violazione e falsa applicazione di norme di diritto ed in particolare del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e l'”omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio in relazione alla mancata valutazione della situazione esistente in Togo sulla base della documentazione allegata e dell’omessa attività istruttoria”. La censura ha ad oggetto la decisione assunta dal giudice di prime cure in tema di protezione umanitaria: l’istante assume che tale forma di tutela gli competerebbe, avendo particolarmente riguardo alla situazione di insicurezza e instabilità del Burkina Faso, “tale da determinare la violazione dei diritti fondamentali della persona”.

Il motivo va disatteso.

La temuta violazione dei diritti umani deve necessariamente correlarsi alla vicenda personale del richiedente, perchè altrimenti si finirebbe per prendere in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma piuttosto quella del suo paese d’origine in termini del tutto generali ed astratti in contrasto col parametro normativo di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 (Cass. 23 febbraio 2018, n. 4455, in motivazione; Cass. 2 aprile 2019, n. 9304; ora anche Cass. Sez. U. 13 novembre 2019, n. 29460, in motivazione). Nella specie, il tribunale ha dato atto della mancanza di allegazione e di prova di situazioni di vulnerabilità e non emerge che nel corso del giudizio di merito sia stata articolata, sul punto, una prospettazione che, con riguardo a tali situazioni, presentasse l’indicato grado di individualizzazione.

3. – Il terzo motivo prospetta la violazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 74 comma 2, e art. 136, comma 2, e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 28 bis, comma 2, lett. a). L’istante si duole della statuizione di revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, contestando, in modo articolato, che il proprio ricorso fosse manifestamente infondato, come invece ritenuto dal Tribunale.

La censura è inammissibile.

La revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato adottata con la sentenza che definisce il giudizio di appello, anzichè con separato decreto, come previsto dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 136, non comporta mutamenti nel regime impugnatorio che resta quello, ordinario e generale, dell’opposizione ex art. 170 della stesso decreto dovendosi escludere che la pronuncia sulla revoca, in quanta adottata con sentenza, sia, per ciò solo, impugnabile immediatamente con il ricorso per cassazione, rimedio previsto solo per l’ipotesi contemplata dal citatao D.P.R. n. 115 del 2002, art. 113 (Cass. 11 dicembre 2018, n. 32028; Cass. 8 febbraio 2018, n. 3028; Cass. 6 dicembre 2017, n. 29228).

4. – Il ricorso è respinto.

5. – Nulla deve statuirsi in punto di spese.

P.Q.M.

La Corte

rigetta il ricorso; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delh, ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6a Sezione Civile, il 19 dicembre 2019.

Depositato in cancelleria il 28 maggio 2020

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