Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10040 del 20/04/2017

Cassazione civile, sez. VI, 20/04/2017, (ud. 02/02/2017, dep.20/04/2017),  n. 10040

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10970-2016 proposto da:

RISCOSSIONE SICILIA S.P.A., (già Serit Sicilia S.p.A.) C.f.

(OMISSIS), P.I. (OMISSIS), in persona del Direttore Generale f.f.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SILVIO PELLICO N 10, presso

lo studio dell’avvocato ENRICO VALENTINI, rappresentata e difesa

dall’avvocato SALVATORE BUGGEA;

– ricorrente –

contro

D.M.P.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 4394/29/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di PALERMO, depositata il 20/10/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 02/02/2017 dal Consigliere Relatore Dott. LUCA

SOLAINI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La controversia riguarda l’impugnazione di una cartella di pagamento relativa all’iscrizione a ruolo dell’IRAP 1999, nel cui giudizio, il ricorrente deduceva il vizio d’inesistenza giuridica della notifica, di mancanza di motivazione, di difetto di sottoscrizione della cartella e decadenza dall’azione di riscossione.

La CTP accoglieva la censura sulla decadenza dell’agente della riscossione dal potere di procedere all’esazione, D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 25, in quanto la cartella (relativa all’anno 1999), era stata notificata il 30.3.2010, quindi oltre il terzo anno successivo alla presentazione della dichiarazione (che era il 2000) e la CTR ne confermava la sentenza.

Propone ricorso davanti a questa Corte di cassazione, la società di riscossione sulla base di due motivi, mentre la parte contribuente non ha spiegato difese scritte.

Con il primo motivo di censura, la società di riscossione denuncia l’omesso esame circa un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in quanto i giudici d’appello avrebbero omesso di motivare sulla censura sollevata in appello alla sentenza di primo grado, da parte del concessionario, che nei confronti della società in accomandita semplice la notifica del 29.9.2005 era tempestiva, ed ex art. 1310 c.c., aveva prodotto i suoi effetti interruttivi ben prima del 30.2.2010 – anche nei confronti del socio accomandatario, coobbligato in solido, in quanto anch’esso illimitatamente responsabile per i debiti della società.

Con il secondo motivo di censura, la società di riscossione denuncia il vizio di violazione di legge, in particolare del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25 e degli artt. 1292, 1310, 2318 e 2943 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, in quanto, i giudici d’appello avrebbero erroneamente ritenuto che la notifica alla società in accomandita semplice, nel rispetto del termine di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, non esplicasse la sua efficacia interruttiva dei termini decadenziali per la notifica della cartella, anche nei confronti del socio illimitatamente responsabile, ex art. 2318 c.c., quale coobbligato in solido, ai sensi degli artt. 1292 e 1310 c.c.

Il ricorso è inammissibile, per la decisiva ragione che la sentenza d’appello, riguardava esclusivamente la società Naos engineering s.a.s. di P.D.M. e C. e non ha affrontato il alcuna parte, la questione relativa alla responsabilità illimitata e solidale del socio accomandatario D.M.P., che è, invece, l’oggetto del ricorso, davanti a questa Corte. Pur trattandosi di giudizio su cartella, nel quale non è previsto, alcun litisconsorzio necessario, tuttavia, emerge un evidente difetto di rilevanza che rende il ricorso inammissibile.

La mancata predisposizione di difese scritte da parte del chiamato in giudizio, esonera il Collegio dal provvedere sulle spese.

Va dato atto della sussistenza dei presupposti, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Dichiara il ricorso inammissibile.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 2 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 20 aprile 2017

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