Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1004 del 20/01/2021

Cassazione civile sez. III, 20/01/2021, (ud. 08/10/2020, dep. 20/01/2021), n.1004

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – rel. Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 26350-2018 proposto da:

L.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BARBERINI 36,

presso lo studio dell’avvocato CHIARA TUCCIMEI, rappresentato e

difeso dall’avvocato ADRIANO DI FALCO del foro di Prato;

– ricorrente –

contro

D. BAILING SYSTEMS SRL, D.V., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA CELIMONTANA 38, presso lo studio

dell’avvocato PAOLO PANARITI, rappresentati e difesi dagli avvocati

MASSIMO MAGLI PAOLO DONATI, domiciliati in Roma, Via Celimontana 38,

presso l’avv. PAOLO PANARITI;

– controricorrenti –

nonchè contro

B.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1212/2018 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 29/05/2018, notificata a mezzo Pec;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/10/2020 dal Consigliere Dott. FIECCONI FRANCESCA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BATTISTA NARDECCHIA GIOVANNI, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito l’Avv. DI FALCO E DONATI.

 

Fatto

SVOLGIMENTO IN FATTO

1. Con ricorso notificato il 4/9/2018, avverso la sentenza n. 1212/2018 della Corte d’Appello di Firenze, notificata in data 29/5/2018, il geom. L.L. propone ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi. Resistono, con controricorso, la D. Bailing Systems s.r.l., già D.V. s.n.c., nonchè il sig. D.V.. Le parti hanno depositato memorie. Il PM ha concluso per il rigetto del ricorso.

2. Per quanto qui interessa, l’allora società D.V. & C. s.n.c. ed i soci D.V. e B.G. promuovevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo – provvisoriamente esecutivo – con cui il Tribunale di Prato aveva loro ingiunto il pagamento di Euro 28.311,00 oltre accessori, in favore del geom. L., attuale ricorrente, per le prestazioni professionali svolte da quest’ultimo in loro favore, in specie attinenti alla progettazione e direzione dei lavori, all’ampliamento con nuova costruzione, di un fabbricato sito in (OMISSIS), di proprietà della società D. ed affidato in appalto alla Impresa Edil 92 s.r.l.. Gli opponenti instavano per il rigetto della domanda con condanna alla restituzione di quanto incassato dal geometra, deducendo che non gli era dovuto alcun compenso in ragione delle gravi e ripetute negligenze che avevano caratterizzato lo svolgimento dell’incarico; in ipotesi denegata, chiedevano di dichiararsi dovuto un compenso ridotto e proporzionato alle gravi inadempienze; in entrambi i casi, interponevano domanda di risarcimento dei danni r quantificati in Euro 14.590,00, pari ai costi sostenuti per rimediare alle negligenze del professionista.

3. La causa veniva istruita per il tramite di prove documentali, orali, CTU, nonchè con l’acquisizione del fascicolo dell’ATP relativa al procedimento R.G. n. 4333/2007 cui l’odierna controversia era stata dapprima riunita e poi separata. In specie, il suddetto procedimento si era concluso con la sentenza n. 1016/2012, con la quale il Tribunale di Prato aveva condannato la società D. a pagare all’appaltatrice Impresa Edil 92 s.r.l. il residuo ancora non corrisposto per l’appalto, detratto l’ammontare dei danni cagionati dall’appaltatrice nell’esecuzione dei lavori, diretti dal professionista qui ricorrente.

4. Per quanto attiene al procedimento che qui interessa, con sentenza n. 943/20142 il Tribunale di Prato accoglieva l’opposizione e, per l’effetto, revocava il decreto ingiuntivo, condannando l’opposto professionista alla restituzione della somma di Euro 10.000,00 per i compensi non dovuti, nonchè al pagamento in favore degli opponenti della complessiva somma di Euro 14.400,00 a titolo di risarcimento del danno. Avverso la sentenza, il geom. L. interponeva gravame dinanzi alla Corte d’Appello di Firenze, che, con la pronuncia in questa sede impugnata, confermava integralmente le statuizioni del giudice di prime cure, accogliendo l’appello incidentale degli appellati. In particolare, la Corte di merito riteneva emergente dalle risultanze di causa che il geom. L. non avesse diligentemente adempiuto la sua prestazione professionale, sia in qualità di progettista che di direttore dei lavori, nonchè che avesse tenuto una condotta contraddistinta da infedeltà laddove aveva assunto una posizione di netta contrapposizione con la società committente, prendendo addirittura le difese della ditta appaltatrice, nonostante i gravi errori nella realizzazione delle opere appaltate, come accertato in sede di ATP nel corso del parallelo giudizio instauratosi tra committente e appaltatrice. Tanto rilevato, riteneva che il Tribunale avesse correttamente ritenuto la sussistenza di una grave violazione, da parte del professionista, del dovere di diligenza nell’esecuzione della prestazione professionale, considerandola non di speciale difficoltà, violazione comportante un inadempimento contrattuale tale da far ritenere legittima la perdita del diritto al compenso invocata ex art. 1460 c.c.. In particolare rilevava che la volontà di risolvere il contratto per inadempimento potesse essere implicitamente contenuta nella eccezione di inadempimento de qua, con la quale era stata invocata la perdita del diritto al compenso e chiesto il risarcimento dei danni. Riteneva inoltre corretta la liquidazione dei danni a titolo di danno emergente, equivalenti ai costi affrontati a seguito della nomina di altro professionista per ovviare alle gravi negligenze riscontrate nel corso del rapporto e, in accoglimento parziale dell’appello incidentale, condannava il professionista a rimborsare un terzo delle spese per ATP, oltre alle spese di lite.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si denuncia la “Violazione e falsa applicazione delle norme di diritto di cui agli artt. 112,115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 1223 c.c.”. Il ricorrente denuncia che il Tribunale di Prato, nonostante il difetto di formale domanda riconvenzionale circa il risarcimento danni conseguenti al condono del 2004, ha condannato il geometra al ristoro di tale voce di danno in violazione dell’art. 112 c.p.c., che vieta al giudice di pronunciare oltre i limiti della domanda e dell’art. 1223 c.c., per cui devono essere risarciti i danni, per perdita o mancato guadagno, da inadempimento o ritardo, “in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta”. Deduce che la impresa committente non avrebbe provato nè la sussistenza nè l’entità dei danni emergenti dedotti risultando, peraltro, violate anche le disposizioni di cui agli artt. 115 e 116 c.p.c., per avere il giudice di merito utilizzato due diversi criteri nel valutare le prove offerte dalle parti.

1.1. Il primo motivo è inammissibile per difetto di specificità ex art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 6. La censura di decisione extra petita partium, per come formulata, non permette a questa Corte di confrontarsi con il contenuto delle domande od eccezioni formulate dalla controparte sin dal primo grado di giudizio, risultando omessa in ricorso l’indicazione degli atti processuali da cui desumerne la rispondenza agli atti di causa, nonchè l’indicazione di uno specifico motivo di appello in proposito. Ove, difatti, si deduca la violazione del citato art. 112 c.p.c., riconducibile alla prospettazione di un’ipotesi di “error in procedendo” per il quale la cassazione è giudice anche del “fatto processuale”, detto vizio comporta pur sempre che il potere-dovere del giudice di legittimità di esaminare direttamente gli atti processuali sia condizionato, a pena di inammissibilità, all’adempimento da parte del ricorrente dell’onere di indicarli compiutamente, in ricorso non essendo questa Corte legittimata a procedere ad una loro autonoma ricerca, ma solo ad una verifica sulla base delle indicazioni della parte (v. Cass., Sez. L -, Sentenza n. 20924 del 5/8/2019; Sez. L, Sentenza n. 15367 del 4/7/2014; Sez. 2, Sentenza n. 6361 del 19/3/2007).

1.2. Quanto, invece, alla violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., la censura si riduce alla deduzione di un diverso opinamento circa le prove offerte dalle parti opponenti, e ciò sulla base del fatto che i giudici di merito, in relazione alla domanda di pagamento della prestazione professionale avanzata dall’attuale ricorrente, avrebbero acquisito una CTU quale mezzo per la valutazione dell’opera prestata dal professionista; di contro, in relazione alla domanda di risarcimento dei danni, correlata al pagamento di un nuovo professionista da parte dei committenti, le relative produzioni documentali, offerte dagli intimati, sarebbero state considerate sufficienti ai fini della loro riferibilità a costi sopportati per rimediare agli errori del professionista. Tale argomento, che trae spunto da scelte istruttorie operate, tuttavia, non vale a configurare una violazione dei criteri normativi fissati dalle norme processuali in questione, relative al regime di disponibilità e valutazione delle prove, che costituisce attività libera e discrezionale del giudice di merito, ma pare -piuttosto- volere indirizzare la censura sul risultato di una valutazione discrezionale del giudice, come tale insindacabile in questa sede, senza oltretutto tener conto del diverso piano di valutazioni operate nell’uno e nell’altro caso, una volta messo in rilevo dal CTU l’inadempimento del professionista.

2. Con il secondo motivo si censura la “Violazione e falsa applicazione delle norme di diritto di cui agli artt. 1453 e 2909 c.c.”. In relazione alla violazione dell’art. 1453 c.c., il ricorrente deduce che la Corte d’Appello avrebbe richiamato un precedente di questa Corte n. 24947/2017 – che mal si adatta a governare il caso in esame, ove si verte in tema di inesatto adempimento e non di inadempimento tout court e di risoluzione contrattuale. Difatti, a mezzo della sentenza n. 1016/2012 del Tribunale di Prato, emessa nel parallelo giudizio intercorso tra la committente e la società appaltatrice, il risarcimento sarebbe già stato riconosciuto per il minore valore dell’opera appaltata, circostanza che dimostrerebbe l’utilitas della prestazione offerta dal professionista, per quanto inesatta, e che nei confronti del geometra ricorrente, nel presente giudizio, avrebbe dovuto assumersi solo il rilievo di una eccezione di inadempimento in ragione dei contestati errori ed omissioni e di una asserita infedeltà nello svolgimento dell’incarico professionale, e non una domanda di risoluzione contrattuale, mai formulata dalla committenza. In relazione alla violazione del giudicato esterno, ex art. 2909 c.c., assume che, essendo le prestazioni del geometra direttore dei lavori e dell’appaltatrice indissolubilmente legate, così come la sentenza del Tribunale di Prato n. 1016/2012 ha riconosciuto il corrispettivo – seppur in misura inferiore – all’impresa appaltatrice, si sarebbe dovuto riconoscere anche il compenso del professionista, e ciò in quanto le opere eseguite dall’impresa sono state progettate e dirette dal ricorrente.

2.1. La prima parte del motivo è inammissibile per difetto di specificità ex art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 6, mancando qualsiasi riferimento alle domande ed eccezioni proposte dalle parti resistenti in sede di opposizione, nonchè in relazione all’asserito giudicato, peraltro intervenuto tra parti diverse. Allorchè il ricorrente deduca che la controparte non abbia proposto una domanda di risoluzione del contratto, ma si sia limitata a sollevare l’exceptio inadimpleti nei suoi confronti, nell’articolazione del motivo avrebbe dovuto indicare gli esatti termini delle domande, eccezioni e richieste di parte avversaria per dimostrare che – contrariamente a quanto rilevato dalla Corte di merito – dalle stesse non emergesse alcuna volontà della società di risolvere il contratto. In linea di principio va poi osservato che, come argomentato dalla medesima Corte di merito, la volontà di risolvere un contratto per inadempimento non deve risultare necessariamente da una domanda espressamente proposta dalla parte in giudizio, ben potendo essere implicitamente contenuta in un’altra domanda, eccezione o richiesta, sia pure di diverso contenuto, che presupponga una domanda di risoluzione (Cass., Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 24947 del 23/10/2017; Sez. 2, Sentenza n. 21113 del 16/9/2013; Sez. 2, Sentenza n. 21230 del 5/10/2009).

2.2. Relativamente, invece, all’asserita violazione del giudicato portato dalla sentenza del Tribunale di Prato, l’argomentazione del ricorrente si fonda su una non condivisibile indissolubilità tra il valore residuale presunto della prestazione resa dal progettista e direttore dei lavori e quella resa dall’appaltatrice, riconosciuta sussistente ma di minor valore. L’argomentazione, per quanto non dedotta secondo i noti criteri di specificità sopra già richiamati, è comunque infondata sotto ogni profilo giuridico. In tema di responsabilità conseguente a vizi o difformità dell’opera appaltata, il direttore dei lavori, pur prestando un’opera professionale in esecuzione di un’obbligazione di mezzi e non di risultato, è chiamato a svolgere la propria attività in situazioni involgenti l’impiego di peculiari competenze tecniche e deve utilizzare le proprie risorse intellettive e operative per assicurare, relativamente all’opera in corso di realizzazione, il risultato che il committente-preponente si aspetta di conseguire, onde il suo comportamento deve essere valutato non con riferimento al normale concetto di diligenza, ma alla stregua della “diligentia quam in concreto”. Rientrano nelle plurime obbligazioni del direttore dei lavori. l’accertamento della conformità sia della progressiva realizzazione dell’opera al progetto, sia delle modalità dell’esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica, nonchè l’adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell’opera senza difetti costruttivi; sicchè non si sottrae a responsabilità il professionista che ometta di vigilare e di impartire le opportune disposizioni al riguardo, nonchè di controllarne l’ottemperanza da parte dell’appaltatore e, in difetto, di riferirne al committente (Cfr. Cass., Sez. 2 -, Ordinanza n. 2913 del 7/2/2020; Sez. 2 n. 10728 del 2008; Sez. 2, Sentenza n. 15255 del 20/7/2005). Pertanto il giudice, in ipotesi, ben potrebbe valutare la mancanza di utilitas della prestazione professionale in sè resa, ritenendola al di là di ogni parametro di diligenza e di professionalità secondo le leges artis, in relazione al contenuto degli obblighi correlati all’incarico di direzione dei lavori ricevuto dai committenti dell’opus, e alle gravi violazioni riscontrate, a prescindere dall’esito della controversia nata in relazione al contratto di appalto il quale, come è evidente, è autonomo e distinto rispetto al contratto di direzione dei lavori; comunque, l’esito del giudizio tra committente e appaltatore, ove è mancata la chiamata in causa del direttore lavori, non si pone in termini di un giudicato esterno tra le parti di questo giudizio, come erroneamente assunto dal ricorrente.

3. Con il terzo motivo si deduce la “Violazione e falsa applicazione dell’art. 1292 c.c.”. Il ricorrente premette che, in tema di contratto d’appalto, l’obbligo di risarcimento, in caso di inadempimento o inesatto adempimento, si estenderebbe in via solidale al direttore dei lavori e, poichè tale obbligo risulta essere stato già estinto – in forza della sentenza n. 1016/2012 del Tribunale di Prato che ha riconosciuto il valore minore dell’opus – ne conseguirebbe che, ai sensi dell’art. 1292 c.c., “l’adempimento di uno libera gli altri”, sicchè anche l’obbligazione del ricorrente, per quanto attiene alla direzione dei lavori, andrebbe ritenuta estinta. Per tale ragione, nonostante l’avvenuta estinzione della suddetta obbligazione risarcitoria. la sentenza impugnata avrebbe errato nel condannare il ricorrente a pagare ulteriori somme a titolo di risarcimento danni.

3.1. Il motivo è inammissibile ex art. 366 c.p.c., n. 4, perchè non si confronta con la specifica ratio decidendi della sentenza impugnata, là dove ha ritenuto sussistente un grave inadempimento del professionista determinante la risoluzione del contratto di direzione dei lavori e la perdita del diritto al compenso, sulla base dell’eccezione di inadempimento sollevata dagli opponenti e della gravità dei plurimi inadempimenti riscontrati, collegati anche a una accertata infedeltà nei confronti della committente. Si tratta, difatti, di una ratio decidendi riferita ai rapporti interni tra committente e direttore dei lavori, che avrebbe violato la norma di cui all’art. 1176 c.c., comma 2, del tutto indipendente rispetto ai rapporti tra committente e appaltatore, regolati da una diversa pronuncia che ha tenuto conto del minore valore dei lavori eseguiti, in quanto affetti da vizi non in grado di inficiare l’intera opera eseguita dall’appaltatore.

3.2. Nel caso di specie, come sopra già detto, non si può non rilevare la intrinseca inconferenza della dedotta violazione di legge in ragione della presenza di due titoli negoziali affatto diversi, fonti di diverse obbligazioni e, dunque, di possibili differenti inadempimenti. Da un lato, il contratto d’appalto e i vizi dell’opera all’accertamento del quale è seguito un sensibile ridimensionamento del valore del corrispettivo nell’ambito della controversia tra la committente e l’appaltatrice definita con la sentenza n. 1016/2012 del Tribunale di Prato; dall’altro, il contratto di opera professionale e il grave inadempimento del professionista nell’adempiere le proprie obbligazioni di direttore dei lavori e progettista, oggetto della presente causa e ritenuto non meritevole di alcun compenso, oltre che fonte di un concreto danno da risarcire.

4. Con il quarto motivo si deduce la “Violazione e falsa applicazione degli artt. 1176 e 1455 c.c.”. Si assume che i giudici di merito abbiano enfatizzato la natura e l’entità degli errori del professionista qui ricorrente, poichè gli errori riscontrati dal CTU non potrebbero definirsi gravi in quanto non ostativi al rilascio del titolo abilitativo all’ampliamento dell’edificio e comunque emendabili, tanto che avrebbero consentito alla committenza di ultimare regolarmente le opere progettate dal ricorrente. Pertanto, la sentenza impugnata non avrebbe considerato che, ai sensi dell’art. 1455 c.c., il contratto non si può risolvere quando l’inadempimento è di scarsa importanza. Per di più, le conseguenze dannose dell’inesatto adempimento del ricorrente sarebbero state integralmente eliminate, in parte con l’estinzione dell’obbligazione risarcitoria da parte dell’appaltatrice in forza della sentenza n. 1016/2012 del Tribunale di Prato.

4.1. Il motivo è inammissibile trattandosi di argomentazioni in fatto, tendenti a sostituire la valutazione del giudice in ordine alla serietà e gravità dell’inadempimento con propri argomenti, peraltro, neppure in grado di sminuire le valutazioni dei giudici di merito. Si aggiunga che, a suffragio della propria tesi, il ricorrente invoca le conclusioni del CTU, tuttavia omettendo completamente di trascriverle.

4.2. Con il quinto motivo si denuncia la “Violazione e falsa applicazione dell’art. 1458 c.c.”. Si assume che, anche a voler ritenere risolto il contratto nonostante il difetto di espressa domanda sul punto da parte della committente, ai sensi dell’art. 1458 c.c., l’effetto retroattivo – in caso di contratto ad esecuzione continuata – non si estenderebbe alle prestazioni già eseguite. Ne conseguirebbe il legittimo diritto del ricorrente al compenso per l’attività svolta. Difatti, la prestazione professionista non solo sarebbe stata continuativa, ma anche irripetibile, atteso che la committenza ne ha fatto un uso effettivo in via definitiva. Il motivo è inammissibile per mancata dimostrazione della corrispondenza della censura ad argomentazioni spese e non accolte nella fase di merito. Difatti, i controricorrenti hanno eccepito che il ricorrente abbia solo in questa sede processuale qualificato il contratto perfezionato tra le parti come contratto ad esecuzione continuata, per sostenere che l’effetto risolutivo in caso di contratto avente tale natura non possa estendersi alle prestazioni già eseguite. Tuttavia, la questione prospettata – implicante un accertamento di fatto in questa sede precluso – non risulta in alcun modo trattata nella sentenza impugnata, onde il ricorrente – al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura – aveva l’onere di allegare l’avvenuta deduzione dinanzi al giudice di merito, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, così da permettere a questa Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminare – se del caso -la questione stessa nel merito (ex plurimis, Cass., Sez. 2 -, Ordinanza n. 2038 del 24/1/2019; Sez. L, Sentenza n. 20518 del 28/7/2008; Sez. 3, Sentenza n. 14590 del 12/7/2005).

5. Conclusivamente, il ricorso è inammissibile, con ogni conseguenza in relazione alle spese, da porsi a carico della parte ricorrente, oltre al contributo unificato, se dovuto.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; per l’effetto, condanna il ricorrente alle spese, liquidate in Euro 3.000,00, oltre Euro 200,00, 15% di spese forfetarie e oneri di legge;

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1- bis, se dovuto.

Si dà atto che il presente provvedimento è sottoscritto dal solo presidente per impedimento del Consigliere estensore, ai sensi del DPCM 8 marzo 2020 s.m.i., art. 1, comma 1, lett. A.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della sezione terza civile, il 8 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2021

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