Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1004 del 17/01/2018


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 1004 Anno 2018
Presidente: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI
Relatore: NONNO GIACOMO MARIA

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 3012/2013 R.G. proposto da
Allforgolf s.r.I., in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avv. Marco Turci e dall’avv. Alessandro Fruscione, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo, in Roma,
via G. Vico n. 22, giusta procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrente contro
Agenzia delle dogane e dei monopoli, in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato,
presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
– controricorrente e nei confronti di
Franco Vago s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tem-

pore;
– intimata avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana, sezione staccata di Livorno, n. 138/23/12, depositata il 5 giugno
2012.

Co s. est.
G M. Nonno

Data pubblicazione: 17/01/2018

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 ottobre 2017
dal Consigliere Giacomo Maria Nonno;

FATTI DI CAUSA

1. Con ricorso per cassazione, affidato a sette motivi, notificato

golf s.r.l. impugnava la sentenza della CTR della Toscana, sezione staccata di Livorno, n. 138/23/12 del 05/06/2012, confermativa della sentenza della CTP di Livorno n. 121/06/2010 che aveva rigettato l’impugnazione avverso l’avviso di rettifica o revisione di accertamento n.
10270/2009 emesso dall’Agenzia delle dogane concernente l’imposta
IVA.
1.1. Nell’accertamento impugnato i funzionari della dogana di Livorno contestavano l’utilizzo meramente virtuale ed a puri fini contabili
del deposito fiscale ex art. 50 bis del d.l. 30 agosto 1993, n. 331, conv.
con modif. nella I. 29 ottobre 1993, n. 427 con riferimento alle merci
extra UE importate attraverso i varchi doganali e invitavano il contribuente Franco Vago s.p.a., in solido con l’importatore Allforgolf s.r.l. e
con il CAD L’Ancora s.r.I., a corrispondere la somma di euro 1.561,77
a titolo di IVA all’importazione evasa, oltre interessi di mora e spese di
notificazione.

2. La CTR della Toscana evidenziava che la normativa sui depositi
fiscali consentiva il loro utilizzo, con conseguente non assoggettamento
delle merci depositate ad imposta, liquidata solo all’atto dell’estrazione
e purché la merce fosse destinata al consumo nel territorio dello Stato,
a condizione che le merci medesime fossero materialmente – e non
solo virtualmente – introdotte nei magazzini fiscali e, quindi, da essi
estratte con la procedura prevista. Poiché tale introduzione non vi era
stata per stessa ammissione della società contribuente, limitatasi a sostenere la sufficienza dell’introduzione virtuale delle merci, l’appello
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Co s. est.
G.IL Nonno

all’Agenzia delle dogane e monopoli e alla Franco Vago s.p.a., l’Allfor-

doveva essere disatteso, non essendoci dubbi interpretativi tali da giustificare il rinvio pregiudiziale ex art. 234 del Trattato UE.
2.1. Si evidenziava, inoltre, la possibilità per il giudice di merito di
trarre elementi di prova dalla sentenza di patteggiamento penale anche
se diverso è il regime di responsabilità in campo di illecito penale ri-

fatturazione non era strumento di pagamento dell’imposta, ma mero
adempimento formale e nel caso di specie la società contribuente non
aveva dato prova di avere effettivamente assolto l’imposta.
2.2. La sentenza della CTP veniva, pertanto, integralmente confermata, anche nella parte relativa alle sanzioni, conformi a norma e dovute in ragione della violazione della normativa.

3. L’Agenzia delle dogane resisteva con controricorso e depositava
memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo la Allforgolf s.r.l. denuncia la violazione degli
artt. 50 bis, comma 4, del d.l. n. 331 del 1993, conv. con modif. nella
I. n. 427 del 1993, e/o 2, 3, 4 del d.m. 20 ottobre 1997, n. 419, 16,
comma 5 bis, del d.l. 29 novembre 2008, n. 185, conv. nella I. 28
gennaio 2009, n. 2, 16 della direttiva n. 1977/388/CEE del Consiglio
del 17 maggio 1977 (Sesta Direttiva IVA), 157 della direttiva n.
2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006, in relazione all’art.
360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., asserendo l’inesistenza di un
obbligo di introduzione fisica delle merci nel deposito fiscale, essendo
l’esenzione ricollegata alla destinazione doganale delle merci.

2. Con il secondo motivo si lamenta la violazione degli artt. 2 e 10
della direttiva n. 1977/388/CEE, 2 della direttiva n. 2006/112/CE, 2
del regolamento del Consiglio n. 1553/1989 del 25 maggio 1989, 1,
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G. Nonno

spetto a quello dell’illecito tributario, nonché la circostanza che l’auto-

17, 19,23, 25, 60, 67 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, 6, comma 9
bis, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, in relazione all’art. 360, primo

comma, n. 3, cod. proc. civ., per aver la CTR erroneamente escluso
efficacia all’autofatturazione e al meccanismo dell’inversione contabile,
realizzando, in lesione del principio di neutralità dell’IVA, una duplica-

3. Con il terzo motivo si censura l’insufficiente motivazione circa un
fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360,
primo comma, n. 5, cod. proc. civ., con riguardo alla natura e al contenuto della sentenza penale di patteggiamento n. 868 del 2008 del
Tribunale di Firenze in ordine all’avvenuto assolvimento dell’imposta
asseritamente evasa.

4. Con il quarto motivo si lamenta la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1,
n. 4, cod. proc. civ. La Allorgolf s.r.l. fa presente che la sentenza della
CTR ha omesso di pronunciare in ordine all’eccepita estraneità della
ricorrente rispetto alle violazioni contestate, non essendo a conoscenza
delle irregolarità nella gestione del magazzino fiscale.

5. Con il quinto motivo di ricorso si denuncia ancora una volta la
violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma
1, n. 4, cod. proc. civ. La società ricorrente si duole della omessa pronuncia sul vizio di omessa motivazione dell’avviso di rettifica relativamente alla violazione delle norme sul giusto procedimento amministrativo, non essendo stato comunicato alla ricorrente l’avvio del procedimento con l’indicazione del responsabile, del termine previsto per la
sua definizione e dell’ufficio ove erano custoditi i documenti attinenti al
procedimento.

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Co s. est.
Nonno

zione di imposta.

6. Con il sesto motivo si lamenta la violazione dell’art. 11 del d.lgs.
8 novembre 1990, n. 374, in relazione all’art. 360, primo comma, n.
3, cod. proc. civ., per avere la CTR ritenuto legittimo l’impiego da parte
dell’Agenzia delle dogane del procedimento di revisione previsto dalla
disposizione citata per il recupero dell’imposta per errato utilizzo del

7. Con il settimo motivo viene denunciata la nullità della sentenza
per ultrapetizione ai sensi dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360,
primo comma, n. 4, cod. proc. civ. per aver statuito sulla legittimità
delle sanzioni ancorché estranee all’oggetto del giudizio.

8. Infine, la ricorrente formula istanza di rinvio pregiudiziale ex art.
267 TFUE in ordine al regime del deposito IVA e alla rilevanza e legittimità, ai fini dell’assolvimento dell’IVA all’importazione, dell’autofatturazione e del sistema cd. del reverse charge.

9. Va pregiudizialmente evidenziato che con la memoria del
21/09/2017 l’Agenzia delle dogane ha depositato copia del provvedimento di annullamento in autotutela dell’avviso di rettifica dell’accertamento per cui è controversia con specifico riferimento all’imposta e
che nel presente procedimento non si verte in alcun modo in materia
di sanzioni.
9.1. È noto che «la causa di estinzione del giudizio prevista dall’art.
46 del d.lgs. n. 546 del 1992, per cessazione della materia del contendere, in conseguenza dell’annullamento in via di autotutela dell’atto
recante la pretesa fiscale, prevale sulle cause di inammissibilità del ricorso per cassazione e va dichiarata con sentenza che operi alla stregua di cassazione senza rinvio, in quanto l’avvenuta composizione della
controversia, per il venir meno di ragioni di contrasto fra le parti, im-

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Coni. est.
G.M Nonno

deposito fiscale.

pone la rimozione delle sentenze emesse non più attuali, perché inidonee a regolare il rapporto fra le parti»

(così, da ultimo, Cass.

18/04/2017, n. 9753; in senso conf. Cass. 23/09/2011, n. 19533).
9.2. Ne consegue che va dichiarata la cessazione della materia del
contendere e la sentenza impugnata va cassata senza rinvio, con as-

10. Stante l’esito della controversia nonché la sopravvenuta giurisprudenza della CGUE in materia le spese processuali dell’intero giudizio possono essere compensate tra le parti.

P.Q.M.
La Corte cassa senza rinvio la sentenza impugnata per cessazione della
materia del contendere; compensa le spese processuali dell’intero giudizio.
Così deciso in Roma il 24/10/2017.

Il Presidente
(Ernestino Luigi Bruschetta)

sorbimento di ogni ulteriore censura.

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