Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1004 del 17/01/2011

Cassazione civile sez. trib., 17/01/2011, (ud. 15/12/2010, dep. 17/01/2011), n.1004

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – rel. Presidente –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 19804-2008 proposto da:

G.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CLITUMNO 51,

presso lo studio dell’avvocato MARTIRE ANDREA, rappresentato e difeso

dall’avvocato IACOBELLI GIOVANNI, giusta mandato a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope

legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 69/2007 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

di NAPOLI, SEZIONE DISTACCATA di SALSRNO del 14/05/07, depositata il

21/05/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/12/2010 dal Presidente Relatore Dott. FERNANDO LUPI;

è presente il P.G. in persona del Dott. RAFFAELE CENICCOLA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, ritenuto che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione a sensi dell’art. 380 bis c.p.c.: “La CTR della Campania ha accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate di Avellino nei confronti di G.R. confermando un avviso di rettifica IVA 1997. Ha ritenuto in motivazione che fosse utilizzabile il metodo analitico induttivo e che correttamente, attraverso il volume di vendita dei caffè ed il ricarico medio degli altri prodotti, fosse stato determinato il reddito effettivo del contribuente.

Propone ricorso per cassazione affidato ad un complesso motivo il contribuente, l’Agenzia delle Entrate si è costituita con i controricorso.

Con il motivo il R. deduce plurimi profili di violazione e falsa applicazione di norme, dovendosi ricondurre a tale vizio anche la mancanza di motivazione.

Il ricorso sembra inammissibile in relazione a tutti i profili del motivo per la mancanza del quesito di diritto prescritto dall’art. 366 bis c.p.c., introdotto dalla L. n. 40 del 2006, applicabile alla fattispecie essendo la sentenza impugnata pubblicata dopo il primo marzo 2006. Insegnano le SS.UU. con sentenza n. 7258 del 2007 che: E’ inammissibile per violazione dell’art. 366 bis c.p.c., introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 6, il ricorso per cassazione nel quale l’illustrazione dei singoli motivi non sia accompagnata dalla formulazione di un esplicito quesito di diritto, tale da circoscrivere la pronuncia del giudice nei limiti di un accoglimento o un rigetto del quesito formulato dalla parte. Lo stesso principio vale per il dedotto vizio di motivazione per il quale manca un omologo momento di sintesi”.

Rilevato che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata alla parte costituita;

considerato che il Collegio, precisato che nella relazione è erroneamente indicato avviso di rettifica IVA in luogo di avviso di accertamento IRPEF, a seguito della discussione in camera di consiglio, condividendo i motivi in fatto e in diritto della relazione, ritiene che ricorra l’ipotesi prevista dall’art. 375 c.p.c., n. 1 della inammissibilità del ricorso e che, pertanto, la sentenza impugnata vada confermata;

che le spese debbano seguire la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il contribuente alle spese liquidate in Euro mille oltre spese vive prenotate a debito ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2011

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