Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10039 del 28/05/2020

Cassazione civile sez. VI, 28/05/2020, (ud. 19/12/2019, dep. 28/05/2020), n.10039

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. SCALDAFFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18286-2018 proposto da:

C.I., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati

ROCCO BARBATO, OTTAVIO PANNONE;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS) COMMISSIONE TERRITORIALI PER IL

RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI CASERTA,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHISI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

contro

PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D’APPELLO DI NAPOLI;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di NAPOLI, depositato il 26/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 19/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott. DI MARZIO

MAURO.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. C.I. ricorre per quattro mezzi, nei confronti del Ministero dell’interno, contro il decreto del 26 aprile 2018 con cui il Tribunale di Napoli ha respinto l’opposizione avverso il diniego, da parte della competente Commissione territoriale, della sua domanda di protezione internazionale o umanitaria.

2. L’amministrazione resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

3. – Il primo motivo denuncia nullità del decreto per lesione del contraddittorio e del correlato diritto di difesa, violazione degli artt. 737 e 738 c.p.c., del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35, commi 10 e 11, degli artt. 101 e 128 c.p.c., dell’art. 3 Cost., art. 111 Cost., comma 2, e art. 24 Cost., comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c.,, n. 4, censurando il decreto impugnato per aver omesso la fissazione dell’udienza di comparizione delle parti, sebbene non fosse stata acquisita, perchè non effettuata, la videoregistrazione del colloquio del richiedente dinanzi alla Commissione territoriale.

Ti secondo motivo denuncia violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3, 5 e 8 nonchè degli artt. 112 e 116 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, omessa o quantomeno insufficiente motivazione circa un punto decisivo, censurando il decreto impugnato per aver reputato non credibile la narrazione del richiedente in ordine alle vicende lo avevano condotto a lasciare il suo paese.

Il terzo motivo denuncia violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 14, lett. c), e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, motivazione contraddittoria circa un fatto decisivo, censurando il decreto impugnato per non aver riconosciuto la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria in relazione alla previsione richiamata in rubrica.

Il quarto motivo denuncia violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 34, nonchè dell’art. 10 Cost. e degli artt. 112 e 116 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, censurando il decreto impugnato per aver omesso la verifica della sussistenza dei requisiti per il riconoscimento della protezione umanitaria.

RITENUTO CHE:

4. Il Collegio ha disposto la redazione del provvedimento in forma semplificata.

5. – Il ricorso è manifestamente fondato.

5.1. – E’. manifestamente fondato il primo motivo.

Sebbene nella fase amministrativa non fosse stata disposta la videoregistrazione del colloquio con il richiedente, il Tribunale ha omesso di provvedere alla fissazione dell’udienza di comparizione delle parti.

In tal modo, però, il giudice di merito ha violato il principio secondo cui: “Nel giudizio di impugnazione della decisione della Commissione territoriale innanzi all’autorità giudiziaria, in caso di mancanza della videoregistrazione del colloquio, il giudice deve necessariamente fissare l’udienza per la comparizione delle parti, configurandosi, in difetto, la nullità del decreto con il quale viene deciso il ricorso, per violazione del principio del contraddittorio. Tale interpretazione è resa evidente non solo dalla lettura, in combinato disposto, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, commi 10 ed 11, che distinguono, rispettivamente, i casi in cui il giudice può fissare discrezionalmente l’udienza, da quelli in cui egli deve necessariamente fissarla, ma anche dalla valutazione delle intenzioni del legislatore che ha previsto la videoregistrazione quale elemento centrale del procedimento, per consentire al giudice di valutare il colloquio con il richiedente in tutti i suoi risvolti, inclusi quelli non verbali, anche in ragione della natura camerale non partecipata della fase giurisdizionale” (Cass., 5 luglio 2018, n. 17717).

5.2. – Gli altri motivi sono assorbiti.

P.Q.M.

accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia anche per le spese di questo giudizio di legittimità al Tribunale di Napoli in diversa composizione.

Depositato in cancelleria il 28 maggio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA