Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10039 del 20/04/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 20/04/2017, (ud. 19/01/2017, dep.20/04/2017),  n. 10039

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1879-2016 proposto da:

CONSORZIO 2 ALTO VALDARNO, C.F. (OMISSIS), in persona del Presidente,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CELIMONTANA 38, presso lo

studio dell’avvocato PAOLO PANARITI, rappresentato e difeso

dall’avvocato BARBARA VITTIMAN giusta delega in calce al ricorso ed

autorizzazione con decreto n. 102 del 15/12/2015 prodotta in atti;

– ricorrente –

contro

B.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1113/1/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di FIRENZE, emessa l’8/06/2015 e depositata il 15/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 19/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. LUCIO

NAPOLITANO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte,

costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal D.L. n. 168 del 2016, dal art. 1 bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016; dato atto che il collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata, osserva quanto segue:

La CTR della Toscana, con sentenza n. 1113/1/2015, depositata il 15 giugno 2015, non notificata, rigettò l’appello proposto dal Consorzio 2 Alto Valdarno (di seguito Consorzio) nei confronti del sig. B.G., avverso la decisione della CTP di Arezzo, che aveva accolto il ricorso proposto dal contribuente avverso avviso di pagamento per contributi di bonifica relativi agli anni dal 2011 e 2012.

Avverso la sentenza della CTR il Consorzio ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

L’intimato non ha svolto difese.

Con il primo motivo il Consorzio denuncia la violazione e/o falsa applicazione della L. n. 212 del 2000 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, deducendo l’erroneità dell’impugnata pronuncia nella parte in cui ha ritenuto l’atto carente di motivazione.

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 12, n. 5, omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, per mancato esame dei documenti prodotti, non essendosi avveduto il giudice tributario d’appello che l’avviso, tra l’altro, faceva espresso riferimento alla delibera di approvazione del piano di classifica, col quale era determinato altresì il perimetro di contribuenza includente la proprietà del contribuente.

Con il terzo motivo, infine, il Consorzio deduce violazione e falsa applicazione di norme di diritto, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in contravvenzione alla portata – limitata – della L. n. 212 del 2000, artt. 7 e 17 rilevando come la decisione impugnata abbia errato nel ritenere carente di motivazione l’avviso impugnato, che aveva invece posto il contribuente in condizione di far valere ampiamente le proprie difese nel merito della pretesa impositiva.

I motivi possono essere esaminati congiuntamente perchè tra loro connessi, acquisendo valenza centrale la censura prospettata come secondo motivo.

Effettivamente la CTR, indicando peraltro, erroneamente l’atto oggetto d’impugnazione da parte del contribuente, che non è una cartella ma un avviso di pagamento, ha omesso di rilevare che lo stesso non conteneva soltanto l’indicazione degli estremi catastali degli immobili oggetto dell’onere contributivo, ma, oltre all’indicazione dell’imponibile e del relativo tributo, l’espressa menzione degli estremi della delibera di approvazione del piano di classifica oltre che del perimetro di contribuenza includente la proprietà del contribuente.

Diversamente, quindi, da quanto statuito dalla sentenza impugnata, deve ritenersi nella fattispecie soddisfatto il requisito motivazionale per relationem al piano di classifica regolarmente approvato, secondo quanto indicato dalla giurisprudenza di questa Corte in materia (tra le altre Cass. sez. unite 14 maggio 2010, n. 11722; Cass. sez. 5, 6 febbraio 2015, n. 2241; in generale, sulla legittimità della motivazione per relationem con riferimento ad elementi extratestuali che il contribuente sia in grado di conoscere, cfr. Cass. sez. 5, 19 aprile 2013, n. 9582).

Può dunque concludersi nel senso che la sentenza impugnata, omettendo di verificare che l’atto ha enunciato, con riferimento anche agli elementi extratestuali espressamente indicati, i presupposti di fatto e le ragioni di diritto alla base dei contributi consortili richiesti, sia quindi anche incorsa nelle denunciate violazioni della L. n. 212 del 2000, art. 7 secondo le censure prospettate come primo e terzo motivo. La sentenza impugnata va dunque cassata, in accoglimento del ricorso del Consorzio, e la causa rimessa per nuovo esame alla CTR della Toscana, in diversa composizione, che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

PQM

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Toscana in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 19 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 20 aprile 2017

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