Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10039 del 08/05/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 10039 Anno 2014
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: IACOBELLIS MARCELLO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore, domiciliata in Roma, via
dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende
per

legge

Ricorrente
Contro

Zullo Fedora, Giraldi Giovanni, Giraldi Elisabetta, nella qualità di eredi di Guido Giraldi,
elett.te dom.to in Roma, al Corso V. Emanuele II, 18, presso lo studio dell’avv. Gianluigi
Masnata , dal quale è rapp.to e difeso, giusta procura in atti

Controricorrente

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Liguria n.
85/9/11

depositata il 16/8/11;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 3/4/2014 dal
Dott. Marcello Iacobellis;
Svolgimento del processo
La controversia promossa da Zullo Fedora, Giraldi Giovanni, Giraldi Elisabetta, nella qualità di eredi di Guido Giraldi, contro l’Agenzia delle Entrate è stata definita con la decisione
in epigrafe, recante il rigetto dell’appello proposto dalla Agenzia delle Entrate contro la
sentenza della CTP di Padova n. 68/2/2009 che aveva accolto il ricorso del contribu-

1953g

Corte Suprema di Cassazione — VI Sez. Civ. – T– R.G. n. 17943/12

Ordinanza pag. 1

Data pubblicazione: 08/05/2014

ente avverso il silenzio rifiuto dell’Ufficio sull’istanza di rimborso delle trattenute irpef
operate sulla liquidazione della partecipazione al fondo integrativo Fondoenel. La CTR
riteneva applicabile la ritenuta del 12,50% di cui all’art. 6 della L. 482/85.11 ricorso proposto
si articola in unico motivo. Resistono con controricorso i contribuenti. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c. chiedendo l’accoglimento del ricorso. Il presidente ha

Motivi della decisione
Assume la ricorrente la violazione dell’art. 13 d.lgs. 124/1993, 1 del d.l. 669/96, 12 d.lgs.
47/2000, 42, 16, 17 del dpr 917/86 laddove la CTR ha escluso che la prestazione di capitale
erogata dall’Enel sarebbe soggetta a tassazione separata.
La censura è fondata, per quanto di ragione, alla luce della decisione delle SS.UU.
22/6/2011 n. 13642, secondo cui:” In tema di fondi previdenziali integrativi, le prestazioni
erogate in forma capitale ad un soggetto che risulti iscritto in epoca antecedente all’entrata
in vigore del d.lgs. 124/1993 ad un fondo di previdenza complementare aziendale a capitalizzazione di versamenti e a causa previdenziale prevalente sono soggette al seguente trattamento tributario : a) per gli importi maturati fino al 31 dicembre 2000, la prestazione è assoggettata al regime di tassazione separata di cui agli artt. 16 comma 1 lett.a) e 17 del TUIR
solo per quanto riguarda la sorte capitale corrispondente all’attribuzione patrimoniale conseguente alla cessazione del rapporto di lavoro mentre alle somme provenienti dalla liquidazione del cd. Rendimento tale intendendosi il “rendimento netto”, imputabile alla gestione
sul mercato da parte del Fondo del capitale accantonato- si applica la ritenuta del 12,50%
prevista dall’art. 6 della L. 482 del 1985; b) per gli importi maturati a decorrere dall’I gennaio 2001 si applica interamente il regime di tassazione separata di cui agli artt. 16 comma 1
letta) e 17 del TUIR.
Consegue da quanto sopra la cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo
accolto ed il rinvio, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR della
Liguria
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di
questo grado, ad altra sezione della CTR della Liguria
Così deciso in Roma, 3/4/2014

Pre.id te

fissato l’udienza del 3/4/2014 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio.

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