Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10039 del 06/05/2011
Cassazione civile sez. I, 06/05/2011, (ud. 27/04/2011, dep. 06/05/2011), n.10039
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –
Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –
Dott. ZANICHELLI Vittorio – rel. Consigliere –
Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –
Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
V.V., in proprio e quale rappresentante della EDILIZIA
RITA I s.r.l., con domicilio eletto in Roma, via Oppido Mamertina n.
4, presso l’avv. Negretti Giandomenico, rappresentato e difeso
dall’Avv. Marino Giorgio, come da procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,
rappresentato e difeso, per legge, dall’Avvocatura generale dello
Stato, e presso gli Uffici di questa domiciliato in Roma, Via dei
Portoghesi, n. 12;
– controricorrente –
per la cassazione del decreto della Corte d’appello di Perugia n.
E.R. 365/09 depositato il 23 maggio 2009;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
giorno 27 aprile 2011 dal Consigliere relatore Dott. Vittorio
Zanichelli;
sentite le richieste del P.M., in persona dei Sostituto Procuratore
Generale Dott. Velardi Maurizio che ha concluso per
l’inammissibilita’ del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
V.V., in proprio e quale rappresentante della EDILIZIA RITA I s.r.l., ricorre per cassazione nei confronti del decreto in epigrafe della Corte d’appello che, liquidando Euro 5.000,00 per anni nove e mesi sei di ritardo, ha accolto parzialmente il suo ricorso con il quale e’ stata proposta domanda di riconoscimento dell’equa riparazione per violazione dei termini di ragionevole durata del processo svoltosi in primo grado avanti al Tribunale di Roma dal 12.2.1993 al 22.9.2007.
Resiste l’Amministrazione con controricorso.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che il Collegio ha disposto la redazione della sentenza con motivazione semplificata si osserva quanto segue.
L’unico motivo di ricorso con il quale si deduce difetto di motivazione per avere ritenuto la Corte d’appello non provata la sussistenza del danno patrimoniale consistito nelle spese occorse per il mantenimento in vita della societa’ per tutta la durata del procedimento e’ inammissibile in quanto non censura tutte le rationes decidendi che stanno alla base della decisione.
E invero nel ricorso si lamenta che la Corte non abbia valutato la documentazione che prova l’ammontare delle spese sostenute per la gestione amministrativa della societa’ ma nulla si dice in relazione all’ulteriore ed assorbente motivazione del rigetto della domanda costituita dall’affermazione secondo cui “La ricorrente societa’ non ha provato ne’ chiesto di provare la sussistenza …. (omissis) …
del nesso di causa tra eccessiva durata del processo e danno lamentato” che e’ questione ben diversa dalla prova dell’ammontare del danno.
Il ricorso deve dunque essere rigettato con le conseguenze di rito in ordine alle spese.
P.Q.M.
LA CORTE rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese che liquida in Euro 900,00, oltre spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, il 27 aprile 2011.
Depositato in Cancelleria il 6 maggio 2011