Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10038 del 28/05/2020

Cassazione civile sez. VI, 28/05/2020, (ud. 19/12/2019, dep. 28/05/2020), n.10038

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. SCALDAFFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15833-2018 proposto da:

K.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso

la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato LORENZO

TRUCCO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DALL’INTERNO (OMISSIS) COMMISSIONE TERRITORIALE PER II,

RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI TORINO, PROCURA

GENERALE DELTA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE SUPRENIA DI CASSAZIONE;

– intimati –

avverso il decreto del TRIBUNALE di TORINO, depositato il 11/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 19/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott. DI MARZIO

MAURO.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. – K.A. ricorre per quattro mezzi, nei confronti del Ministero dell’interno, contro il decreto dell’11 aprile 2018 con cui il Tribunale di Torino ha respinto l’opposizione avverso il rigetto, da parte della competente commissione territoriale, della sua domanda di protezione internazionale o umanitaria.

2. – Non spiega difese l’amministrazione intimata.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

3. – Il primo motivo solleva questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35, bis nel testo vigente, con riguardo alla previsione, per i procedimenti di protezione internazionale, del rito camerale di cui agli artt. 737 c.p.c. e s.s..

Il secondo motivo denuncia violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, commi 9-11, per avere il Tribunale omesso di disporre la fissazione dell’udienza di comparizione delle parti nonostante l’indisponibilità della videoregistrazione del colloquio dinanzi alla Commissione territoriale.

Il terzo motivo denuncia violazione del D.Lgs. n. 25 del 2007, art. 14, lett. e), in combinato disposto con il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, censurando il decreto impugnato per aver negato il riconoscimento della protezione sussidiaria.

Il quarto motivo denuncia violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, e art. 19, in relazione all’art. 10 Cost., comma 3, censurando il decreto impugnato per aver negato il riconoscimento della protezione umanitaria.

RITENUTO CHE:

4. Il Collegio ha disposto la redazione del provvedimento in forma semplificata.

5. – Il ricorso è manifestamente fondato nei limiti che seguono.

5.1. – Va disatteso il primo motivo, avendo questa corte già giudicato non rilevante ed inoltre manifestamente infondata la sollevata questione di costituzionalità (Cass. 5 luglio 2018 n. 17717), con decisione alla quale è qui sufficiente riportarsi.

5.2. – E’ viceversa manifestamente fondato il secondo motivo.

Sebbene nella fase amministrativa non fosse stata disposta la videoregistrazione del colloquio con il richiedente, il Tribunale ha omesso di provvedere alla fissazione dell’udienza di comparizione delle parti.

In tal modo, però, il giudice di merito ha violato il principio secondo cui: “Nel giudizio di impugnazione della decisione della Commissione territoriale innanzi all’autorità giudiziaria, in caso di mancanza della videoregistrazione del colloquio, il giudice deve necessariamente fissare l’udienza per la comparizione delle parti, configurandosi, in difetto, la nullità del decreto con il quale viene deciso il ricorso, per violazione del principio del contraddittorio. Tale interpretazione è resa evidente non solo dalla lettura, in combinato disposto, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, commi 10 ed 11, che distinguono, rispettivamente, i casi in cui il giudice può fissare discrezionalmente l’udienza, da quelli in cui egli deve necessariamente fissarla, ma anche dalla valutazione delle intenzioni del legislatore che ha previsto la videoregistrazione quale elemento centrale del procedimento, per consentire al giudice di valutare il colloquio con il richiedente in tutti i suoi risvolti, inclusi quelli non verbali, anche in ragione della natura camerale non partecipata della fase giurisdizionale” (Cass. 5 luglio 2018, n. 17717).

5.3. – Gli altri motivi sono assorbiti.

P.Q.M.

rigetta il primo motivo, accoglie il secondo, assorbiti gli altri, cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia anche per le spese di questo giudizio di legittimità al Tribunale di Torino in diversa composizione.

Depositato in cancelleria il 28 maggio 2020

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