Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10038 del 15/04/2021

Cassazione civile sez. III, 15/04/2021, (ud. 10/12/2020, dep. 15/04/2021), n.10038

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SESTINI Danilo – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 31809-2018 proposto da:

COMUNE DI SAN GIUSEPPE VESUVIANO, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIALE GIULIO CESARE 21/23, presso lo studio dell’avvocato CARLO

BOURSIER NIUTTA, rappresentato e difeso dall’avvocato SETTIMIO DI

SALVO;

– ricorrente –

contro

REGIONE CAMPANIA, elettivamente domiciliata in ROMA via POLI 29,

rappresentata e difesa dall’avvocato ROSA IOSSA;

– controricorrente –

nonchè contro

A.G.; + ALTRI OMESSI, elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA PROPERZIO 27, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO DE

SARNO, rappresentati e difesi dagli avvocati SALVATORE DE SARNO,

FERDINANDO DI LAURO;

– controricorrenti –

e contro

C.D., D.L.A., G.S.,

L.R., S.V.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 3460/2018 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 12/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/12/2020 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVIERI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte d’appello di Napoli con sentenza 12.7.2018 n. 3460 ha rigettato l’appello proposto da Comune di San Giuseppe Vesuviano ed ha confermato la decisione di prime cure che aveva condannato l’ente locale, in solido con la regione Campania, a risarcire i danni cagionati ai proprietari dei fondi ricadenti nel predetto Comune, dalla tracimazione di acque putride fuoriuscite dall’invaso “(OMISSIS)”.

Il Giudice di appello, rigettata la eccezione di incompetenza per materia a favore del tribunale delle acque pubbliche, vertendosi in tema di danni cagionati per condotta colposa ascrivibile agli enti pubblici territoriali, ha rilevato che i danni erano eziologicamente riferibili alla incapacità dell’invaso a contenere l’aumento del livello di acqua determinatosi in seguito alle precipitazioni meteoriche verificatesi nei mesi di (OMISSIS), essendo la Vasca risultata interrata dallo sversamento di acque reflue convogliate da scarichi abusivi provenienti dal sistema fognario comunale. Andava ravvisata pertanto la concorrente responsabilità degli enti pubblici: della regione per avere omesso del tutto la manutenzione periodica dell’invaso; del Comune per omessa vigilanza sull’efficiente tenuta delle condotte fognarie comunali e mancato accertamento e repressione degli scarichi abusivi.

La sentenza di appello, notificata in data 27.7.2018, è stata impugnata per cassazione dal Comune di San Giuseppe Vesuviano con tre motivi.

Resistono con distinti controricorsi, rispettivamente, la regione Campania ed i proprietari dei fondi danneggiati.

Il Comune ricorrente ed i proprietari resistenti hanno depositato memorie illustrative ex art. 380 bis.1 c.p.c.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Primo motivo: violazione e falsa applicazione dell’art. 2051 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Il Comune censura la statuizione della sentenza di appello che attribuisce all’ente locale una concorrente responsabilità per il danno cagionato ai fondi deducendo che: 1 – il Tribunale aveva accertato una carenza di attività manutentiva da parte della regione Campania unica competente a gestire l’invaso e quindi soggetto presso il quale si concentravano i poteri di “custodia” della “res”; 2 – il nesso di derivazione causale del danno era riferibile esclusivamente alla incapacità della Vasca di contenere l’aumento del livello per causa di omessa manutenzione imputabile alla regione, sicchè dovevano considerarsi irrilevanti, in quanto poste al di fuori del thema decidendum, le indagini relative all’accertamenti di altre cause che “a monte” avrebbero inciso sulla mancata tenuta dell’invaso. Aggiunge che in analoga controversia la stessa Corte territoriale era pervenuta ad escludere il concorso di responsabilità del Comune.

Il motivo è inammissibile perchè non coglie la “ratio decidendi”.

La Corte territoriale non ha affatto “esteso” all’ente locale la relazione di custodia ex art. 2051 c.c. che era stata accertata – alla stregua delle competenze amministrative attribuite dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 89, comma 1, – tra la regione Campania e l’opera idraulica “(OMISSIS)”. Ha invece confermato l’accertamento in fatto, compiuto dal Tribunale, che aveva ravvisato, oltre al predetto rapporto custodiale, un distinto rapporto di custodia in capo al Comune concernente le condotte del sistema fognario comunale (cfr. sentenza appello, in motiv. pag. 3), ritenendo con il primo Giudice che “le opere di convogliamento degli scarichi fognari, da chiunque realizzati, una volta inseriti nel sistema delle fognature comunali, rientrano nella sfera di controllo dell’ente pubblico”, ed ha quindi ritenuto raggiunta la prova della causa concorrente, sulla scorta delle risultanze della c.t.u. (parzialmente trascritta a pag. 9 del ricorso), essendo stato accertato all’esito delle indagini peritali che: 1 – l’invaso non era riuscito ad evitare la tracimazione delle acque perchè nel fondo della vasca si era accumulata una grande quantità di sedimenti risultava riducendone quindi la capacità di raccolta; 2-nella sequenza causale produttiva del danno, oltre al difetto manutentivo dell’invaso, imputabile alla regione, veniva ad operare efficientemente anche la omessa custodia delle condotte fognarie da parte del Comune, in quanto era emerso a seguito degli accertamenti peritali, che l’interramento dell’invaso per accumulo di detriti e sedimenti era stato determinato, tra l’altro, anche dalle “continue immissioni di acque nere provenienti dalle abitazioni e di acque reflue di attività varie, scaricate abusivamente nel collettore fognario del Comune…che sfocia nella vasca” (c.t.u.: ricorso pag. 9).

Ne segue che se, da un lato, la critica relativa all’asserito errore di inquadramento della fattispecie illecita nello schema dell’art. 2051 c.c., è del tutto fuori centro, non essendo rinvenibile nella sentenza impugnata alcuna statuizione volta ad attribuire al Comune poteri di controllo sull’invaso, dall’altro lato, la censura si palesa, comunque, manifestamente inammissibile (per difetto di esposizione delle ragioni in diritto ex art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4), là dove parrebbe intesa a volere sottrarre, al giudizio di merito attinente al nesso di causalità materiale, i fattori naturali ed umani che costituiscono gli antecedenti della serie causale produttiva del danno.

Occorre appena rilevare che la verifica del nesso di causalità materiale tra condotta ed evento rinviene la sua – sia pure incompleta – disciplina nelle norme penali e civili di cui agli artt. 40 e 41 c.p. e art. 1227 c.c., comma 1. Ed è stato, al proposito, precisato da questa Corte che “…..Il nesso causale, infatti, è elemento costitutivo dell’illecito, e rientra tra i compiti del giudice individuare, tra le possibili concause, gli antecedenti in concreto rilevanti per la verificazione del danno, mediante l’adozione di un criterio di selezione la cui scelta – censurabile in sede di legittimità ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto suscettibile di essere operata in violazione di norme sostanziali – correttamente è effettuata procedendo all’identificazione della c.d. “causa prossima di rilievo” quale causa di per sè sufficiente a produrre l’evento -, secondo quanto dispone l’art. 41 c.p., comma 2, (cfr. Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 26997 del 07/12/2005; id. Sez. 3, Sentenza n. 4439 del 25/02/2014).

Tanto premesso, questa Corte ha da tempo delineato i principi che debbono presiedere all’accertamento in questione, evidenziando come un evento dannoso è da considerare causato sotto il profilo materiale da un altro se, ferme restando le altre condizioni, il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo (cosiddetta teoria della “conditio sine qua non”): ma nel contempo non è sufficiente tale relazione causale per determinare una causalità giuridicamente rilevante, dovendosi, all’interno delle serie causali così determinate, dare rilievo a quelle soltanto che, nel momento in cui si produce l’evento causante, non appaiano del tutto inverosimili (cosiddetta teoria della “causalità adeguata” o della “regolarità causale”, la quale in realtà, oltre che una teoria causale, è anche una teoria dell’imputazione del danno). In tal senso viene in rilievo una nozione di prevedibilità che è diversa da quella delle conseguenze dannose, cui allude l’art. 1225 c.c., ed anche dalla prevedibilità posta a base del giudizio di colpa, poichè essa prescinde da ogni riferimento alla diligenza dell’uomo medio, ossia all’elemento soggettivo dell’illecito, e concerne, invece, le regole statistiche e probabilistiche necessarie per stabilire il collegamento di un certo evento ad un fatto. Nell’ambito di detta nozione di prevedibilità in tema di responsabilità aquiliana sono risarcibili anche gli eventi lesivi indiretti e mediati, purchè appunto siano un effetto normale secondo il suddetto principio della causalità adeguata (cfr. Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 11609 del 31/05/2005).

La nozione di “normale prevedibilità”, quale nesso logico relazionale tra l’accadimento antecedente o concomitante e l’evento susseguente, è stata ulteriormente precisata da questa Corte che ha chiarito come, ai fini della riconducibilità dell’evento dannoso ad un determinato comportamento, non è sufficiente che tra l’antecedente ed il dato consequenziale sussista un rapporto di sequenza, essendo invece necessario che tale rapporto integri gli estremi di una sequenza possibile, alla stregua di un calcolo di regolarità statistica, per cui l’evento appaia come una conseguenza non imprevedibile dell’antecedente (cfr. Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 15895 del 07/07/2009; Sez. L, Sentenza n. 8885 del 14/04/2010); occorre quindi dar rilievo, all’interno della serie causale, solo a quegli eventi che non appaiono – ad una valutazione “ex ante” del tutto inverosimili, in base alle leggi generali di copertura proprie delle scienze esatte applicate ai fenomeni naturali, in tal senso giustificandosi il nesso relazionale causa-conseguenza secondo un giudizio di probabilità scientifica, ovvero – in assenza di tali leggi – in base alla valutazione dei dati di esperienza e della rilevazione della intensità delle frequenze statistiche degli accadimenti, che consentano di desumere, per via induttiva, la esistenza del nesso eziologico (cfr. Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 7997 del 18/04/2005), dovendo considerarsi, in quest’ultima ipotesi, che non vi è piena coincidenza nel regime probatorio dell’accertamento del nesso eziologico in sede civile ed in sede penale, avuto riguardo ai differenti valori sottesi ai due processi: ed infatti, nell’accertamento del nesso causale in materia civile, vige la regola della preponderanza dell’evidenza o del “più probabile che non”, ispirato al criterio della normalità causale, mentre nel processo penale vige la regola della prova “oltre il ragionevole dubbio” che risponde ad un criterio di elevato grado di credibilità razionale che è prossimo alla “certezza” (cfr. Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 21619 del 16/10/2007; id. Sez. U, Sentenza n. 576 del 11/01/2008)” (cfr. Corte cass. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 13096 del 24/05/2017, in motivazione).

Pertanto, come è stato ancora ribadito da Corte cass. Sez. U -, Sentenza n. 9769 del 26/05/2020, in presenza di un evento dannoso riconducibile a più azioni od omissioni, il rigore del “principio dell’equivalenza delle cause”, posto dall’art. 40 c.p., in virtù del quale deve riconoscersi a ciascuna di esse efficienza causale, trova il suo temperamento nel “principio di causalità efficiente”, desumibile dall’art. 41 c.p., comma 2 in base al quale l’evento dannoso può essere attribuito, in via esclusiva, all’autore della condotta sopravvenuta, soltanto se questa condotta risulti tale da rendere irrilevanti le altre cause preesistenti, ponendosi al di fuori delle normali linee di sviluppo della serie causale già in atto (cfr. Cass., Sez. III, 22/10/2013, n. 23915; 10/10/2008, n. 25028; 22/10/2003, n. 15789). Tali principi non vengono modificati dalla natura commissiva od omissiva dell’azione umana causativa dell’evento, e dunque anche nel caso in cui venga in rilievo il negligente mancato esercizio di competenze istituzionali proprie di enti territoriali ed Amministrazioni pubbliche, qualora sia ravvisabile una regolarità causale tra premesse e conseguenze, e queste, mediante giudizio controfattuale, appaiano imputabili alle omissioni di condotta, manifestandosi come sviluppo non anomalo, di fattori causali naturali od umani, e, nella fattispecie in esame, consistiti anche in attività svolte da privati, implicanti violazioni di rilevanza penale che, in quanto anch’esse oggettivamente prevenibili, sono state rese possibili dall’omesso esercizio di quelle attribuzioni, funzioni, poteri preordinati ad impedirle. Rimanendo, al contrario, escluso il nesso di derivazione eziologica tra premesse e conseguenze dannose, ove alla stregua dei poteri, funzioni e competenze, attribuiti alle PP.AA., fosse, comunque, “inesigibile prevenire o raffigurarsi oggettivamente come sviluppo non anomalo” quelle attività illecite che abbiano concorso a cagionare il danno (cfr. Corte cass. Sez. U -, Sentenza n. 13246 del 16/05/2019, in motivazione, paragr. 51-56, con riferimento al danno cagionato dalla attività illecita commessa dal funzionario nell’esercizio – deviato – delle competenze affidategli).

Orbene, inconferente il richiamo fatto dal ricorrente ad altra precedente sentenza di merito in controversia analoga (in quel caso infatti, come emerge dalla motivazione trascritta a pag. 10 ricorso, il Giudice aveva rilevato che gli scarichi effettuati dal Comune nell’invaso risultavano conformi a quelli assentiti), osserva il Collegio che la Corte d’appello ha ravvisato sussistente il nesso eziologico tra l’evento dannoso (allagamento dei fondi circostanti l’invaso) ed il costante e prolungato utilizzo abusivo delle condotte delle fognature comunali mediante convogliamento nell’invaso di acque reflue e detriti che, sedimentandosi, ne hanno determinato l’interramento, ed in applicazione del criterio di regolarità causale ha individuato quale fattore efficiente della serie causale anche l’evento omissivo antecedente, consistito nell’omesso esercizio delle competenze riservate al Comune in materia di verifica e periodica manutenzione dell’impianto fognario comunale, e di vigilanza e repressione di eventuali utilizzazioni abusive da parte degli utenti o di terzi.

L’assunto difensivo del Comune ricorrente, secondo cui la Corte territoriale, compiendo tale accertamento, avrebbe ecceduto dai limiti imposti dal “thema decidendum”, è privo di qualsiasi supporto logico e giuridico, dovendo in conseguenza il motivo essere dichiarato inammissibile.

Secondo motivo: vizio di nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

Il ricorrente deduce la carenza assoluta di motivazione della sentenza in quanto la Corte territoriale non avrebbe individuato a “quale altro titolo” dovrebbe rispondere del danno il Comune in concorso con la regione Campania.

Il motivo è infondato, per le ragioni già espresse nell’esame del precedente motivo di ricorso.

La Corte d’appello ha rilevato come l’uso improprio o vietato delle condotte della fognatura comunale – utilizzate per lo scarico non consentito di acque reflue e detriti – abbia concorso all’interramento dell’invaso e quindi alla causazione del danno prodotto dalla esondazione. Il titolo di responsabilità del Comune è stato quindi ravvisato nella relazione di custodia che si instaura tra l’ente locale ed i beni patrimoniali indisponibili, destinati ad un pubblico servizio, che gli appartengono (sistema fognante), ed il criterio di imputabilità della responsabilità è stato ravvisato nella pertinenza della “res” alla sfera di controllo dell’ente locale proprietario, in quanto dotato delle competenze e dei poteri di vigilanza, manutenzione, idonei a prevenire ed impedire che, attraverso l’utilizzo abusivo ed illecito dell’impianto comunale di scarico, la “res” in custodia possa determinare o contribuire a produrre conseguenze dannose.

Il minimo costituzionale, richiesto per integrare la motivazione quale elemento di validità del provvedimento giurisdizionale, ex art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 ed art. 111 Cost., comma 6, deve dunque intendersi pienamente assolto.

Terzo motivo: violazione o falsa applicazione degli artt. 2043 e 2051 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Il Comune ricorrente impugna la sentenza di appello in quanto non avrebbe tenuto conto che, in esito alla c.t.u., era emerso che le cause dell’interramento della (OMISSIS) erano molteplici, essendo riconducibili a plurimi fenomeni antropici (disboscamento, urbanizzazione, agricoltura, ecc.) “aggiuntivi e concorrenti rispetto alle immissioni abusive di acque nere”, e dunque il Giudice di appello avrebbe dovuto stabilire la specifica incidenza causale spiegata da ciascuno di essi, non essendo invece supportata da alcuna motivazione la decisione che ha attribuito al Comune un carico di responsabilità pari al 50%.

Aggiunge ancora il ricorrente che l’accertamento del nesso eziologico non sarebbe conforme al principio della equivalenza delle cause (condicio sine qua non) come temperato dal criterio di regolarità causale (o di causalità adeguata), atteso che non avrebbe compiuto un corretto giudizio controfattuale in ordine alla condotta omissiva della regione, competente alla periodica manutenzione dell’invaso, in quanto la condotta omissiva della regione era di per sè sola sufficiente ed esaurire integralmente la efficienza causale del danno, in quanto se fosse stata eseguita regolarmente la manutenzione dell’invaso l’interramento, pur se dovuto ai fenomeni antropici ed agli scarichi abusivi della condotta comunale, non si sarebbe verificato.

Il motivo, quanto alla prima censura, è palesemente infondato.

Alcun obbligo, infatti, gravava sul Giudice di merito, chiamato a decidere sulla responsabilità degli enti pubblici territoriali convenuti, di verificare la ipotetica diversa efficienza dei singoli fattori eziologici inseriti nella medesima serie causale dannosa (non essendo ciò richiesto ai fini dell’accertamento del nesso di causalità materiale tra i fatti rilevati – tutti considerati efficienti, in quanto ciascuno di essi acquista rilevanza nella sequenza rispetto all’accadimento dell’altro, realizzando una serie di eventi concatenati e convergenti verso una medesima conclusione – ed evento conseguenza), nè tanto meno di frazionare il grado della colpa di ciascuno dei soggetti concorrenti alla produzione del danno, atteso che in materia di illecito extracontrattuale opera, a favore del soggetto danneggiato, il principio di responsabilità solidale e, salvo che da taluno dei condebitori, convenuti nello stesso giudizio, venga espressamente proposta azione di regresso nei rapporti interni, tutti i coobbligati sono indifferentemente tenuti a risarcire per l’intero il danno patito dal soggetto leso (art. 2055 c.c.). Nella specie non risulta che nei motivi di gravame il Comune abbia richiesto di graduare le singole colpe delle parti condannate in solido, e dunque in alcun errore di diritto è incorso il Giudice di seconde cure.

Anche l’altra censura svolta con il terzo motivo è infondata.

La valutazione della rilevanza causale dei singoli fattori naturali ed umani “preesistenti o simultanei o sopravvenuti”, è questione di accertamento in fatto, riservata alla discrezionalità del Giudice di merito, che può essere sindacata in sede di legittimità soltanto ove sia stata del tutto omessa, o presenti uno svolgimento che si appalesi contrastante con le norme ed i principi di diritto, sopra richiamati, che regolano il nesso di derivazione eziologico tra accadimenti di eventi.

Assume il Comune che la Corte d’appello sarebbe incorsa in errore avendo del tutto disapplicato la regola normativa della causa esclusiva sopravvenuta stabilita dall’art. 41 c.p., comma 2 che dispone: ” Le cause sopravvenute escludono il rapporto di causalità quando sono state da sole sufficienti a determinare l’evento”, atteso che la efficienza causale della omissione di vigilanza e controllo dell’uso delle condotte fognarie da parte del Comune sarebbe stata del tutto eliminata dalla – successiva – omissione di manutenzione dell’invaso imputabile. Il ragionamento del ricorrente appare tuttavia capzioso in quanto fondato semplicemente sull’argomento cronologico (post hoc, propter hoc), obliterando del tutto la regola normativa indicata, secondo cui l’evento sopravenuto deve essere tale da spezzare la catena della serie causale normale, introducendo “ab externo” una diversa nuova sequenza eziologica in grado di determinare autonomamente l’evento conseguenza. Tale carattere di autonomia eziologica non è rinvenibile nella mera omessa manutenzione dell’invaso da parte della regione Campania, atteso che la indicata omissione, in tanto viene ad assumere rilevanza nella sua efficienza causale, in quanto si sia realizzato il presupposto che nella (OMISSIS) siano stati sversati materiali di risulta che nel tempo ne abbiano ridotta la capienza: sussiste, pertanto, un diretto legame tra i fenomeni di scarico abusivo nell’invaso e la condotta omissiva imputabile alla regione, nel senso che il secondo accadimento sarebbe del tutto irrilevante senza presupporre l’accadimento del primo. I fenomeni antropici e di scarico abusivo delle condotte fognarie comunali nell’invaso, infatti, se lasciati evolvere naturalmente avrebbero integrato pienamente la serie causale adeguata a determinare la esondazione. Rimane, invece, del tutto indimostrato che (in assenza della sedimentazione accumulatasi nella vasca, dovuta ai predetti fenomeni) la omessa manutenzione dell’invaso da parte della regione avrebbe costituito “in ogni caso” – “ex se” – fattore autonomamente in grado di determinare la esondazione. Atteso che la valutazione della idoneità eziologica dei vari fattori che intervengono nella serie, deve essere compiuta attraverso una valutazione di “prevedibilità oggettiva” (e non soggettiva: la nozione di colpa rimane totalmente estranea al giudizio causale) degli eventi, da formulare mediante giudizio prognostico “ex ante”, ne segue che risponde a tale criterio previsionale di accadimenti conseguenziali che il riempimento progressivo dell’invaso, riducendone la capacità di raccolta, lo rende inidoneo alla funzione di contenimento delle acque; mentre la omessa periodica manutenzione dell’invaso non altrettanto appare da sola idonea a consentire di prevedere come sua “normale” conseguenza l’evento esondativo. Tale incapacità di interruzione della efficienza della serie causale antecedente, non esclude, evidentemente, che la omissione imputabile alla regione si inserisca, invece, come elemento concorrente successivo, concatenato ai fattori preesistenti, nel normale sviluppo della sequenza esitata nell’evento esondativo dell’invaso.

In conclusione il ricorso deve essere rigettato e la parte soccombente è tenuta alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo.

PQM

rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in favore della Regione Campania in Euro 6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge; in favore delle parti danneggiate controricorrenti in Euro 7.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il versamento, se e nella misura dovuto, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 15 aprile 2021

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