Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10038 del 06/05/2011

Cassazione civile sez. trib., 06/05/2011, (ud. 03/12/2010, dep. 06/05/2011), n.10038

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARLEO Giovanni – Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

ACCOS srl, rappresentata e difesa dall’avv. Chiocchetti Giuseppe e

dall’avv. Rizzo Carla, presso la quale e’ elettivamente domiciliata

in Roma in via Anapo n. 20;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore centrale pro tenpore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso

la quale e’ domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria di secondo grado di

Trento, sezione 02, n. 34/06, depositata il 7 giugno 2006;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 3

dicembre 2010 dal Relatore Cons. Dott. Antonio Greco.

Fatto

FATTO E DIRITTO

la Corte:

ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., e’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“La ACOS srl propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria di secondo grado di Trento, sezione 02, n. 34/06, depositata il 7 giugno 2006, che, respingendone l’appello, ha confermato il rigetto del ricorso avverso la cartella di pagamento relativa all’IVA per l’anno 1998 iscritta a ruolo a seguito di liquidazione in base alla dichiarazione ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 54 bis. Il giudice d’appello ha infatti escluso la sussistenza del presupposto per la compensazione tra l’imposta a debito, dovuta dalla ricorrente, societa’ capogruppo, con quella asseritamente a credito della controllata srl Molino Oleificio Costa, in quanto la liquidazione IVA di gruppo e’ subordinata alla presentazione sia della dichiarazione autonoma della capogruppo che di quelle delle societa’ controllate, in base al D.M. 13 dicembre 1979, art. 5 e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 73 laddove nella specie la detta controllata non aveva presentato la dichiarazione IVA per l’anno 1998.

L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.

Il ricorso contiene un motivo, rispondente ai requisiti prescritti dall’art. 366 bis cod. proc. civ., con il quale la ricorrente, denunciando violazione di legge e vizio di motivazione, si duole che non sia stato preso in considerazione il “comportamento concludente” della controllata srl Molino Oleificio Costa, che pur non avendo inviato nei termini la dichiarazione IVA annuale richiesta per la prima volta per l’anno 1998 in forma autonoma e non di gruppo, l’aveva presentata successivamente, nell’agosto 2001, ed aveva comunque ottemperato alle norme secondo la precedente normativa e prassi, trasparendo del resto dalla documentazione presentata la palese volonta’ del soggetto d’imposta di voler ottemperare a quanto previsto dalla norma.

Va anzitutto rigettata l’eccezione di difetto di legittimazione passiva, nel giudizio di legittimita’, dell’Agenzia delle entrate di Rovereto, atteso che per i giudizi di cassazione… la nuova realta’ ordinamentale, caratterizzata dal conferimento della capacita’ di stare in giudizio agli uffici periferici dell’Agenzia, in via concorrente ed alternativa rispetto al direttore, consente di ritenere che la notifica della sentenza di merito, ai fini della decorrenza del termine breve per l’impugnazione, e quella del ricorso possano essere effettuate, alternativamente, presso la sede centrale dell’Agenzia o presso i suoi uffici periferici, in tal senso orientando l’interpretazione sia il principio di effettivita’ della tutela giurisdizionale, che impone di ridurre al massimo le ipotesi d’inammissibilita’, sia il carattere impugnatorio del processo tributario, che attribuisce la qualita’ di parte necessaria all’organo che ha emesso l’atto o il provvedimento impugnato” (Cass. sezioni unite, n. 3118 del 2006).

Quanto al merito, si osserva che per la c.d. IVA di gruppo del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 73, comma 3, prescrive che le dichiarazioni delle societa’ controllate siano presentate dall’ente o societa’ controllante all’ufficio del proprio domicilio fiscale, e che le dette dichiarazioni, sottoscritte anche dall’ente o societa’ controllante, devono essere presentate anche agli uffici del domicilio fiscale delle societa’ controllate, fermi restando gli altri obblighi e le responsabilita’ delle societa’ stesse.

In conclusione, si ritiene che, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 1, e dell’art. 380 bis cod. proc. civ., il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio in quanto manifestamente infondato”;

che la relazione e’ stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti costituite;

che non sono state depositate conclusioni scritte ne’ memorie;

considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e pertanto, ribaditi i principi di diritto sopra enunciati, il ricorso deve essere rigettato;

che le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso.

Condanna la societa’ ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, che si liquidano in complessivi Euro 2.600,00, ivi compresi Euro 100,00 per esborsi.

Cosi’ deciso in Roma, il 3 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 6 maggio 2011

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