Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10037 del 28/05/2020

Cassazione civile sez. VI, 28/05/2020, (ud. 19/12/2019, dep. 28/05/2020), n.10037

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. SCALDAFFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13255-2018 proposto da:

K.H., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA DEI CONSOLI

62, presso lo studio dell’avvocato ENRICA INGHILLERI, rappresentato

e difeso dall’avvocato LUCIA PAOLINELLI.

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS) COMMISSIONE TERRITORIALI’, PER IL

RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONI INTERNAZIONALE DI BOLOGNA SEZIONE DI

FORLI’ CESENA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2282/2017 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 06/10/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 19/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott. DI MARZIO

MAURO.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. – K.H., cittadino del Mali, ricorre per due motivi, illustrati da sintetica memoria, nei confronti del Ministero dell’interno, contro la sentenza del 6 ottobre 2017 con cui la Corte d’appello di Bologna ha respinto l’appello avverso ordinanza del locale Tribunale di rigetto, in conformità al provvedimento della competente Commissione territoriale, della sua domanda di protezione internazionale o umanitaria.

2. – Non spiega difese l’amministrazione intimata.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

3. – Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 1 della convenzione di Ginevra, del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 14, del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8 e 11, nonchè vizio di motivazione, censurando la sentenza impugnata laddove ha respinto la domanda del richiedente volta ad ottenere la protezione internazionale.

Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, nonchè vizio di motivazione, censurando la sentenza impugnata laddove ha ritenuto che il richiedente non fosse credibile, omettendo di adempiere al proprio dovere di cooperazione istruttoria.

RILEVATO CHE:

4. – Il Collegio ha disposto la redazione del provvedimento in forma semplificata.

5. – Il ricorso è inammissibile.

5.1. – L’inammissibilità discende anzitutto dalla violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 2, n. 6, il quale stabilisce che il ricorso per cassazione deve contenere a pena di inammissibilità la specifica indicazione degli atti processuali e dei documenti sui quali il ricorso si fonda.

Questa Corte ha in più occasioni avuto modo di chiarire che detta disposizione, oltre a richiedere l’indicazione degli atti e dei documenti, nonchè dei contratti o accordi collettivi, posti a fondamento del ricorso, esige che sia specificato in quale sede processuale tali fatti o documenti risultino prodotti, prescrizione, questa, che va correlata all’ulteriore requisito di procedibilità di cui all’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4. Il precetto di cui al combinato disposto delle richiamate norme deve allora ritenersi soddisfatto:

a) qualora l’atto o il documento sia stato prodotto nelle fasi di merito dallo stesso ricorrente e si trovi nel fascicolo di esse, mediante la produzione del fascicolo, purchè nel ricorso si specifichi che il fascicolo è stato prodotto e la sede in cui il documento è rinvenibile;

b) qualora il documento sia stato prodotto, nelle fasi di merito, dalla controparte, mediante l’indicazione che il documento è prodotto nel fascicolo del giudizio di merito di controparte, pur se cautelativamente si rivela opportuna la produzione del documento, ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, per il caso in cui la controparte non partecipi al giudizio di legittimità o non depositi il fascicolo o lo depositi senza quell’atto o documento (Cass., Sez. Un., 25 marzo 2010, n. 7161; Cass. 20 novembre 2017, n. 27475; Cass. 11 gennaio, n. 195, chiarisce altresì che, ove si tratti di atti e documenti contenuti nel fascicolo d’ufficio, il requisito di cui all’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, è soddisfatto mediante il deposito della richiesta di trasmissione presentata alla cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata, ferma, beninteso, l’esigenza di specifica indicazione degli atti e documenti e dei dati necessari al reperimento degli stessi).

In tale prospettiva va altresì ribadito che l’adempimento dell’obbligo di specifica indicazione degli atti e dei documenti posti a fondamento del ricorso di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, previsto a pena d’inammissibilità, impone quanto meno che gli stessi risultino da un’elencazione contenuta nell’atto, non essendo a tal fine sufficiente la presenza di un indice nel fascicolo di parte (Cass. 6 ottobre 2017, n. 23452).

In breve, il ricorrente per cassazione, nel fondare uno o più motivi di ricorso su determinati atti o documenti, deve porre la Corte di cassazione in condizione di individuare ciascun atto o documento, senza effettuare soverchie ricerche.

Nel caso in esame il ricorso menziona una pluralità di atti e documenti, a partire dalle dichiarazioni rese alla Commissione territoriale, ed inoltre concernenti la situazione del Mali (rapporto RASO 2016, World Report 2016-Mali, Rapporto curato dalla l’arnesina, sito Viaggiare sicuri, Country Report of Human Rights Practices-Mali) che non sono specificamente localizzati, nel senso risultante dalla citata giurisprudenza di questa Corte, nè emerge quando e come fossero stati prodotti in fase di merito.

5.2. Entrambi i motivi sono inoltre inammissibili perchè coniugano

inestricabilmente censura di violazione di legge e di vizio motivazionale, quantunque detto vizio non sia più contemplato dall’art. 360 c.p.c., che, al n. 5, consente al ricorrente per cassazione esclusivamente di doversi dell’omessa considerazione di uno specifico fatto storico controverso e decisivo, fatto del quale il ricorso non reca nel caso di specie alcuna traccia.

5.3. – In ogni caso ciascun motivo di per sè è inammissibile.

5.3.1. – 11 primo motivo è o(inammissibile giacchè neppure sfiora la ratio decidendi posta a sostegno della sentenza impugnata, la quale ha osservato che il richiedente aveva invocato la protezione internazionale per aver ucciso per legittima difesa un uomo, sicchè temeva di essere ucciso o messo in prigione a vita, e che, però, la legge del Mali escludeva la rilevanza penale dei fatti compiuti per legittima difesa, mentre puniva l’omicidio involontario con la reclusione di cinque anni, aggiungendo che il timore per la propria vita a causa di ritorsioni dalla parte della famiglia della vittima risultava del tutto apodittica.

5.3.2. – 11 secondo motivo è inammissibile giacchè si incentra sul tema della credibilità del richiedente, mentre la Corte d’appello non ha affatto fondato la propria decisione sull’assunto che egli non fosse credibile, ma sulla considerazione che nulla impediva un suo rientro nel suo paese di origine.

Quanto alla sussistenza dei presupposti di cui alla lettera c) del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, dalla sentenza impugnata non risulta neppure che tale disposizione fosse stata specificamente invocata, nè il ricorso riferisce in modo comprensibile che il richiedente avesse fatto valere nel giudizio di merito una situazione di minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.

6. – Nulla per le spese. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso, dando atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.

Depositato in cancelleria il 28 maggio 2020

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