Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10037 del 06/05/2011

Cassazione civile sez. trib., 06/05/2011, (ud. 03/12/2010, dep. 06/05/2011), n.10037

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARLEO Giovanni – Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

CIRCOLO ARCE CENTRO DI (OMISSIS) in persona del

presidente G.G., rappresentato e difeso dall’avv.

Bussani Mauro e dall’avv. Cefaly Francesco, presso il quale e’

elettivamente domiciliato in Roma in via A. Bertoloni n. 55;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE e MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE;

– intimati –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Lombardia n. 26/19/06, depositata il 14 marzo 2006;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 3

dicembre 2010 dal Relatore Cons. Dott. GRECO Antonio.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte:

ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., e’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“Il Circolo Arci Centro, con sede in (OMISSIS), propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 26/19/06, depositata il 14 marzo 2006, che, rigettandone parzialmente l’appello ha ritenuto legittimo l’avviso di accertamento ai fini dell’IVA e delle imposte dirette per l’anno 1996, emesso in relazione all’attivita’ di bar-caffe’, di somministrazione di alimenti e bevande ai propri associati, escludendo che detta attivita’ rientri fra le finalita’ istituzionali di’ un club ricreativo, e che essa rivesta finalita’ non lucrative e sociali.

L’Agenzia delle entrate ed il Ministero dell’economia e delle finanze non hanno svolto attivita’.

Il primo motivo, con il quale la ricorrente denuncia vizio di motivazione nella sentenza impugnata, non e’ conforme alla prescrizione dell’art. 366-bis cod. proc. civ., che sancisce l’obbligo, a pena di inammissibilita’, “in ordine alla proposizione di ciascun motivo riconducibile all’art. 360 c.p.c., n. 5, di indicare, in modo sintetico, evidente ed autonomo, secondo l’univoca interpretazione della S.C., chiaramente il fatto controverso in riferimento al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione” (ex multis, Cass. n. 27680 del 2009, n. 8897 del 2008).

Il secondo motivo, rispondente ai requisiti prescritti dall’art. 366 – bis cod. proc. civ., con il quale si denuncia la violazione del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 4 e del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 111 t.u.i.r., e’ manifestamente infondato sulla base della ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale, sia in tema di imposte sui redditi che di IVA, nel sistema vigente anteriormente all’entrata in vigore della L. 23 dicembre 2000, n. 383, art. 4 che ha consentito ai circoli di finanziarsi con attivita’ commerciali consistenti nella cessione di beni e servizi ai soci ed ai terzi, l’attivita’ di bar con somministrazione di bevande verso pagamento di corrispettivi specifici svolta da un circolo sportivo, culturale o ricreativo, anche se effettuata ai propri associati, non rientra in alcun modo tra le finalita’ istituzionali del circolo stesso, e deve quindi ritenersi, ai fini del trattamento tributario, attivita’ di natura commerciale (cfr., ex plurimis, per le imposte sui reciditi, Cass. n. 15191 del 2006 e gia’ Cass. n. 3850 del 2000; per l’IVA, Cass. n. 19839 e n. 20073 del 2005, n. 26469 e n. 28781 del 2008).

In conclusione, si ritiene che, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 1, e dell’art. 380-bis cod. proc. civ., il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio in quanto manifestamente infondato”;

che la relazione e’ stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti costituite;

che non sono state depositate conclusioni scritte ne’ memorie;

considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e pertanto, ribaditi i principi di diritto sopra enunciati, il ricorso deve essere rigettate; che non vi e’ luogo a provvedere sulle spese, considerato il mancato svolgimento di attivita’ difensiva da parte degli intimati.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso.

Cosi’ deciso in Roma, il 3 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 6 maggio 2011

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