Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10036 del 15/05/2015


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Civile Sent. Sez. L Num. 10036 Anno 2015
Presidente: STILE PAOLO
Relatore: BANDINI GIANFRANCO

SENTENZA

sul ricorso 1923-2014 proposto da:
CERULLO ANTONIO C.F. CRLNTN48L30A509V, GUGLIELMO LINO
JR C.F.

GGLLNI62522Z404N,

SANTALUCIA REMO C.F.

SNTRME59D28Z602R,

CAPASSO

MICHELE

C.F.

CPSMHL48T06F839K,

PICCOLO

LORENZO

C.F.

PCCLNZ60B24F839K, STIZZA BRUNO C.F. STZBRN44L01H501J,
2015
644

tutti elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE
ANGELICO 35, presso lo studio dell’avvocato DOMENICO
D’AMATI, che li rappresenta e difende unitamente
all’avvocato CLAUDIA COSTANTINI, giusta delega in
atti;

Data pubblicazione: 15/05/2015

- ricorrenti contro

– RAI CORPORATION ITALIAN TV RADIO SYSTEM, in persona
del legale rappresentante pro tempore elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA G.P. DA PALESTRINA 47, presso

rappresenta e difende, giusta delega in atti;

RAI

RADIOTELEVISIONE

S.P.A.

ITALIANA

c.f.

06382641006, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
GRAMSCI 20, presso lo studio dell’avvocato GIAN CARLO
PERONE, che la rappresenta e difende, giusta delega in
atti;

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA

SOCIALE C.F. 80078750587, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA CESARE BECCARIA n. 29 presso l’Avvocatura
Centrale dell’Istituto, rappresentato

e

difeso dagli

avvocati ANTONINO SGROI, GIUSEPPE MATANO, CARLA
D’ALOISIO, LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE, giusta
delega in atti;
– controricorrenti
nonchè contro

I.N.P.G.I., I.N.P.S. GESTIONE E.N.P.A.L.S.;
– intimati –

n.:r
avverso la sentenza n. 1601/2012 dell.,
ROMA, depositata il 12/01/2013 R.G.N. 1574/2006;

ti‘hCPCF,-t.te

i

lo studio dell’avvocato CLAUDIO D’ANGELANTONIO, che la

,
,

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza

del

10/02/2015

dal

Consigliere

Dott.

GIANFRANCO BANDINI;
,
V

uditi gli Avvocati COSTANTINI CLAUDIA e D’AMATI
DOMENICO;

udito l’Avvocato PERONE GIANCARLO;
udito l’Avvocato MATANO GIUSEPPE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. CARMELO CELENTANO che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso, assorbito il resto.

//
I

/-

udito l’Avvocato D’ANGELANTONIO CLAUDIO

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Gli odierni ricorrenti, cittadini italiani residenti negli Stati Uniti
d’America, unitamente ad altri dipendenti della Rai Corporation

come Rai Corporation), società statunitense avente come unico
azionista la Rai Radiotelevisione Italiana spa (qui di seguito, per
brevità, indicata anche come Rai), proposero appello avverso la
sentenza di prime cure che aveva respinto le loro domande, volte ad
ottenere il riconoscimento dell’avvenuta instaurazione di un rapporto
di lavoro alle dipendenze della Rai, la natura giornalistica (per il
Cerullo ed altro dipendente) dell’attività svolta nel corso del rapporto
di lavoro e la condanna di entrambe le società, in solido, al
versamento dei contributi previdenziali dovuti all’Inps, all’Enpals e
(nel caso del Cerullo e dell’altro dipendente vantante analoga
situazione) all’Inpgi.
La Rai Corporation e la Sai si costituirono resistendo al gravame e
svolgendo altresì appelli incidentali, la prima per riproporre
l’eccezione di difetto di giurisdizione disattesa in prime cure, la
seconda per riproporre l’eccezione di inammissibilità del ricorso
introduttivo; l’Inps e l’Enpais si costituirono, chiedendo, in caso di
accoglimento della domanda dei ricorrenti, la condanna delle
anzidette Società al versamento dei contributi dovuti sulle retribuzioni
cdrrisposte; l’Inpgi, aderendo alle deduzioni degli appellanti
principali, propose appello incidentale, condizionato all’accertamento
della natura giornalistica svolta dai due appellanti principali che

3

Italian Radio TV System (qui di seguito, per brevità, indicata anche

l’avevano dedotta, per la condanna della Rai al pagamento dei
dovuti contributi assicurativi.
Con sentenza del 27.2.2012-12.1.2013 la Corte d’Appello di Roma

rigettò l’appello principale e gli appelli incidentali della Rai
Corporation e della Rai, dichiarando assorbito quello dell’lnpgi.
A sostegno del decisum la Corte territoriale, per quanto ancora qui
rileva, ritenne che, respinte le censure relative alle altre domande e
riaffermata la giurisdizione del giudice italiano anche nei riguardi
della Rai Corporation, dovevano essere disattese le domande rivolte
verso quest’ultima e dirette ad ottenere il versamento dei contributi
all’inps e all’Enpais; al riguardo osservò che l’applicazione del
trattamento previdenziale italiano era imposta dall’art. 7, comma 3,
della Convenzione italo-statunitense sottoscritta in data 23.5.1973 e
ratificata con legge n. 86/75 (posto che il lavoro svolto negli USA era
stato svolto da cittadini italiani alle dipendenze di un’impresa
controllata da un’impresa italiana), ma che i ricorrenti avrebbero
dovuto dedurre (e in caso di contestazione provare) che il
trattamento previdenziale complessivamente assicurato dalla Rai
Corporation (per effetto delle assicurazioni obbligatorie previste dalla
legislazione statunitense e delle integrazioni assicurative volontarie
dedotte e provate dalla datrice di lavoro) era peggiore di quello
previsto dalla legislazione previdenziale italiana, cosicché, in
asenza di qualunque deduzione in tal senso nell’atto introduttivo del
giudizio di primo grado, come già correttamente affermato nella

4

i

, ,

;

pronuncia di prime cure, era insussistente il requisito dell’interesse
ad agire.
Avverso l’anzidetta sentenza della Corte territoriale, Cerullo Antonio,

Capasso Michele, Guglielmo Lino Jr., Piccolo Lorenzo, Santalucia
Remo e Stizza Bruno hanno proposto ricorso per cassazione fondato
su giue motivi, limitatamente all’intervenuta reiezione della domanda
di condanna della Rai Corporation al versamento dei contributi in
Italia ai sensi della Convenzione italo-statunitense sottoscritta in data
23.5.1973 e ratificata con legge n. 86T75; hanno depositato memoria
illustrativa.
La Rai Corporation italian Radio TV System e la Rai Radiotelevisione Italiana spa hanno resistito con distinti controricorsi,
entrambi illustrati con memoria.
L’Inps ha depositato controricorso, con il quale ha chiesto
l’accoglimento del ricorso.
La Rai Corporation Italian Radio TV System ha depositato
controricorso al “ricorso incidentale” dell’Inps.
L’Enpals e l’Inpgi non hanno svolto attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il controricorso dell’Inps, che si conclude con la richiesta di
accoglimento del ricorso dei lavoratori, va qualificato come ricorso
incidentale di tipo adesivo; deve quindi disporsi la riunione dei ricorsi,
siccome proposti avverso la medesima sentenza (art. 335 cpc).
2. La controricorrente Rai Corporation ha, tra l’altro, eccepito
l’ihammissibilità del ricorso sul rilievo che, in ordine a domande

e

5

,

dirette soltanto contro essa controricorrente, il giudice italiano difetta
di giurisdizione.
In

tal

modo la controricorrente sostanzialmente censura

giurisdizione, non poteva assumere rilevanza, per ragioni di
connessione con altra domanda, il fatto che la Rai Corporation fosse
l’unipo legittimato passivo rispetto alla domanda di condanna di
pagamento delle contribuzioni in favore degli Istituti previdenziali
italiani.
L’eccezione di difetto di giurisdizione svolta nei termini anzidetti è
tuttavia inammissibile, non avendo la Rai Corporation proposto
ricorso incidentale; né tale può essere considerato il suo
controricorso, difettando l’imprescindibile requisito della richiesta di
cassazione della sentenza, specificamente previsto dall’art. 366, n.
4, cpc, richiamato dall’art. 371 dello stesso codice (cfr, ex plurimis,
Cass., SU, n. 1106/1986; Cass., nn. 492111981; 2841/1984;
2789/1999; 20454/2005; 22901/2005).
3. i ricorsi vedono sulla domanda di condanna della Rai
Corporation al pagamento dei contributi agli Enti previdenziali italiani;
nessuna pretesa è stata quindi coltivata nei confronti della Rai,
senza che ciò si traduca nell’esigenza di dichiarare, come richiesto, il
difetto di legittimazione passiva di quest’ultima, derivando la sua
attuale estraneità alla controversia direttamente dai limiti delle
impugnazioni proposte.
4. Con il primo motivo i ricorrenti principali, denunciando violazione

6

l’afférmazione della sentenza impugnata secondo cui, quanto alla

i

di plurime disposizioni di legge, nonché vizio di motivazione,
lamentano che la Corte territoriale abbia ritenuto la necessità di
specificare e provare l’interesse economico alla proposizione della

dell’interesse ad agire, sia sufficiente il perseguimento di un risultato
giuridicamente apprezzabile; lamenta poi che la Corte territoriale non
abbia tenuto in considerazione le deduzioni svolte da essi ricorrenti
nell;ottavo motivo del ricorso d’appello e la circostanza che gli Enti
previdenziali avevano fatto proprie le domande di condanna al
pagamento dei contributi.
Con il secondo motivo i ricorrenti principali, denunciando violazione
di plurime disposizioni di legge, nonché vizio di motivazione, si
dolgono che la Corte territoriale abbia ritenuto che l’istituzione di un
sistema privato di diritto americano da parte della Rai Corporation,
ancorché di natura complementare, potesse avere valenza
sostitutiva di quello garantito dalla legislazione italiana, al quale la
datrice di lavoro era onerata ex lege, ponendo a carico di essi
ricórrenti l’onere probatorio dell’inidoneità di tale sistema a garantire
uni trattamento uguale e migliore di quello di cui avrebbero
be,neficiato in Italia; si dolgono poi che la Corte territoriale non abbia
accertato, in base ai documenti prodotti dalle Società convenute,
l’effettiva portata sostitutiva delle dedotte assicurazioni rispetto al
sistema previdenziale italiano, senza neppure considerare che i
trattamenti previdenziali privati possono aggiungersi a quelli
pubblicistici e costituire dei benefits; la sentenza impugnata, inoltre,

7

domanda, dovendo per contro ritenersi che, ai fini della sussistenza

era incorsa in difetto di motivazione per non avere dato ragione del
suo convincimento che il trattamento previdenziale complessivo
offerto ai propri dipendenti dalla Rai Corporation era migliore di

prodotti.
4.1 L’eccezione sollevata dalla

controricorrente

Rai

(ma

astrattamente rilevabile d’ufficio) di inammissibilità dei motivi del
ricorso principale, perché svolti sia per violazione di norme di diritto,
che per vizio di motivazione, è infondata, dovendo tale ragione di
inammissibilità essere esclusa allorquando il ricorso per cassazione,
pur presentando congiuntamente in rubrica i due profili di censura,
esibisca sufficiente specificità,

cioè

la

caratteristica

che

pri9cipalmente contraddistingue l’impugnazione in sede di legittimità,
come si verifica nel caso di specie, essendo possibile, nell’ambito
della parte argomentativa, distinguere le ragioni poste a sostegno
dell’uno o dell’altro vizio denunciato (cfr, Cass., n. 9793/2013).
4.2 Deve altresì escludersi la fondatezza dell’eccezione della Rai
Corporation secondo cui il mancato appello da parte degli Istituti
previdenziali avverso la reiezione delle domande dagli stessi
autonomamente

svolte

in

prime

cure

sia

preclusivo

dell’impugnazione proposta dai lavoratori, le cui pretese, ritualmente
co.ltivate, non possono soffrire detrimento per la condotta
processuale dei predetti Istituti.
4.3 L’interesse ad agire consiste nell’esigenza di ottenere un risultato

utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza

8

quello italiano, omettendo di esaminare partitamene i documenti

l’intervento del giudice e la ricognizione della sua esistenza deve
compiersi con riguardo all’utilità del provvedimento giudiziale
richipsto rispetto alla lesione denunziata, prescindendo da ogni

ex ,plurimis,

Cass., nn. 3737/1984; 11319/1990; 6859/1993;

7319/1993; 5281/1994; 486/1998; 7635/2006; 13485/2014).
Risulta quindi estranea alla nozione dell’interesse all’azione la
valtitazione delle diverse (ed eventualmente maggiori utilità) di cui
l’attore potrebbe beneficiare in forza di posizioni giuridiche soggettive
alternative a quella fatta valere.
Conseguentemente, posto che nel caso di specie il bene della vita
perseguito (la costituzione di posizioni assicurative presso il sistema
preyidenziale pubblico italiano e il versamento dei connessi
contributi), nella sua concretezza ed attualità, non è conseguibile se
non attraverso la proposizione dell’azione giudiziale, l’interesse ad
agire non può essere negato per non avere gli attori svolto, nel
ricorso introduttivo, una comparazione tra il vantaggio perseguito e le
utilità di cui avrebbero potuto beneficiare in forza del sistema
previdenziale statunitense e, tanto meno, in virtù delle forme
ashicurative private attivate dalla parte datoriale.
Il Profilo di doglianza svolto con il primo motivo ed afferente alla
viglazione dell’art. 100 cpc risulta quindi fondato.
4.fl

Ne deriva l’assorbimento di ogni ulteriore doglianza e,

conseguentemente,

anche

dell’eccezione,

svolta

dalla

controhcorrente Rai (ma astrattamente rilevabile d’ufficio),

9

indapine sul merito della controversia e dal suo prevedibile esito (cfr,

í

d’inammissibilità delle censure afferenti ai dedotti vizi di motivazione
per violazione dell’art. 348 ter, comma 5, cpc.
4.5 Ravvisando il difetto dell’interesse ad agire la Corte territoriale ha

sostanzialmente riconosciuto l’inammissibilità della domanda.
Deve pertanto considerarsi, in linea con quanto affermato dalle
Sezioni Unite di questa Corte (cfr, Cass., SU, n. 3840/2007), che le
considerazioni svolte nell’impugnata sentenza ed afferenti alla
corretta interpretazione, in relazione alla fattispecie concreta, delle
disposizioni della Convenzione italo-statunitense sottoscritta in data
23.5.1973 e ratificata con legge n. 86/75 restano estranee alla
decisione (e non sono quindi suscettibili di impugnazione e di
passaggio in giudicato), siccome provenienti da un giudice che, con il
riconoscimento dell’inammissibilità della domanda, si è spogliato
della potestas iudicandi in relazione al merito della controversia.
5.

In ordine al ricorso incidentale dell’Inps, deve rilevarsi che le

Sezioni Unite, a composizione di contrasto di giurisprudenza, hanno
enunciato il principio secondo cui l’impugnazione incidentale tardiva
è sempre ammissibile, perché l’impugnazione principale, mettendo
comunque in discussione l’assetto d’interessi derivante dalla
sentenza, abilita anche alla proposizione dell’impugnazione
incidentale adesiva, rivolta, cioè, contro la parte investita da quella
principale, e anche se fondata sugli stessi motivi fatti valere dal
ricorrente principale, siccome, pure nelle cause scindibili, l’interesse
ad impugnare sorge con l’impugnazione principale, la quale, se
accolta, comporterebbe in ogni caso la modifica delle situazioni

,

io

,

2.

giuridiche originariamente accettate dalla parte cointeressata (cfr,
Cass., SU, n. 2462712007); il ricorso incidentale dell’lnps non può
dunque ritenersi inammissibile perché tardivamente proposto,

Il carattere adesivo del ricorso incidentale dell’lnps ne comporta
tuttavia l’assorbimento per effetto della riconosciuta fondatezza di
quello principale.
Restano quindi assorbite anche le ulteriori eccezioni di
inammissibilità svolte dalla Rai Corporation.
6.

In definitiva il ricorso principale va accolto nei limiti sopra indicati,

mentre quello incidentale va dichiarato assorbito.
Per l’effetto la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione
alla censura accolta, con rinvio al Giudice designato in dispositivo,
che procederà a nuovo esame e provvederà altresì sulle spese del
giudizio di cassazione.
P. Q. M.
La Corte riunisce i ricorsi; accoglie nei limiti di cui in motivazione il
primo motivo del ricorso principale, con assorbimento delle restanti
doglianze e del ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata in
relazione alla censura accolta e rinvia, anche per le spese, alla Corte
d’Appello di Roma in diversa composizione.
Così deciso in Roma I’l 1 febbraio 2015.

trovando applicazione l’art. 334 cpc..

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