Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10036 del 15/04/2021

Cassazione civile sez. III, 15/04/2021, (ud. 20/10/2020, dep. 15/04/2021), n.10036

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Presidente di sez. –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 13832/2017 R.G. proposto da:

A.A., + ALTRI OMESSI, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

DOMENICO CHELINI 5, presso lo studio dell’avvocato MARCO TORTORELLA,

che li rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente del

Consiglio pro tempore, MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E

DELLA RICERCA, MINISTERO DELLA SALUTE, MINISTERO DELL’ECONOMIA E

DELLE FINANZE, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore,

domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che per legge li rappresenta e difende;

– controricorrenti –

e sul ricorso successivo proposto da:

A.M., + ALTRI OMESSI, elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA DOMENICO CHELINI 5, presso lo studio dell’avvocato MARCO

TORTORELLA, che li rappresenta e difende;

– ricorrenti successivi –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente del

Consiglio pro tempore, MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E

DELLA RICERCA, MINISTERO DELLA SALUTE, MINISTERO DELL’ECONOMIA E

DELLE FINANZE, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore;

– intimati –

avverso la sentenza n. 7315/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 02/12/2016;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata

del 20/10/2020 dal relatore Dott. Franco DE STEFANO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

A.A. ed altri centocinquantanove medici chiedono, con ricorso notificato a partire dal 29/03/2017, la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Roma n. 7315 del 02/12/2016, con la quale è stata solo in parte, in riforma del rigetto in primo grado, accolta la loro domanda di condanna della Presidenza del Consiglio dei Ministri e di alcuni Ministeri (dell’Istruzione, Università e Ricerca, dell’Economia e Finanze, del Lavoro, Salute e Politiche Sociali, secondo l’intestazione) al pagamento dell’adeguata remunerazione per il tempo per il quale essi avevano frequentato le scuole di specializzazione post lauream in medicina, in difetto di adempimento, da parte dello Stato italiano, agli obblighi derivanti dalla normativa comunitaria;

notificano addì 01/06/2017 ricorso successivo, anch’esso articolato su quattro motivi, per la cassazione della stessa sentenza Am.Ma. ed altri sedici (non diciassette, risultando interlineato il nominativo di C.N.) sanitari;

le intimate amministrazioni producono atto di costituzione datato 15/09/2017 per prendere parte alla discussione orale;

infine, per l’adunanza camerale del 20/10/2020, fissata ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. (come inserito dal comma 1, lett. f), del D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1-bis conv. con modif. dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197), solo il difensore di A.A. ed altri deposita memoria ai sensi del penultimo periodo di tale norma, precisando essere intervenuta ordinanza di correzione della Corte territoriale in merito alle generalità del ricorrente Ar..

Diritto

CONSIDERATO

che:

in primo luogo va disposta, ai sensi dell’art. 335 c.p.c., la riunione del ricorso successivo con capofila Am.Ma. a quello principale con capofila A.A.;

va dapprima rilevato che, tra gli intestatari dell’atto che hanno notificato il ricorso successivo figura anche tale C.N., il cui nome risulta interlineato: al riguardo, neppure risultando nella relativa produzione alcuna procura da lui rilasciata;

ciò posto, si rileva che, col primo ricorso, A.A. e gli altri sanitari di cui in epigrafe deducono:

– col primo motivo: “violazione o falsa applicazione degli artt. 1223,1226,1227,2909 e 2056 c.c., della L. n. 370 del 1999, art. 11 e del D.Lgs. n. 257 del 1991, nonchè omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione in punto di liquidazione del danno in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 ed in relazione all’art. 395 c.p.c., n. 5”; con tale censura essi deducono che, in dipendenza della sentenza non definitiva già intercorsa a definizione dei rapporti di altri dei coappellanti (tali Co.El., Ca.Ro. e B.R.), si era formato il giudicato sulla spettanza di somme ulteriori rispetto all’importo base di Euro 6.713,94, a titolo di interessi compensativi e rivalutazione;

– col secondo motivo: “violazione e falsa applicazione delle norme e dei principi in materia di risarcimento del danno derivante da omesso e/o tardivo recepimento di direttive comunitarie nonchè degli artt. 5 e 189 del Trattato CEE, dell’art. 10 Cost., del D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257, art. 6 (in Gazz. Uff., 16 agosto, n. 191), nonchè della L. n. 370 del 1999, art. 11 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 156 c.p.c. per omessa pronuncia e per omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5 e violazione dell’art. 2909 c.c. in relazione all’art. 395 c.p.c., nn. 4 e 5”; con tale doglianza i ricorrenti lamentano un’omessa pronuncia in relazione alla posizione di uno dei ricorrenti, in quanto nella sentenza non definitiva si era dato atto della rinuncia da parte di tale Dott. Ar.An. (o A.?) e in quella definitiva era stato cancellato a penna il nome di Ar.Ni.;

– col terzo: “violazione o falsa applicazione degli artt. 1223,1226,1227 e 2056 c.c., della L. n. 370 del 1999, art. 11”; censura con la quale sostengono che, quand’anche non vi fosse giudicato, sarebbe spettato il risarcimento per perdita di chance o comunque una quantificazione del danno svincolata dal parametro recepito dalla Legge del 1999, dettata ad altri fini o scopi in relazione al contenzioso in atto;

– col quarto: “violazione o falsa applicazione degli artt. 1223,1226,1227 e 2056 c.c., della L. n. 370 del 1999, art. 11 e del D.Lgs. n. 257 del 1991, nonchè omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione in punto di liquidazione del danno in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5”; sul punto invocando la spettanza degli interessi compensativi come per qualunque debito di valore;

dal canto loro, Am.Ma. e gli altri firmatari del ricorso successivo lamentano:

– col primo motivo: “violazione o falsa applicazione degli artt. 1223,1226,1227,2909 e 2056 c.c., della L. n. 370 del 1999, art. 11 e del D.Lgs. n. 257 del 1991, nonchè omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione in punto di liquidazione del danno in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 ed in relazione all’art. 395 c.p.c., n. 5”; con deduzione che, in dipendenza della sentenza non definitiva già intercorsa a definizione dei rapporti di altri dei coappellanti (tali Co.El., Ca.Ro. e B.R.), si era formato il giudicato sulla spettanza di somme ulteriori rispetto all’importo base di Euro 6.713,94, a titolo di interessi compensativi e rivalutazione;

– col secondo motivo: “violazione o falsa applicazione degli artt. 1223,1226,1227 e 2056 c.c., della L. n. 370 del 1999, art. 11 e del D.Lgs. n. 257 del 1991, nonchè omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione in punto di liquidazione del danno in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5”; con argomentazione che, quand’anche non vi fosse stato un giudicato, sarebbero spettati il risarcimento per la perdita di chance o comunque una quantificazione del danno svincolata dal parametro peculiare recepito dalla Legge del 1999;

– col terzo motivo: “violazione o falsa applicazione degli artt. 1223,1226,1227 e 2056 c.c., della L. n. 370 del 1999, art. 11 e del D.Lgs. n. 257 del 1991, nonchè omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione in punto di liquidazione del danno in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5”, con invocazione di spettanza di interessi compensativi come per qualunque debito di valore;

– col quarto: “violazione e falsa applicazione delle norme e dei principi in materia di risarcimento del danno derivante da omesso e/o te (?) tardivo recepimento di direttive comunitarie, nonchè degli artt. 5 e 189 del Trattato CEE, delle Dir CEE 82/76m, 75/363 e 93/16, delle sentenze della Corte di Giustizia Europea 25 febbraio 1999 (procedimento C-131/97) e del 3 ottobre 2000, degli artt. 2, 3 e 10 Cost., nonchè violazione e falsa applicazione degli artt. 61, 62, 112, 115, 116, 184 (vecchia e nuova formulazione) c.p.c. e degli artt. 2712, 2719, 2727, 2728 e 2729. Difformità tra chiesto e pronunciato. Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, relativamente ad un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5”; e stavolta, benchè limitatamente alla posizione della ricorrente Al.Ig., contestando il rigetto della domanda per conseguimento del diploma prima del 1983, non essendo mai stato contestato alcunchè sotto questo specifico profilo dalle convenute e spettando comunque la remunerazione anche in tal caso;

va premesso che il secondo motivo del primo ricorso, riferito a Ar.Ni., è inammissibile, poichè egli non figura tra i ricorrenti del detto primo ricorso; al riguardo, è stata depositata memoria, nella quale si assume che la corte capitolina avrebbe riconosciuto di averlo erroneamente cancellato e corretto la sentenza con ordinanza del 07/08/2017, che, peraltro, non consta essere stata ritualmente prodotta: non se ne può inferire la pure invocata cessazione della materia del contendere, poichè nel ricorso successivo, unico a lui riferibile, l’ Ar. non aveva proposto la doglianza sulla sua indebita cancellazione e, dunque, la materia del contendere non è affatto cessata;

va pure esclusa la tecnica configurabilità di una violazione del principio di non contestazione in ordine a mere questioni di diritto, come pure l’ulteriore necessità di rimessione alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, risultando ormai adeguatamente chiara, quanto alle questioni oggi in scrutinio, la normativa Eurounitaria e la relativa sua interpretazione, quale risulta infine da Corte Giust. 24/01/2018 (cause riunite C-616/16 e C-617/16), come applicata pure dalle Sezioni Unite di questa Corte (a partire da Cass. Sez. U. 31/07/2018, n. 20348);

tanto premesso, i motivi di entrambi i ricorsi sono tutti inammissibili;

in primo luogo, sono inammissibili tutte le censure di vizi motivazionali secondo il testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5 abrogato con la novella del 2012, nonchè quelle che invocano dell’art. 395 c.p.c., n. 5 o n. 4 tali ultimi vizi dovendo farsi valere dinanzi al giudice che ha emesso la sentenza impugnata (e senza considerare che già solo in astratto sono manifestamente non configurabili nella specie, già solo perchè il preteso giudicato non sarebbe tra le stesse parti, ma con altre, oppure perchè il preteso errore revocatorio riguarderebbe una questione di diritto e non di fatto, quando non si risolvesse in un mero errore materiale);

quanto agli altri motivi, vanno esaminati congiuntamente, poichè sostanzialmente sovrapponibili, il primo del primo ricorso ed il primo del ricorso successivo: ed al riguardo si osserva che non può formarsi un giudicato sul merito deciso solo per i tre coappellanti, visto che la rimessione sul ruolo quanto a tutti gli altri ha precluso la stessa configurabilità di qualunque decisione nei loro confronti e che, per la diversità dei presupposti (o, per quel che qui rileva, in difetto di analitica adduzione di elementi quanto all’assoluta identità di quelli), non può predicarsi un’esigenza di parità di trattamento tra soggetti aventi posizione processuale soltanto analoga o connotata da causa petendi simile; del resto, la sentenza intercorsa in corso di causa è da definirsi tecnicamente parziale (anzichè non definitiva) e del tutto definitiva per le sole posizioni dei medici cui si riferì, avendo dato atto della previa separazione dei relativi giudizi cumulati dagli altri, sicchè la decisione non riguardò in alcun modo gli attuali ricorrenti, che non se ne possono avvalere o giovare in alcun modo;

possono poi essere esaminati congiuntamente, in quanto anch’essi in larga parte sovrapponibili, i motivi terzo del primo ricorso e secondo del ricorso successivo: i quali sono inammissibili ai sensi dell’art. 360-bis c.p.c., n. 1, avendo questa Corte da tempo qualificato come corretto il parametro di liquidazione equitativa fissato dalla L. n. 370 del 1999 (Cass. 09/11/2011, n. 23275; Cass. 27/01/2012, n. 1182; Cass. 09/02/2012, n. 1917), mentre, quanto al danno da perdita di chance, non sono soddisfatti i requisiti ricordati da Cass. ord. 22/11/2019, n. 30502, cui si rinvia per ampi riferimenti e pure per la citazione di precedenti decisioni;

ancora congiuntamente, per la loro sovrapponibilità, possono esaminarsi il quarto motivo del primo ricorso ed il terzo del successivo: i quali sono inammissibili anch’essi ai sensi dell’art. 360-bis c.p.c., n. 1; infatti da tempo questa Corte ha escluso la natura di debito di valore di quello dello Stato per inadempimento alle direttive comunitarie anche in tema di scuole di specializzazione medica (tra molte, v. Cass. ord. 06/11/2014, n. 23635) e comunque sancito che non spettano, se non in presenza di particolari presupposti da allegare e provare analiticamente e che qui difettano, interessi compensativi (Cass. ord. 24/01/2020, n. 1641);

sul punto, anche le Sezioni Unite di questa Corte sono intervenute per sancire che “in tema di risarcimento dei danni per la mancata tempestiva trasposizione delle direttive comunitarie 75/362/CEE, 75/363/CEE e 82/76/CEE in favore dei medici frequentanti le scuole di specializzazione in epoca anteriore all’anno 1991, deve ritenersi che il legislatore, con l’aestimatio del danno effettuata dalla L. n. 370 del 1999, art. 11 abbia proceduto ad un sostanziale atto di adempimento parziale soggettivo valevole anche nei confronti di coloro non ricompresi nel citato art. 11, a cui non può applicarsi il D.Lgs. n. 257 del 1991, art. 6 in quanto tale decreto, nel trasporre nell’ordinamento interno le direttive in questione, ha regolato le situazioni future con la previsione, a partire dall’anno accademico 1991/1992, di condizioni di frequenza dei corsi diverse e più impegnative rispetto a quelle del periodo precedente” (Cass. Sez. un., n. 30649 del 2018).

quanto al secondo motivo del primo ricorso, l’inammissibilità discende dal totale difetto non solo di formulazione della censura nella sua espressione linguistica, ma comunque di specificità, neppure individuandosi concretamente quale sia il ricorrente cui si riferisce la doglianza e mancando comunque idonea trascrizione, con adeguata localizzazione all’interno del fascicolo processuale, degli atti di merito coinvolti nella questione, così violandosi l’art. 366 c.p.c., n. 6;

quanto, infine, all’ultimo motivo del ricorso successivo, è radicale in ricorso il difetto di specifica trascrizione, indicazione e localizzazione degli atti coinvolti, tra cui quelli da cui si sarebbe dovuto desumere la pretesa mancata contestazione (nei limiti in cui questa avesse potuto rilevare) e soprattutto tutti gli elementi per la ricostruzione in diritto della pretesa azionata: la quale non può quindi neppure essere presa in astratta considerazione e quanto alla quale resta irrilevante la rimessione di questione prospettata come analoga alle Sezioni Unite di questa Corte;

i ricorsi vanno pertanto dichiarati inammissibili, ma non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente giudizio, non avendovi svolto alcuna attività difensiva le parti intimate;

infine, poichè i ricorsi sono stati proposti successivamente al 30 gennaio 2013 e sono dichiarati inammissibili, sussistono i presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass. Sez. U. 20/02/2020, n. 4315) per dare atto ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, che ha aggiunto il comma 1-quater al testo unico di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 (e mancando la possibilità di valutazioni discrezionali: tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra le innumerevoli altre successive: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) – della sussistenza dell’obbligo di versamento, in capo a parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per la stessa impugnazione.

PQM

dichiara inammissibili i ricorsi.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti principali e successivi, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso rispettivamente proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 20 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 15 aprile 2021

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