Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10036 del 08/05/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 10036 Anno 2014
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: IACOBELLIS MARCELLO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore, domiciliata in Roma, via
dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende
per

legge

Ricorrente
Contro

Cilia Salvatore

Intimata

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Centrale di Milano n.
1422/2012/13

depositata il 23/3/2012 ;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 3/4/2014 dal
Dott. Marcello Iacobellis;
Svolgimento del processo
La controversia promossa da Cilia Salvatore

contro l’Agenzia delle Entrate riguarda

l’assoggettabilità ad Irpef dell’indennità integrativa speciale
Il ricorso proposto si articola in unico motivo. Nessuna attività difensiva ha svolto
l’intimato.. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c. chiedendo l’accoglimento

Corte Suprema di Cassazione — VI Sez. Civ. – T– R.G. n.

8757/13

Ordinanza pag. 1

Data pubblicazione: 08/05/2014

del ricorso . Il presidente ha fissato l’udienza del 3/4/2014 per l’adunanza della Corte in
Camera di Consiglio.
Motivi della decisione
Assume la ricorrente la violazione della L. 324/59, dell’art. 48 del dpr 597/73 e 42 del dpr
601/73 laddove la CTC ha escluso l’assoggettabilità ad irpef dell’indennità integrativa.

4231 del 24/02/2006 ; Sez. 5, Sentenza n. 16465 del 20/08/2004) secondo cui l’indennità
integrativa speciale, costituendo una componente del reddito di lavoro dipendente, va assoggettata all’I.R.P.E.F., atteso che ai sensi dell’art. 48 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597,
detto reddito è costituito da tutti i compensi ed emolumenti, comunque denominati, percepiti
nel periodo di imposta in dipendenza del lavoro prestato sotto qualsiasi forma ed a qualsiasi
titolo, “anche di liberalità”, e che l’art. 1, lettera E), della legge 27 maggio 1959, n. 324, che
prevedeva l’esenzione della indennità integrativa speciale dalle ritenute erariali (e la sua non
concorrenza a formare il reddito complessivo ai fini dell’imposta complementare), è stato
abrogato per effetto della espressa previsione dell’art. 42 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 601
(cfr. Corte cost., sent. n. 277 del 1984 e ord. n. 403 del 1996).
Consegue da quanto sopra la cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo
accolto; non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell’art. 384 c.p.c.,
decidendo nel merito, va rigettato il ricorso proposto dal Cilia avverso il silenzio rifiuto
dell’Ufficio sull’istanza di rimborso.
Le circostanze che caratterizzano la vicenda giustificano la compensazione delle spese del
merito e la declaratoria di irripetibilità di quelle del giudizio di cassazione
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito, rigetta il
ricorso proposto dal Cilia avverso il silenzio rifiuto dell’Ufficio sull’istanza di rimborso,
compensando le spese del merito e dichiarando irripetibili quelle de i dizio di cassazione
Così deciso in Roma, 3/4/2014 ente
dott. M. e icala

La censura è fondata alla luce dei principi affermati da questa Corte (Sez. 5, Sentenza n.

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