Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10035 del 27/04/2010

Cassazione civile sez. lav., 27/04/2010, (ud. 06/04/2010, dep. 27/04/2010), n.10035

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. DI NUBILA Vincenzo – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – rel. Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 23817/2006 proposto da:

B.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DI VILLA

PAMPHILI 59, presso lo studio dell’avvocato SALAFIA ANTONIO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARRI ANTONIO, giusta

mandato in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MIUR,(oggi Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica

MURS), M.M., N.R., BI.UM.,

P.S.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 171/2005 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 12/08/2005 r.g.n. 1500/03;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/04/2010 dal Consigliere Dott. GIANFRANCO BANDINI;

udito l’Avvocato MARRI ANTONIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUCCI Costantino, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

B.G. convenne in giudizio il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca perchè fosse accertato il suo diritto al passaggio dal ruolo di assistente di (OMISSIS) livello a docente di pittura di (OMISSIS) livello presso una delle corrispondenti cattedre disponibili dal 1.11.1998 ovvero, in subordine, dal 1.11.1999, con condanna della convenuta al pagamento delle conseguenti differenze retributive e al risarcimento dei danni.

Radicatosi il contraddittorio, anche nei confronti di M.M., N.R., Bi.Um. e P.S., il Giudice adito respinse il ricorso.

La Corte d’Appello di Bologna, con sentenza del 17.2 – 12.8.2005 rigettò il gravame svolto dal B. osservando che:

– i CCN decentrati per la mobilità del personale delle accademie e dei conservatori del 3.6.1998 e del 7.5.1999 (con le disposizioni, del medesimo contenuto, di cui, rispettivamente, all’art. 9, punto 2, e all’art. 1, punto 2) contenevano espresso riferimento ai “movimenti richiesti”, evidenziando così che le parti stipulanti avevano inteso consentire i trasferimenti e i passaggi di ruolo, a domanda, solo per le sedi espressamente indicate dagli interessati; ne derivava che le ulteriori disposizioni, laddove nell’individuare i criteri di scelta contemplavano la posizione in graduatoria di ciascun aspirante, erano irrilevanti, poichè le preferenze espresse dagli interessati delimitavano le domande da prendere in considerazione; le ordinanze ministeriali n. 270 del 1998 e n. 134 del 1999 erano poi state emanate in attuazione dei ricordati CCN decentrati;

– era pacifico fra le parti che, per l’anno accademico 1998/1999, nella domanda di mobilità presentata dal B. non erano state indicate sedi per le quali vi era poi stata disponibilità di cattedre; vi era invece contrasto quanto al contenuto della domanda relativa all’anno accademico 1999/2000, nella quale, secondo l’assunto del lavoratore, erano state indicate anche sedi (in particolare (OMISSIS)) ove si erano rese disponibili delle cattedre, ma il B., seppur oneratone, non aveva fornito la prova della veridicità dei fatti inerenti alle sue pretese.

Avverso tale sentenza della Corte territoriale, B.G. ha proposto ricorso per cassazione fondato su due motivi e illustrato con memoria.

Gli intimati non hanno svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione dell’art. 6, n. 4, OM n. 270/98 e dell’art. 12, comma 11, CCN decentrato 3.6.1998, nonchè vizio di motivazione, sostenendo che, contrariamente a quanto ritenuto nella sentenza impugnata, nessun rilievo era stato attribuito, ai fini del passaggio di ruolo, all’indicazione di sedi preferenziali.

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia vizio di motivazione, lamentando che la Corte territoriale aveva omesso di considerare che le prove documentali offerte (in particolare la sua domanda protocollata nel giugno 1999 e l’elenco dei trasferimenti dei docenti di pittura per l’anno accademico 1999/2000) dimostravano l’avvenuta indicazione, fra le preferenze espresse, delle sedi di (OMISSIS) e le verificatesi disponibilità di cattedre presso tali sedi.

2. In ordine al primo motivo deve anzitutto rilevarsi che, con riguardo ai contratti collettivi di lavoro relativi al pubblico impiego privatizzato, la regola posta dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63, che consente di denunciare direttamente in sede di legittimità la violazione o falsa applicazione dei contratti e accordi collettivi, deve intendersi limitata ai contratti ed accordi nazionali di cui all’art. 40 del predetto decreto legislativo, con esclusione però dei contratti integrativi (quali, nella specie, i ricordati CCN decentrati) contemplati nello stesso articolo, in relazione ai quali il controllo di legittimità è finalizzato esclusivamente alla verifica del rispetto dei canoni legali di interpretazione e dell’assolvimento dell’obbligo di motivazione sufficiente e non contraddittoria (cfr, ex plurimis, Cass., nn. 20599/2006; 16522/200).

Va altresì ricordato che, ratione temporis, nel caso all’esame non può trovare applicazione il disposto dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nel testo attualmente vigente a seguito della modifica apportata dal D.Lgs. n. 40 del 2006.

Un tanto premesso deve osservarsi che l’interpretazione di un atto negoziale è tipico accertamento in fatto riservato al giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità, se non nell’ipotesi di violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale, di cui all’art. 1362 c.c. e segg., o di motivazione inadeguata, ovverosia non idonea a consentire la ricostruzione dell’iter logico seguito per giungere alla decisione; pertanto onde far valere una violazione sotto il primo profilo, occorre non solo fare puntuale riferimento alle regole legali d’interpretazione, mediante specifica indicazione dei canoni asseritamente violati ed ai principi in esse contenuti, ma occorre, altresì, precisare in qual modo e con quali considerazioni il giudice del merito se ne sia discostato; con l’ulteriore conseguenza dell’inammissibilità del motivo di ricorso che si fondi sull’asserita violazione delle norme ermeneutiche o del vizio di motivazione e si risolva, in realtà, nella proposta di una interpretazione diversa (cfr, ex plurimis, Cass., nn. 22536/2007; 7500/2007). Nella specie, a fronte di una motivazione immune da vizi logici e svolta in termini di piena comprensibilità (così come sintetizzato nello storico di lite) il ricorrente neppure indica da quali criteri ermeneutici la Corte territoriale si sarebbe discostata, nè, tanto meno, specifica in qual modo ciò sarebbe avvenuto, limitandosi a prospettare un’inammissibile (in questa sede di legittimità) difforme lettura delle previsioni pattizie e delle ordinanze attuative. Il mezzo all’esame non può dunque essere accolto.

3. Quanto al secondo motivo deve rilevarsi che, secondo i condiviso orientamento di questa Corte, la parte che denunci con ricorso per cassazione la mancata o inadeguata valutazione, da parte del giudice di merito, di prove documentali ha l’onere di riprodurre nel ricorso il tenore esatto del documento il cui omesso o inadeguato esame è censurato; ciò al fine di rendere possibile al giudice di legittimità (al quale è istituzionalmente vietato di ricercare direttamente le prove negli atti di causa o di compiere indagini integrative rispetto ai fatti prospettati dalla parte) di valutare, anzitutto, la pertinenza e la decisività dei fatti medesimi; l’interesse ad impugnare con ricorso per cassazione discende, infatti, dalla possibilità di conseguire, attraverso il richiesto annullamento della sentenza impugnata, un risultato pratico favorevole e, a tal fine, è necessario che sia indicata in maniera adeguata la situazione di fatto della quale si chiede una determinata valutazione giuridica, diversa da quella compiuta dal giudice del merito, asseritamene erronea (cfr, ex plurimis, Cass., nn. 13953/2002; 8388/2002).

Il ricorso non rispetta tali condizioni, limitandosi a riferire, in termini riassuntivi e parziali, quello che sarebbe il contenuto della documentazione pretesamente non esaminata dalla Corte territoriale e neppure precisando, peraltro, in base a quali emergenze processuali dovrebbe ritenersi che i trasferimenti di alcuni docenti asseritamente interessanti le sedi di (OMISSIS) non sarebbero stati “compensati da altri movimenti”.

La violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione comporta quindi l’inammissibilità del motivo all’esame.

4. In base alle considerazioni che precedono il ricorso va quindi rigettato.

Non è luogo a provvedere sulle spese, stante l’assenza di attività difensiva da parte degli intimati.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 6 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 27 aprile 2010

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