Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10035 del 15/04/2021

Cassazione civile sez. III, 15/04/2021, (ud. 24/07/2020, dep. 15/04/2021), n.10035

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –

Dott. CIRILLO Maria – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 3831-2019 proposto da:

H.N., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DEL CICLISMO

14, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE DANTE, rappresentato e

difeso dall’avvocato MARIA COMMENDATORE;

– ricorrenti –

contro

D.M.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA S.COSTANZA

27, presso lo studio dell’avvocato LUCIA MARINI, rappresentato e

difeso dall’avvocato PAOLO MARIOTTI;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 2277/2018 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 30/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24/07/2020 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La sig. H.N. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del 30/10/2018 della Corte d’Appello di Catania.

Resiste con controricorso il sig. D.M.M..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va pregiudizialmente osservato che del Collegio che ha pronunziato la sentenza impugnata ha fatto parte, in qualità di relatore, un giudice ausiliario.

Con le ordinanze interlocutorie 9 dicembre 2019, n. 32032 e 32033 questa Corte ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento all’art. 102 Cost., comma 1 e art. 106 Cost., commi 1 e 2, di alcune disposizioni del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, nella L. 9 agosto 2013, n. 98, nella parte in cui conferiscono al giudice ausiliario lo status di componente dei collegi nelle sezioni in cui è articolata la corte d’appello, in luogo delle funzioni di giudice singolo costituzionalmente imposte.

Il Collegio ravvisa pertanto la sussistenza di ragioni deponenti per l’opportunità di attendere la decisione della Corte costituzionale sulle ordinanze richiamate.

S’impone conseguentemente il rinvio della causa a nuovo ruolo.

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, il 24 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 15 aprile 2021

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