Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10034 del 27/04/2010

Cassazione civile sez. lav., 27/04/2010, (ud. 25/03/2010, dep. 27/04/2010), n.10034

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCIARELLI Guglielmo – Presidente –

Dott. AMOROSO Giovanni – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – rel. Consigliere –

Dott. DI CERBO Vincenzo – Consigliere –

Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 29600/2006 proposto da:

B.S., B.G., N.L., tutti

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA GUGLIELMO CALDERINI N. 60,

presso lo studio dell’avvocato FABRIZIO LA PERA, rappresentati e

difesi dagli avvocati AMATO FRANCESCO, AMATO NICOLO’, giusta delega

a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

SODEXHO ITALIA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, LARGO CHIGI 5, presso lo

studio dell’avvocato PANDOLFO ANGELO, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato MENEGAZZI GIUSEPPE, giusta delega in calce

al controricorso;

WYETH LEDERLE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ENNIO QUIRINO

VISCONTI 20, presso lo studio dell’avvocato ANTONINI MARIO,

rappresentata e difesa dall’avvocato ANDRONICO FRANCESCO, giusta

delega in calce al controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 280/2006 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 28/06/2006 R.G.N. 126/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

25/03/2010 dal Consigliere Dott. GIANFRANCO BANDINI;

udito l’Avvocato AMATO NICOLO’;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUCCI Costantino, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

B.S., B.G. e N.L. convennero in giudizio la Wyeth Lederle spa e la Sodexho Italia spa esponendo che:

– erano stati dipendenti della Wyeth Lederle con mansioni di vigilanza fino al 31.7.98;

– con verbale di conciliazione sindacale dei 31.7.98 era stato risolto i loro rapporto di lavoro con la Wyeth Lederle ed erano stati assunti e inquadrati nella (OMISSIS) qualifica come operai addetti alla portineria, con passaggio diretto alla Sodexho Italia;

– quest’ultima aveva stipulato con la Wyeth Lederle un contratto di appalto avente ad oggetto la gestione dei servizi mensa e delle attività ad essa collegate;

– pur essendo alle dipendenze della Sodexho Italia, avevano prestato la loro opera senza soluzione di continuità all’interno dello stabilimento della Wyeth Lederle, svolgendo le medesime mansioni espletate in precedenza;

– la Sodexho Italia non forniva alcun contributo di direzione e di fornitura di materiali e, in relazione all’attività di vigilanza, era priva della benchè minima struttura organizzativa;

– il contratto di appalto stipulato tra la Wyeth Lederle e la Sodexho Italia doveva considerarsi nullo in quanto emesso in violazione della L. n. 1369 del 1960, art. 1;

chiesero quindi le declaratorie di nullità del contratto di appalto intercorso fra le predette Società e di prosecuzione del rapporto con la Wyeth Lederle nella precedente posizione giuridica ed economica.

Radicatosi il contraddittorio e sulla resistenza delle convenute, il Giudice adito accolse le domande, mentre la Corte d’Appello di Catania, con sentenza del 23.3 – 28.6.2006, accogliendo il gravame proposto dalla Wyeth Lederle, le rigettò, osservando, a sostegno del decisum, quanto segue:

– era rimasto del tutto sfornito di prova l’assunto secondo cui la Sodexho Italia fosse del tutto priva di un’autonoma organizzazione imprenditoriale volta allo svolgimento di servizi in favore di terzi e, in particolare, di quello di vigilanza oggetto dell’appalto de quo, risultando, al contrario, dalla prodotta visura della CCIAA di Milano che tale società aveva come oggetto sociale, oltre alla attività di mensa, anche quella di “portierato, vigilanza e gestione centralini telefonici”;

– a favore del preteso svolgimento fittizìo dell’attività di vigilanza da parte della Sodexho Italia non poteva dedursi che tale attività fosse stata svolta solo all’interno dello stabilimento della Wyeth Lederle, mediante le apparecchiature ivi già installate da quest’ultima, poichè, per sua natura, l’attività di vigilanza viene svolta all’interno del luogo oggetto della prestazione dedotta in contratto, mentre l’utilizzo delle apparecchiature già in possesso dell’appaltante poteva ritenersi univocamente sintomatico della fittizietà dell’appalto soltanto qualora l’apporto dell’appaltatore fosse rimasto del tutto marginale e accessorio rispetto a quello dell’appaltante; tale marginalità nella specie andava esclusa, atteso che la Sodehxo Italia risultava dotata di una consistente e stabile organizzazione aziendale e di un proprio know how, seppur sperimentato in servizi diversi;

– era del tutto incontestato che l’attività oggetto dell’appalto fosse estranea al ciclo produttivo della Società appaltante;

– erano rimasti sforniti di prova tanto la sottoposizione dei lavoratori al potere gerarchico e direttivo della Wyeth Lederle, quanto il compimento da parte di quest’ultima degli atti afferenti alla organizzazione del personale, quali la concessione di ferie, permessi e turni lavorativi, onde doveva ritenersi che unica titolare del potere di eteorganizzazione degli originarì ricorrenti fosse stata la Sodexho Italia;

– conseguentemente doveva ritenersi incontestabile l’esistenza in capo alla Sodexho Italia del rischio di impresa;

– non poteva dedursi, a sostegno della fittizietà dell’appalto, il contenuto dell’accordo sindacale del 4 giugno 1998, con il quale la Wyeth Lederle si era assunta l’obbligo di riassorbire i lavoratori nel caso in cui gli stessi fossero stati licenziati dalla Sodexho Italia e dalla medesima trasferiti altrove, dovendo ritenersi che tale previsione contrattuale fosse stata adottata, probabilmente per volontà delle parti collettive sindacali dei lavoratori, al fine di tutelarne ulteriormente la posizione in esito al passaggio alla Sodexho Italia;

– l’avvenuta esternalizzazione del servizio, mediante i dipendenti della appaltante prima addetti allo stesso, non poteva considerarsi di per sè univocamente sintomatica della fittizietà dell’appalto;

– non risultava essere derivata alcuna diminuzione di tutela nei confronti dei lavoratori passati alla Sodexho Italia, nè, tantomeno, alcuna pregiudizievole conseguenza riconducibile alla asserita dissociazione tra titolarità formale del rapporto e destinazione della prestazione.

Avverso tale sentenza della Corte territoriale B.S., B.G. e N.L. hanno proposto ricorso per cassazione fondato su due motivi.

Le intimate Wyeth Lederle spa e Sodexho Italia spa hanno resistito con distinti controricorso, la Sodexho Italia spa ha depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano vizio di motivazione (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), assumendo che le emergenze istruttorie avrebbero dovuto condurre a conclusioni opposte a quelle a cui è pervenuta la sentenza impugnata, dovendosi tener conto che:

– essi ricorrenti avevano continuato a svolgere, anche dopo la conclusione dell’appalto, la medesima attività di vigilanza e solo all’interno dello stabilimento della Società appaltante;

– appariva irrilevante, ai fini di escludere la fittizietà dell’appalto, l’estraneità del servizio di vigilanza rispetto al ciclo produttivo della Wyeth Lederle;

– l’appaltatore aveva utilizzato i macchinari e le strumentazioni dell’appaltante;

– l’apporto dell’appaltatore risultava marginale, essendosi posta la Sodexho Italia quale intermediario, anche per le modalità di corresponsione del prezzo d’appalto, tali da escludere ogni rischio a suo carico;

– il personale transitato alla Società appaltatrice aveva ricevuto le direttive da parte dello stesso funzionario, anch’egli proveniente dalla Wyeth Lederle, che le aveva impartite in precedenza.

Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano violazione della L. n. 1369 del 1960, art. 1, (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), deducendo che l’impiego da parte dell’appaltatore, come verificatosi nella fattispecie, di capitali, macchine e attrezzature dell’appaltante, quand’anche per il loro uso venga corrisposto un compenso a quest’ultimo, costituisce presunzione legale della sussistenza di mere prestazioni di lavoro.

I motivi, fra loro connessi, vanno esaminati congiuntamente.

1.2 La giurisprudenza di questa Corte ha già avuto modo di rilevare che, ai fini della configurabilità dell’infrazione al divieto di appalto di mano d’opera di cui alla L. 23 ottobre 1960, n. 1369, art. 1, ove sia accertata la autonoma organizzazione dell’impresa appaltatrice, tipica di una impresa vera e propria, non sono applicabili gli elementi presuntivi (impiego da parte dell’appaltatore di capitale, macchine ed attrezzature forniti dall’appagante) di cui al comma 3, dello stesso articolo (cfr, Cass., nn. 5737/2001; 4181/2006); al contempo è stato evidenziato che l’utilizzazione da parte dell’appaltatore di capitali, macchine ed attrezzature fornite dal l’appaltante da luogo ad una presunzione legale assoluta di sussistenza della fattispecie vietata dalla L. n. 1369 del 1960, art. 1, comma 1, solo quando detto conferimento di mezzi sia di rilevanza tale da rendere del tutto marginale ed accessorio l’apporto dell’appaltatore, cosicchè la configurabilità di detta fattispecie vietata può essere esclusa quando, nonostante la fornitura di macchine ed attrezzature da parte dell’appaltante, sia verificabile un rilevante apporto da parte dell’appaltatore, mediante il conferimento di capitale, know how, software ed in genere beni immateriali, aventi rilievo preminente nell’economia dell’appalto (cfr, Cass., n. 16488/2009).

La Corte territoriale si è attenuta a tali principi, accertando da un lato l’effettiva sussistenza di un’autonoma organizzazione dell’impresa appaltatrice e, dall’altro, la non marginalità del suo apporto. Con particolare riguardo a quest’ultimo aspetto, deve poi evidenziarsi che, qualora sia accertata una qualche forma di utilizzazione da parte dell’appaltatore di mezzi dell’appaltante, la significatività di tale utilizzo, al fine dell’applicabilità della presunzione legale della sussistenza di mere prestazioni di lavoro, involge un’indagine implicante la disamina dei molteplici aspetti che caratterizzano la fattispecie concreta, con particolare riferimento al grado di incidenza di tale utilizzazione rispetto al complesso dell’attività appaltata e, quindi, alla sua valutazione comparativa rispetto agli altri elementi che pure concorrono all’esecuzione dell’appalto; la valutazione di tali aspetti rientra nei compiti del giudice del merito ed è, perciò, incensurabile in cassazione se, come nel caso all’esame, risulta adeguatamente motivata (cfr, ex plurimis, Cass., n. 4181/2006, cit.).

1.3 Con specifico riferimento alla censura inerente al preteso vizio di motivazione della sentenza impugnata va poi rilevato che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, la deduzione con il ricorso per cassazione di un vizio di motivazione non conferisce al giudice di legittimità il potere di riesaminare il merito della vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, essendo del tutto estranea all’ambito del vizio in parola la possibilità, per la Corte di legittimità, di procedere ad una nuova valutazione di merito attraverso l’autonoma disamina delle emergenze probatorie. Per conseguenza il vìzio di motivazione, sotto il profilo della omissione, insufficienza e contraddittorietà della medesima, può dirsi sussistente solo qualora, nel ragionamento del giudice di merito, siano rinvenibile tracce evidenti del mancato o insufficiente esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili d’ufficio, ovvero qualora esista un insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l’identificazione del procedimento logico giuridico posto a base della decisione; per conseguenza le censure concernenti i vizi di motivazione devono indicare quali siano gli elementi di contraddittorietà o illogicità che rendano del tutto irrazionali le argomentazioni del giudice del merito e non possono risolversi nella richiesta di una lettura delle risultanze processuali diversa da quella operata nella sentenza impugnata (cfr, ex plurimis, Cass., nn. 8718/2005; 15693/2004; 2357/2004; 12467/2003; 16063/2003; 3163/2002).

Nel caso all’esame la sentenza impugnata ha esaminato tutte le circostanze rilevanti ai fini della decisione, svolgendo un iter argomentativo esaustivo, coerente con le emergenze istruttorie acquisite e immune da contraddizioni e vizi logici; le valutazioni svolte e le coerenti conclusioni che ne sono state tratte configurano quindi un’opzione interpretativa del materiale probatorio del tutto ragionevole e che, pur non escludendo la possibilità di altre scelte interpretative anch’esse ragionevoli, è espressione di una potestà propria del giudice del merito che non può essere sindacata nel suo esercizio.

In definitiva, quindi, le doglianze dei ricorrenti si sostanziano nella esposizione di una lettura delle risultanze probatorie diversa da quella data dal giudice del gravame e nella richiesta di un riesame di merito de materiale probatorio, inammissibile in questa sede di legittimità.

2. In forza delle considerazioni che precedono il ricorso va quindi rigettato.

L’alterno esito dei gradi di merito consiglia la compensazione delle spese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 25 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 27 aprile 2010

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