Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10034 del 15/05/2015


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Civile Sent. Sez. L Num. 10034 Anno 2015
Presidente: VIDIRI GUIDO
Relatore: VENUTI PIETRO

SENTENZA

sul ricorso 15024-2009 proposto da:
RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A. C.F. 06382641006,
in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, LUNGOTEVERE DELLA
VITTORIA 5, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI
ARIETA, rappresentata e difesa dagli avvocati LUCIANO
2015
490

TAMBURRO, FRANCESCO BARRA CARACCIOLO, giusta delega in
atti;
– ricorrente contro

it

MANISCALCO

DANIELA

C.F.

MMSDNL78D52F839L,

Data pubblicazione: 15/05/2015

elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE
106, presso lo studio dell’avvocato VACCARO PAOLA,
rappresentata e difesa dagli avvocati MASSIMO
t

GARZILLI, UBALDO MASTRANGELO, giusta delega in atti;
– controricorrente

di NAPOLI, depositata il 20/06/2008 r.g.n. 6108/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 29/01/2015 dal Consigliere Dott. PIETRO
VENUTI;
udito l’Avvocato SCUTIERI RAFFAELLA per delega BARRA
CARACCIOLO FRANCESCO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARCELLO MATERA, che ha concluso per:
cessata materia del contendere.

3

avverso la sentenza n. 4497/2008 della CORTE D’APPELLO

R.G. n. 15024/09
Ud. 29.1.2015

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
esponeva di essere stata ripetutamente assunta, con mansioni di
addetta ai costumi, da RAI – Radio Televisione Italiana S.p.A. nel
periodo 23 dicembre 1997 – 26 febbraio 2003, in forza di undici
contratti a tempo determinato, allo scopo di collaborare alla
preparazione e produzione di vari programmi televisivi.
Sostenendo che le assunzioni erano state effettuate in
applicazione della legge n. 230 del 1962, art. 1, comma 2, lettera
f), nel testo di cui alla legge n. 266 del 1977, nonché ai sensi
dell’art. 23 della legge n. 56 del 1987, per la realizzazione di
programmi rientranti nella normale programmazione dell’Ente e
che pertanto non ricorrevano i requisiti previsti della legge,
chiedeva che fosse dichiarata nulla l’apposizione del termine
apposto ai singoli contratti e che fosse affermato che tra le parti
era intercorso un unico rapporto di lavoro a tempo
indeterminato.
11 giudice adito, in accoglimento della domanda, dichiarava
la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato a decorrere dalla prima assunzione (23 dicembre
1997), con diritto del lavoratore di riprendere il posto di lavoro
con l’inquadramento richiesto, e condannava il datore di lavoro
al pagamento delle retribuzioni maturate a decorrere
dal 26 luglio 2003, con detrazione delle somme corrisposte a
titolo di indennità contrattuale per lavoro temporaneo, oltre
accessori di legge.
Su impugnazione della RAI, la Corte d’appello di Napoli,
con la sentenza indicata in epigrafe, confermava la predetta
2

decisione.

Con ricorso al Tribunale di Napoli Maniscalco Daniela

Per la cassazione di questa sentenza la RAI ha proposto
ricorso

21X sulla base di cinque motivi.

La lavoratrice ha resistito con controricorso.
In prossimità dell’udienza di discussione è stata depositata
copia del verbale in sede sindacale del 19 luglio 2012, con il
quale le parti hanno conciliato la lite.
Come evidenziato nella narrativa le parti hanno conciliato
la lite in sede sindacale con verbale del 19 luglio 2012, alle
condizioni ivi indicate.
Ciò comporta che è cessata la materia del contendere, la
quale dà luogo alla inaramissibilità del ricorso per sopravvenuto
difetto di interesse. Ed infatti l’interesse ad agire, e quindi anche
l’interesse ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento
in cui è proposta l’azione o l’impugnazione, ma anche nel
momento della decisione, poiché è in relazione a questa, ed in
considerazione della domanda originariamente formulata, che
tale interesse va valutato (Cass. 11609/05; Cass. sez. un.
25278/06; Cass. 16341/09).
Avuto riguardo all’esito della lite, vanno compensate tra le
parti le spese del presente giudizio
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa tra le parti
le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma il 29 gennaio 2015.

MOTIVI DELLA DECISIONE.

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