Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10034 del 06/05/2011

Cassazione civile sez. trib., 06/05/2011, (ud. 16/11/2010, dep. 06/05/2011), n.10034

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARLEO Giovanni – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore

rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso

la quale e’ domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

e contro

M.E.;

– intimato –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Toscana n. 20/13/06, depositata il 16 maggio 2006;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16 novembre 2010 dal Relatore Cons. Dott. Antonio Greco.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte:

ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., e’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana n. 20/13/06, depositata il 16 maggio 2006, che, rigettando l’appello dell’Agenzia delle entrate, ufficio di Arezzo, ha riconosciuto a M.E., agente di commercio, il diritto al rimborso dell’IRAP versata per gli anni 1998, 1999 e 2000.

Il contribuente non ha svolto attivita’ nella presente sede.

Il ricorso contiene tre motivi.

Premesso di aver rilevato a pag. 8 dell’appello, testualmente, che “per le annualita’ 1998 e 1999 il ricorrente ha aderito al condono L. n. 289 del 2002, ex art. 7 (definizione automatica mediante autoliquidazione) con la conseguenza della rinunzia al rimborso IRAP, con il primo motivo lamenta l’omessa pronuncia sull’eccezione di estinzione del diritto al rimborso dell’imposta versata per gli anni 1998 e 1999 a cagione dell’intervenuta definizione agevolata, depositando l’interrogazione all’anagrafe tributaria datata 9 giugno 2005, concernente l’adesione del contribuente al condono per gli anni 1998 e 1999.

Con il secondo motivo censura la sentenza per non aver rilevato che la definizione agevolata ai sensi della L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 7 implica l’estinzione dell’eventuale diritto al rimborso delle somme corrisposte a titolo di IRAP. Con il terzo motivo denuncia violazione della normativa Ma istitutiva dell’IRAP in relazione agli artt. 1742 e 2195 cod. civ. sotto il profilo del presupposto impositivo costituito dalla sussistenza di autonoma organizzazione, che sarebbe intrinseco all’attivita’ dell’agente di commercio.

I motivi rispondono ai requisiti prescritti dall’art. 366-bis cod. proc. civ. In ordine ai primi due motivi del ricorso si osserva che questa Corte ha affermato che, “con riferimento alla definizione automatica prevista dalla L. n. 289 del 2002, art. 9 l’esercizio della facolta’ di ottenere la chiusura delle liti fiscali pendenti, pagando una somma correlata al valore della causa, produce un effetto estintivo del giudizio, che opera anche in relazione alle domande giudiziali riguardanti le richieste di’ rimborso d’imposta (nella specie, IRAP), con la conseguenza che l’intervenuta proposizione della relativa istanza, palesandosi come questione officiosa, di ordine pubblico, deve essere rilevata d’ufficio dal giudice prima di ogni altra” (Cass. n. 25239 del 2007).

Ed ha altresi’ affermato che, “con riferimento alla definizione automatica prevista dalla L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 3 la presentazione della relativa istanza preclude al contribuente ogni possibilita’ di rimborso per le annualita’ d’imposta definite in via agevolata, ivi compreso il rimborso di imposte asseritamente inapplicabili per assenza del relativo presupposto (nella specie, IRAP): il condono, infatti, in quanto volto a definire “transattivamente” la controversia in ordine all’esistenza di tale presupposto, pone il contribuente di fronte ad una libera scelta tra trattamenti distinti e che non si intersecano tra loro, ovverosia coltivare la controversia nei modi ordinar, conseguendo se del caso il rimborso delle somme indebitamente pagate, oppure corrispondere quanto dovuto per la definizione agevolata, ma senza possibilita’ di riflessi o interferenze con quanto eventualmente gia’ corrisposto in via ordinaria” (Cass. n. 3682, n. 6504, n. 25239 del 2007).

Quanto al terzo motivo, la ratio decidendi della sentenza impugnata e’ conforme al principio affermato dalle Sezioni unite di questa Corte in sede di composizione del contrasto delineatosi in materia nella giurisprudenza di legittimita’, secondo cui, a norma del combinato disposto del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, comma 1, primo periodo, e art. 3, comma 1, lett. c), l’esercizio dell’attivita’ di agente di commercio di cui alla L. 9 maggio 1985, n. 204, art. 1 e’ escluso dall’applicazione dell’imposta soltanto qualora si tratti di attivita’ non autonomamente organizzata. Il requisito della “autonoma organizzazione”, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed e’ insindacabile in sede di legittimita’ se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilita’ ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attivita’ in assenza dell’organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui; costituisce onere del contribuente, che chieda il rimborso dell’imposta asseritamente non dovuta, dare la prova dell’assenza delle predette condizioni (Cass. 26 maggio 2009, n. 12108).

D’altra parte, non e’ oggetto di adeguata censura l’accertamento di fatto compiuto dal giudice d’appello in ordine all’insussistenza, nella specie, di autonoma organizzazione.

In conclusione, si ritiene che, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5, e dell’art. 380 bis cod. proc. civ., il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio in quanto manifestamente fondato con riguardo ai primi due motivi, aventi ad oggetto i periodi d’imposta 1998 e 1999, ed in quanto manifestamente infondato con riguardo al terzo motivo, concernente il residuo periodo d’imposta 2000, non investito dal condono”;

che la relazione e’ stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti costituite;

che non sono state depositate conclusioni scritte ne’ memorie;

considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e pertanto, ribaditi i principi di diritto sopra enunciati, i primi due motivi del ricorso devono essere accolti, mentre il terzo deve essere rigettato, la sentenza impugnata va cassata in relazione ai motivi accolti e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa puo’ essere decisa nel merito, con il rigetto del ricorso introduttivo del contribuente per quanto concerne i periodi d’imposta 1998 e 1999;

che si ravvisano giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.

PQM

LA CORTE accoglie i primi due motivi del ricorso e rigetta il terzo motivo, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente limitatamente ai periodi d’imposta 1998 e 1999.

Dichiara compensate fra le parti le spese del giudizio.

Cosi’ deciso in Roma, il 16 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 6 maggio 2011

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