Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10033 del 28/05/2020

Cassazione civile sez. VI, 28/05/2020, (ud. 12/12/2019, dep. 28/05/2020), n.10033

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – rel. Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27174-2018 proposto da:

MINISTERO DELLA DIFESA, (OMISSIS), MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E

DEI TRASPORTI, (OMISSIS), in persona dei rispettivi Ministri pro

tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrenti –

contro

M.R., M.D., M.A.B., nella qualità

di eredi di C.S., CA.MA., G.P.,

G.D., GA.PA., B.F., G.N.,

CA.PA., J.A., CA.AN., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA ANTONIO CANTORE 5, presso lo studio

dell’avvocato MATTIA RUSSO, rappresentati e difesi dall’avvocato

VANESSA FALLICA;

– controricorrenti –

contro

P.E.M.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

TEVERE 46/A, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO PALA,

rappresentata e difesa dall’avvocato BIAGIO VALLEFUOCO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1439/2017 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 18/08/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ENZO

VINCENTI.

Fatto

RITENUTO

che, con congiunto ricorso affidato ad un unico motivo, il Ministero della difesa e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti hanno impugnato la sentenza della Corte di appello di Palermo, resa pubblica in data 18 agosto 2017, che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale della medesima Città, condannava gli anzidetti Ministeri, in solido tra loro, al pagamento di ulteriori importi risarcitori (per i danni patiti a seguito del disastro aereo del (OMISSIS), verificatosi nei cieli di Ustica) in favore degli appellanti incidentali C.S., M.D., M.R., M.A.B., G.N., Ga.Pa., G.D., G.P., J.A., Ca.Ma., Ca.An., B.F., Ca.Pa. ed P.E.M.L.;

che resistono con distinti controricorsi P.E.M.L., nonchè (congiuntamente) M.D., M.R., M.A.B. – anche quali eredi di C.S. -, G.N., Ga.Pa., G.D., G.P., J.A., Ca.Ma., Ca.An., B.F., Ca.Pa.;

che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;

che il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione in forma semplificata.

Diritto

CONSIDERATO

che, in via preliminare ed assorbente (ciò esimendo il Collegio di dare contezza del tenore del motivo di impugnazione), il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per tardiva proposizione in relazione al decorso del termine lungo di sei mesi, di cui all’art. 327 c.p.c., secondo la formulazione introdotta dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, che trova applicazione ai giudizi instaurati dopo il 4 luglio 2009, come nella specie, giacchè il giudizio di primo grado – come emerge ex actis (sentenza di secondo grado, p. IV, indicazione dell’atto di citazione di B. e Ca.; dalla notificazione dell’atto di citazione in primo grado; dallo stesso atto di appello dei Ministeri, p. 2), ai quali la Corte ha accesso in ragione dello scrutinio vertente sull’esistenza di un presupposto processuale, la cui verifica è delibabile d’ufficio – ha avuto inizio con citazione notificata il 2 novembre 2011 (e in questo giudizio è poi intervenuta nel 2013 la P.);

che la sentenza di appello è stata resa pubblica in data 18 agosto 2017, mentre il ricorso è stato spedito per la notificazione il 12 settembre 2018 (e poi nuovamente spedito per la notificazione il 5 ottobre 2018) e, dunque, ben oltre il termine di sei mesi stabilito dal citato art. 327 c.p.c.;

che il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile e i Ministeri ricorrenti condannati, in solido tra loro, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, come liquidate in dispositivo;

che, nei casi di impugnazione respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile, l’obbligo di versare, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato (tra le molte, Cass. n. 1778/2016).

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida: a) in Euro 20.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, in favore dei controricorrenti M.D., M.R., M.A.B. – anche quali eredi di C.S. -, G.N., Ga.Pa., G.D., G.P., J.A., Ca.Ma., Ca.An., B.F., Ca.Pa.; b) in Euro 10.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, in favore della controricorrente P.E.M.L..

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della VI-3 Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 12 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 maggio 2020

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