Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10033 del 06/05/2011

Cassazione civile sez. trib., 06/05/2011, (ud. 16/11/2010, dep. 06/05/2011), n.10033

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARLEO Giovanni – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso

la quale è domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

SOCIETA’ ITALIANA MANUTENZIONE APPALTI PULIZIA a r.l., rappresentato

e difeso dall’avv. PALMA VINCENZO e dall’avv. Antimo Palma, presso il

quale è elettivamente domiciliato in Napoli alla via Stendhal n. 23;

– controricorrente –

GEST LINE spa;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Campania n. 99/42/06, depositata il 12 maggio 2006;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16 novembre 2010 dal Relatore Cons. Dott. Antonio Greco.

La Corte:

Fatto

FATTO E DIRITTO

ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 99/42/06, depositata il 12 maggio 2006, che, accogliendo l’appello della Società Italiana Manutenzione Appalti Pulizie a r.l., in relazione all’IRAP per l’anno 1999, liquidata ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36 bis, dichiarava la decadenza dell’amministrazione per aver notificato la cartella di pagamento, relativa all’iscrizione a ruolo dell’imposta, in data 21 ottobre 2003, e quindi oltre il termine, individuato nel 31 dicembre 2002;

dichiarava altresì illegittima la cartella esattoriale immotivata e contenente solo il codice tributo.

Nei confronti della decisione l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione.

La società contribuente resiste con controricorso, mentre la Gest.

Line spa non ha svolto attività nella presente sede.

Il ricorso contiene due motivi, che rispondono ai requisiti prescritti dall’art. 366 bis c.p.c..

Con il primo l’Agenzia delle entrate censura la decisione, sotto il profilo della violazione di legge, sostenendo la tempestività della notificazione della cartella di pagamento; con il secondo motivo assume che la cartella era sufficientemente motivata.

Va anzitutto respinta l’eccezione, sollevata dalla controricorrente, di decadenza per tardività del ricorso per cassazione, per violazione della prescrizione del D.P.R. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 20, comma 2, in ordine alle modalità di spedizione dell’atto, considerato che la disposizione ha riguardo alle fasi di merito del processo tributario, e non trova applicazione al giudizio di legittimità.

In ordine al primo motivo si osserva che in tema di riscossione delle imposte sui redditi, il D.L. 17 giugno 2005, n. 106, art. 1, convertito con modificazioni nella L. 31 luglio 2005, n. 156 – dando seguito alla sentenza della Corte costituzionale n. 280 del 2005, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 25, nella parte in cui non prevedeva un termine di decadenza per la notifica delle cartelle di pagamento relative alle imposte liquidate D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ex art. 36 bis -, ha fissato, al comma 5 bis, i termini di decadenza per la notifica delle cartelle di pagamento relative alla pretesa tributaria derivante dalla liquidazione delle dichiarazioni, ed ha stabilito all’art. 5 ter, sostituendo il D.Lgs. 29 febbraio 1999, n. 46, art. 36, comma 2, che per le somme che risultano dovute a seguito dell’attività di liquidazione delle dichiarazioni, la cartella di pagamento debba essere notificata, a pena di decadenza, per le dichiarazioni presentate entro il 31 dicembre 2001, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione: il termine si applica, in mancanza di notifica della cartella di pagamento, qualora sia stato notificato il solo avviso di mora – sul presupposto dell’equivalenza del relativo contenuto -, anche a tale atto. La norma, di chiaro ed inequivoco valore transitorio, trova applicazione, come tale, non solo alle situazioni tributarie, anteriori alla sua entrata in vigore, pendenti presso l’ente impositore, ma anche a quelle ancora sub iudice (Cass. n. 4745 del 2006). La cartella in esame, relativa all’anno d’imposta 1999, è stata quindi tempestivamente notificata il 21 ottobre 2003.

Quanto al secondo motivo, questa Corte ha affermato, in tema di riscossione delle imposte sul reddito, che la cartella di pagamento, nell’ipotesi di liquidazione dell’imposta ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, costituisce l’atto con il quale il contribuente viene a conoscenza per la prima volta della pretesa fiscale e come tale deve essere motivata; tuttavia, nel caso di mera liquidazione dell’imposta sulla base dei dati forniti dal contribuente medesimo nella propria dichiarazione, nonchè qualora vengano richiesti interessi e sovrattasse per ritardato od omesso pagamento, il contribuente si trova già nella condizione di conoscere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa fiscale, con l’effetto che l’onere di motivazione può considerarsi assolto dall’Ufficio mediante mero richiamo alla dichiarazione medesima (Cass. n. 26671 del 2009).

In conclusione, si ritiene che, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 1, e art. 380 bis c.p.c., il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio, in quanto manifestamente fondato”;

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti costituite;

che non sono state depositate conclusioni scritte nè memorie;

considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e pertanto, ribaditi i principi di diritto sopra enunciati, il ricorso deve essere accolto, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Campania.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Campania.

Così deciso in Roma, il 16 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 6 maggio 2011

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