Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10032 del 28/05/2020

Cassazione civile sez. VI, 28/05/2020, (ud. 12/12/2019, dep. 28/05/2020), n.10032

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – rel. Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26310-2018 proposto da:

R.G., in proprio e nella qualità di erede di

R.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CALABRIA 56, presso lo

studio dell’avvocato GIOVANNI BONARRIGO, rappresentato e difeso

dall’avvocato ANTONINO GAZZARA;

– ricorrente –

contro

IMPRESA DI COSTRUZIONI GEOM. C.C., G.L.,

P.D., P.M., R.R.A.;

– intimati –

contro

COMUNE DI SAN PIER NICETO, in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MONTE ZEBIO 19, presso lo

studio dell’avvocato VITO ALBERTO CALABRESE, rappresentato e difeso

dall’avvocato ROSA GIORGIANNI;

– resistente –

avverso la sentenza n. 807/2017 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,

depositata il 20/07/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ENZO

VINCENTI.

Fatto

RITENUTO

che, con ricorso affidato a due motivi, R.G., in proprio e quale erede di R.P., ha impugnato la sentenza della Corte d’appello di Messina, resa pubblica in data 20 luglio 2017, che ne rigettava il gravame avverso la decisione del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, il quale, a sua volta, ne aveva respinto la domanda volta ad ottenere il risarcimento dei danni patiti sin dal 1986 a causa del deflusso, nel proprio fondo, delle acque pluviali derivanti dall’omessa esecuzione, da parte dei convenuti, delle opere necessarie alla eliminazione della causa della cattiva regimentazione delle acque;

che la Corte d’appello di Messina, nel rigettare il gravame e per quanto in questa sede ancora rileva, osservava che: a) sussisteva un difetto di prova circa gli ulteriori danni causati al fondo dell’attore dalla data del sopralluogo effettuato dal precedente C.t.u., Ing. F., nel 1988 fino a quasi tutto il 2005; b) si era formato, in base alle statuizioni della sentenza n. 159/1993 del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, un giudicato sostanziale in relazione ai danni provocati dall’alluvione del 1985 ed ai relativi responsabili;

che non svolgono alcuna attività difensiva in questa sede gli intimati Impresa Costruzioni Geom. C.C., G.L., P.D. e P.M., quali eredi di P.U., nonchè R.R.A., mentre il Comune di San Pier Niceto ha depositato soltanto procura alle liti e non rituale controricorso;

che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio, in prossimità della quale il ricorrente ha depositato memoria;

che il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione in forma semplificata.

Diritto

CONSIDERATO

che:

a) con il primo mezzo è denunciata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2909 c.c., nonchè l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, per aver la Corte territoriale ritenuto esistente un giudicato sostanziale sui danni provocati dall’alluvione del 1985 formatosi con la sentenza n. 159/1993 del Tribunale di Barcellona P.G., omettendo, così, di considerare che tale sentenza è stata posta nel nulla a seguito della pronuncia di estinzione del giudizio di primo grado per inattività delle parti resa con sentenza n. 311/1998 dalla Corte d’appello di Messina;

a.1) il motivo è, ad avviso del Collegio (ancor prima che manifestamente infondato), inammissibile.

L’interpretazione del giudicato esterno può essere effettuata anche direttamente dalla Corte di cassazione con cognizione piena, nei limiti, però, in cui il giudicato sia riprodotto nel ricorso per cassazione, in forza del principio di autosufficienza di questo mezzo di impugnazione, con la conseguenza che, qualora l’interpretazione che abbia dato il giudice di merito sia ritenuta scorretta, il ricorso deve riportare il testo del giudicato che si assume erroneamente interpretato, con richiamo congiunto della motivazione e del dispositivo, atteso che il solo dispositivo non può essere sufficiente alla comprensione del comando giudiziale (tra le altre, Cass. n. 15737/2017, Cass. n. 5508/2018).

Il ricorrente non ha affatto assolto all’onere di specificità e di localizzazione (art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6), in modo tale da consentire a questa Corte di avere contezza, intelligibile, dei contenuti pertinenti del contestato giudicato, limitandosi la veicolata censura al richiamo di stralci decontestualizzati e insufficienti delle decisioni all’uopo rilevanti.

Ciò, dunque, è rilievo assorbente di inammissibilità del motivo;

b) con il secondo mezzo è rilevata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e/o falsa applicazione degli arti. 91 e 92 c.p.c., per aver la Corte territoriale – in conseguenza dell’errore denunciato con il primo motivo – erroneamente condannato il R. alla refusione delle spese processuali;

b.1) il secondo motivo, vertente sulla regolamentazione delle spese dipendente dalla decisione gravata, risulta assorbito dalla inammissibilità del primo motivo;

la memoria di parte ricorrente, là dove non inammissibile per essere non solo illustrativa delle originarie ragioni di censura, ma anche integrativa e/o emendativa di esse, non fornisce argomenti idonei a scalfire i rilievi che precedono.

il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile, non occorrendo provvedere alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità in assenza di attività difensiva delle parti intimate (come detto, non avendo il Comune resistente depositato rituale controricorso).

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della VI-3 Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 12 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 maggio 2020

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