Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10032 del 27/04/2010

Cassazione civile sez. lav., 27/04/2010, (ud. 25/03/2010, dep. 27/04/2010), n.10032

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LAMORGESE Antonio – Presidente –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 24159/2006 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134,

presso lo studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato TRIFIRO’ SALVATORE, giusta mandato a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

P.A., V.S., elettivamente domiciliate in

ROMA, VIA R. GRAZIOLI LANTE 15/A, presso lo studio dell’avvocato

GUARNASCHELLI GIORGIO, che le rappresenta e difende, giusta mandato

a margine del controricorso;

T.R., domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e

difesa dall’avvocato PETRACCI FABIO, giusta mandato a margina del

controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 57/2006 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE,

depositata il 09/05/2006 R.G.N. 326/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

25/03/2010 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE MELIADO’;

udito l’Avvocato FIORILLO LUIGI;

udito l’Avvocato PETRACCI FABIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza in data 6.4/25.5.2006 la Corte di appello di Trieste confermava, previa riunione, le sentenze rese dal Tribunale di Trieste il 22.6.2004, impugnate dalle Poste Italiane, che avevano dichiarato sussistere un rapporto di lavoro a tempo indeterminato fra le Poste italiane e P.A., T.R. e V.S., con decorrenza dalla data del primo contratto rispettivamente stipulato (per la T. nel periodo 3.2./30.4.1998, prorogato sino al 6.6.1998; per la P. nel periodo 12.10.1998/31.1.1999; per la V. nei periodi dall’1.10.1997 al 31.1.1998, prorogato fino al 10.2.1998; dal 12.10.1998 al 31.1.1999, prorogato fino al 2.6.1999).

Osservava la corte territoriale che doveva escludersi che la mancata reazione delle lavoratrici all’estromissione dall’azienda per un periodo superiore a circa tre anni fosse da qualificare come un comportamento concludente della volontà di risolvere consensualmente il rapporto di lavoro e, per il resto, con riferimento ai contratti stipulati successivamente al 30.4.1998, che si doveva ritenere che gli accordi sindacali intervenuti dopo l’accordo del 25.9.1997 non fossero meramente ricognitivi del perdurare delle esigenze legittimanti le assunzioni a tempo determinato, ma fossero piuttosto volti a stabilire precisi limiti di scadenza all’autorizzazione alla stipulazione di contratti a tempo determinato, con la conseguenza che era inibito alle parti di autorizzare retroattivamente, anche mediante lo strumento dell’interpretazione autentica, la stipulazione di contratti a termine non più legittimati per effetto della durata in precedenza stabilita ed, in ogni caso, che non era stata, con riferimento ad alcun contatto, fornita la prova delle esigenze giustificatrici della clausola di durata.

Per la cassazione della sentenza propongono ricorso le Poste Italiane con otto motivi, illustrati con memoria.

Resistono con controricorso le intimate.

Hanno depositato memoria P.A. e V.S..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo ed il secondo motivo, svolti ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, la società ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 1372 c.c., comma 2, nonchè vizio di motivazione, osservando come la corte territoriale avesse erroneamente trascurato di considerare che la risoluzione consensuale dei rapporti di lavoro era resa palese dal contegno di prolungata ed ininterrotta inerzia assunto dopo la scadenza dei contratti a termine, nonchè dall’instaurazione di nuovi rapporti di lavoro.

Con il terzo, quarto, quinto, sesto e settimo motivo la società ricorrente, lamentando violazione e falsa applicazione (art. 360 c.p.c., n. 3) della L. n. 230 del 1962, artt. 1 e 2, della L. n. 56 del 1987, art. 23, dei criteri di ermeneutica contrattuale in relazione agli accordi collettivi intercorsi, nonchè vizio di motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5), deduce che il potere normativamente attribuito alla contrattazione collettiva di individuare nuove ipotesi di assunzione a termine, in aggiunta a quelle già stabilite dall’ordinamento, idoneo a fornire adeguata giustificazione a tutte le causali contemplate nei contratti interpartes, poteva, peraltro, essere esercitato senza limiti di tempo, non prevedendosi alcun limite temporale al riguardo, con la conseguenza che agli accordi e. d. attuativi del contratto del 25.9.1997 non poteva che riconoscersi una funzione meramente ricognitiva della permanenza delle esigenze sottese alla necessità di stipulare ulteriori contratti a termine.

Con l’ottavo motivo, infine, la società ricorrente censura la sentenza impugnata, prospettando violazione degli artt. 1206, 1207, 1217, 1219, 2094 e 2099 c.c., per aver omesso di verificare se vi fosse stata effettiva costituzione in mora da parte delle lavoratrici ed, in particolare, se tale effetto potesse ricollegarsi alla richiesta per il tentativo di conciliazione.

1. Il primo ed il secondo motivo, che, in quanto connessi, possono essere esaminati congiuntamente, sono infondati.

Come questa Corte ha più volte affermato “nel giudizio instaurato ai fini del riconoscimento della sussistenza di un unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato, sul presupposto dell’illegittima apposizione al contratto di un termine finale ormai scaduto, affinchè possa configurarsi una risoluzione del rapporto per mutuo consenso, è necessario che sia accertata – sulla base del lasso di tempo trascorso dopo la conclusione dell’ultimo contratto a termine, nonchè del comportamento tenuto dalle parti e di eventuali circostanze significative – una chiara e certa comune volontà delle parti medesime di porre definitivamente fine ad ogni rapporto lavorativo; la valutazione del significato e della portata del complesso di tali elementi di fatto compete al giudice di merito, le cui conclusioni non sono censurabili in sede di legittimità se non sussistono vizi logici o errori di diritto” (v. Cass. 10-11-2008 n. 26935, Cass. 28-9-2007 n. 20390, Cass. 17-12-2004 n. 23554, Cass. 11-12-2001 n. 15621).

Tale principio va enunciato anche in questa sede, rilevando, inoltre, che, come pure è stato precisato, “grava sul datore di lavoro, che eccepisca la risoluzione per mutuo consenso, l’onere di provare le circostanze dalle quali possa ricavarsi la volontà chiara e certa delle parti di volere porre definitivamente fine ad ogni rapporto di lavoro” (v. Cass. 2-12-2002 n. 17070).

Circostanze che, con corretta motivazione, la corte territoriale ha ritenuto nel caso non provate, alla luce dell’impossibilità di arguirle solo dal decorso del tempo maturatosi prima della proposizione del ricorso.

2. Con riferimento ai motivi dal terzo al settimo, che vanno trattati congiuntamente per la connessione delle relative ragioni, vanno ribaditi i principi, ormai acquisiti, che questa Suprema Corte ha affermato con riferimento alla disciplina dell’istituto nel sistema vigente anteriormente all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 368 del 2001. In primo luogo, sulla scia di Cass. S.U. 2-3-2006 n. 4588, questa Corte ha più volte affermato che “l’attribuzione alla contrattazione collettiva, L. n. 56 del 1987, ex art. 23, del potere di definire nuovi casi di assunzione a termine rispetto a quelli previsti dalla L. n. 230 del 1962, discende dall’intento del legislatore di considerare l’esame congiunto delle parti sociali sulle necessità del mercato del lavoro idonea garanzia per i lavoratori ed efficace salvaguardia per i loro diritti (con l’unico limite della predeterminazione della percentuale di lavoratori da assumere a termine rispetto a quelli impiegati a tempo indeterminato) e prescinde, pertanto, dalla necessità di individuare ipotesi specifiche di collegamento fra contratti ed esigenze aziendali o di riferirsi a condizioni oggetti ve di lavoro o soggettive dei lavoratori ovvero di fissare contrattualmente limiti temporali all’autorizzazione data al datore di lavoro di procedere ad assunzioni a tempo determinato” (v. Cass. 4-8-2008 n. 21063,v. anche Cass. 20-4-2006 n. 9245, Cass. 7-3-2005 n. 4862, Cass. 26-7-2004 n. 14011). “Ne risulta, quindi, una sorta di “delega in bianco” a favore dei contratti collettivi e dei sindacati che ne sono destinatari, non essendo questi vincolati alla individuazione di ipotesi comunque omologhe a quelle previste dalla legge, ma dovendo operare sul medesimo piano della disciplina generale in materia ed inserendosi nel sistema da questa delineato.” (v., fra le altre, Cass. 4-8-2008 n. 21062, Cass. 23-8-2006 n. 18378).

In tale quadro, ove però un limite temporale sia stato previsto dalle parti collettive, la sua inosservanza determina la nullità della clausola di apposizione del termine (v. fra le altre Cass. 23-8-2006 n. 18383, Cass. 14-4-2005 n. 7745, Cass. 14-2-2004 n. 2866).

In particolare, come questa Corte ha più volte rilevato, “in materia di assunzioni a termine di dipendenti postali, con l’accordo sindacale del 25 settembre 1997, integrativo dell’art. 8 del c.c.n.l. 26 novembre 1994, e con il successivo accordo attuativo, sottoscritto in data 16 gennaio 1998, le parti hanno convenuto di riconoscere la sussistenza della situazione straordinaria, relativa alla trasformazione giuridica dell’ente ed alla conseguente ristrutturazione aziendale e rimodulazione degli assetti occupazionali in corso di attuazione, fino alla data del 30 aprile 1998; ne consegue che deve escludersi la legittimità delle assunzioni a termine cadute dopo il 30 aprile 1998, per carenza del presupposto normativo derogatorio, con la ulteriore conseguenza della trasformazione degli stessi contratti a tempo indeterminato, in forza della L. 18 aprile 1962, n. 230, art. 1” (v., fra le altre, Cass. 1-10-2007 n. 20608, Cass. 27-3-2008 n. 7979, Cass. 18378/2006 cit.).

Rilevato, quindi, che, in forza della sopra citata delega in bianco le parti sindacali hanno individuato, quale nuova ipotesi di contratto a termine, quella di cui al citato accordo integrativo del 25 settembre 1997, questa Corte ha ritenuto corretta l’interpretazione dei giudici di merito che, con riferimento al distinto accordo attuativo sottoscritto in pari data ed al successivo accordo attuativo sottoscritto in data 16 gennaio 1998, hanno reputato che con tali accordi le parti avessero convenuto di riconoscere la sussistenza fino al 31 gennaio 1998 (e poi in base al secondo accordo attuativo, fino al 30 aprile 1998) della situazione di cui al citato accordo integrativo, con la conseguenza che deve escludersi la legittimità dei contratti a termine stipulati dopo il 30 aprile 1998 in quanto privi di presupposto normativo.

Questa Corte ha anche osservato che tale interpretazione non viola alcun canone ermeneutico, atteso che il significato letterale delle espressioni usate è così evidente e univoco che non necessita di una più diffusa argomentazione ai fini della ricostruzione della volontà delle parti; infatti nell’interpretazione delle clausole dei contratti collettivi di diritto comune, nel cui ambito rientrano sicuramente gli accordi sindacali sopra riferiti, si deve fare innanzitutto riferimento al significato letterale delle espressioni usate e, quando esso risulti univoco, è precluso il ricorso a ulteriori criteri interpretativi, i quali esplicano solo una funzione sussidiaria e complementare nel caso in cui il contenuto del contratto si presti a interpretazioni contrastanti (cfr., ex plurimis, Cass. n. 28 agosto 2003 n. 12245, Cass. 25 agosto 2003 n. 12453). Inoltre, è stato rilevato che tale I’nterpretazione si palesa rispettosa del canone ermeneutico dell’art. 1367 c.c., a norma del quale, nel dubbio, il contratto o le singole clausole devono interpretarsi nel senso in cui possano avere qualche effetto, anzichè in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno; ed infatti la stessa attribuisce un significato agli accordi attuativi (in considerazione della loro idoneità ad introdurre termini successivi di scadenza alla facoltà di assunzione a tempo, termini che non figuravano previsti ex ante), laddove, diversamente opinando, gli stessi risulterebbero “senza senso” (così testualmente Cass. n. 14 febbraio 2004 n. 2866). Infine, corretta è apparsa, nella ricostruzione della volontà delle parti come operata dai giudici di merito, l’irrilevanza attribuita all’accordo del 18 gennaio 2001, in quanto stipulato dopo oltre due anni dalla scadenza dell’ultima proroga, e cioè quando il diritto del lavoratore si era già definitivamente perfezionato.

Ed infatti, anche ad ammettere che le parti fossero mosse dall’intento di interpretare autenticamente gli accordi precedenti, con effetti di sanatoria delle assunzioni effettuate senza la copertura dell’accordo del 25 settembre 1997 (scaduto in forza delle convenzioni attuative), si dovrebbe, comunque, richiamare la regola dell’indisponibilità dei diritti dei lavoratori già acquisiti, con la conseguente esclusione per le parti stipulanti del potere, anche mediante lo strumento dell’interpretazione autentica (previsto solo per lo speciale settore del lavoro pubblico, secondo la disciplina nel D.Lgs. n. 165 del 2001), di autorizzare retroattivamente la stipulazione di contratti non più legittimi per effetto della durata in precedenza stabilita (cfr, per tutte, Cass. 12 marzo 2004 n. 5141). In base agli esposti criteri interpretativi, ormai consolidati, ed al valore dei relativi precedenti, pur riguardanti la interpretazione di norme collettive (cfr.. Cass. 29-7-2005 n. 15969, Cass. 21-3-2007 n. 6703), deve, quindi, con riferimento ai motivi esaminati, accogliersi il ricorso proposto nei confronti di T.R. (per esser stata la clausola di durata apposta ad un contratto stipulato prima del 30.4.1998), accogliersi parzialmente quello proposto nei confronti di V.S. (e cioè, limitatamente al primo contratto stipulato inter partes, dall’1.10.1997 al 31.1.1998), mentre deve rigettarsi quello avanzato nei confronti di P.A. (trattandosi di contratto a termine stipulato successivamente al 30.4.1998).

Con riguardo alla posizione processuale della V., non apparendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito, con la modifica della data di decorrenza del rapporto di lavoro a tempo indeterminato accertato fra le parti, che va fissata al 12.10.1999, data di stipulazione del secondo contratto.

3. Infondato è, infine, l’ultimo motivo.

Basti, al riguardo, osservare che la sentenza impugnata ha accertato che le lavorataci hanno offerto le proprie prestazioni lavorative al datore di lavoro con la richiesta relativa al tentativo di conciliazione, e che il contenuto di tale accertamento non risulta documentalmente contestato, in conformità al canone di necessaria autosufficienza del ricorso per cassazione.

Del resto più volte questa Corte ha affermato che ben può essere ravvisata la messa in mora anche nella comunicazione della convocazione per il tentativo obbligatorio di conciliazione (v. fra le altre Cass. 28-7-2005 n. 15900, Cass. 30-8-2006 n. 18710).

4. La regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità segue la regola della soccombenza; ricorrono, nondimeno, giusti motivi, avuto riguardo all’esito del giudizio, per compensarle con riferimento alla posizione della V., fermo restando la conferma di quelle di merito; ricorrono egualmente giusti motivi, in considerazione delle incertezze interpretative che si sono segnalate nella materia controversa, per compensare quelle della fase di merito, con riferimento alla posizione della T..

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso proposto dalla società ricorrente nei confronti di T.R., cassa e, decidendo nel merito, rigetta la domanda dalla stessa avanzata in giudizio; compensa fra le dette parti le spese del giudizio di merito e condanna la T. al pagamento di quelle del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 79,00 per esborsi ed in Euro 2.000,00 per onorario di avvocato, oltre a spese generali, IVA e CPA; rigetta il ricorso proposto nei confronti di P.A. e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in Euro 40,00, per esborsi ed in Euro 2.000,00 per onorario di avvocato, oltre a spese generali, IVA e CPA; accoglie parzialmente il ricorso proposto dalla società ricorrente nei confronti di V.S., cassa in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, sposta la decorrenza del rapporto di lavoro a tempo indeterminato accertato alla data del 12.10.1998; compensa le spese del giudizio di legittimità fra le dette parti, confermando quelle di merito.

Così deciso in Roma, il 25 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 27 aprile 2010

 

 

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