Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10032 del 20/04/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 20/04/2017, (ud. 02/02/2017, dep.20/04/2017),  n. 10032

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11252-2016 proposto da:

COMUNE DI GENOVA, C.F. (OMISSIS), in persona del Sindaco,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE, GIULIO CESARE 14 A4,

presso lo studio dell’avvocato GABRIELE PAFUNDI che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato LUCA DE PAOLI;

– ricorrente –

contro

INDUSTRIE REBORA S.R.L., P.I. (OMISSIS), in persona del suo legale

rappresentante, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE PARIOLI 43,

presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO D’AYALA VALVA che lo

rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all’avvocato REMO

DOMINICI;

– controricorrente –

avverso la semenza n. 1212/5/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di GENOVA, depositata il 11/11/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 02/02/2017 dal Consigliere Relatore Dott. LUCA

SOLAINI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La controversia concerne l’impugnazione di un avviso d’accertamento emesso dal comune di Genova per l’anno 2005 per il pagamento dell’ICI relativamente ad aree demaniali marittime coperte e scoperte.

La ctp accoglieva parzialmente il ricorso della società contribuente, dichiarando non soggette al tributo le aree scoperte, mentre dovevano considerarsi ad esso soggette i fabbricati. La CTR, sull’appello dell’ente locale, il quale ha evidenziato la capacità di produrre reddito propria di tali aree, confermava, tuttavia, la sentenza di primo grado, aderendo alla tesi della società contribuente, che non si era in presenza di aree autonome, ma di aree assegnate unitamente all’intera concessione rilasciata per il servizio pubblico espletato; pertanto, poichè tali aree andavano considerate strettamente interdipendenti con gli immobili della società, esse ne consentivano il servizio di pubblica utilità e, pertanto, andavano ricomprese nella categoria E/1.

Propone ricorso l’ente impositore locale sulla base di due motivi illustrati da memoria, mentre a società contribuente ha resistito con controricorso, anch’esso illustrato da memoria.

Con i primo motivo di ricorso, i comune di Genova denuncia la violazione e falsa applicazione del D.L. n. 262 del 2006, art. 2, commi 40 e ss, del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5 e il D.M. n. 28 del 1998, nonchè del R.D.L. n. 652 del 1939, art. 5, e del D.P.R. n. 1142 del 1949, art. 40, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, mentre col secondo motivo ha denunciato la violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4, in tema di motivazione inesistente o apparente. Con il primo motivo, in particolare, il comune evidenzia come vi sia una netta differenza tra le funzioni pubblicistiche rappresentate dal servizio pubblico portuale in senso lato e le attività produttive private relative ai porti: infatti, che la società contribuente sia concessionaria e, quindi, titolare di un diritto d’uso a titolo esclusivo, di beni demaniali non significa che sia titolare di servizi pubblici, nè l’attività privata di gestione e trasporto merci a scopo lucrativo può essere equiparata a un servizio pubblico.

Il ricorso è fondato.

Secondo l’orientamento di questa Corte “(…) …Al riguardo, la L. 28 gennaio 1994, n. 84, eliminando la riserva, a favore delle compagnie portuali e dei gruppi portuali, delle operazioni di sbarco, di imbarco e di maneggio delle merci, in attuazione sia del principio della libertà di iniziativa economica ex art. 41 Cost., comma 1, sia del principio comunitario di libera concorrenza, ha imposto la trasformazione in società delle compagnie e dei gruppi portuali “per l’esercizio in condizioni di concorrenza delle operazioni portuali” (L. 28 gennaio 1994, n. 84, art. 21, comma 1, lett. a).(…)” (Cass. n. 7651/06).

Secondo l’insegnamento di questa Corte, appare evidente, pertanto, la natura privata, esercitata in forma concorrenziale dell’attività dei concessionari dei beni demaniali portuali, per la quale essi sono assoggettabili al pagamento dei tributi anche in tema di ICI, per l’utilizzo delle aree scoperte senza le quali non potrebbero svolgere la propria attività commerciale. Pertanto, la sentenza impugnata, pone un’erronea ed immotivata equiparazione tra impresa esercente attività portuale (quindi, lucrativa) e svolgimento di un servizio pubblico che è proprio, nell’attuale fase, dell’autorità di vigilanza del settore.

Inoltre, questa Corte ha già stabilito che non possono essere classificati in categoria E e, quindi, esenti da ICI, gli immobili destinati ad un uso commerciale, industriale, ad ufficio privato ovvero ad usi diversi, qualora gli stessi presentino autonomia funzionale e reddituale, è, infatti, insegnamento di questa Corte, quello secondo cui “In tema di classamento, ai sensi del D.L. n. 262 del 2006, art. 2, comma 40, convertito, con modificazioni, nella L. n. 286 del 2006, nelle unità immobiliari censite nelle categorie catastali E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9 non possono essere compresi immobili o porzioni di immobili destinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato ovvero ad usi diversi, qualora gli stessi presentino autonomia funzionale e reddituale, e, cioè, alla luce del combinato disposto del R.D.L. n. 652 del 1939, art. 5, e il D.P.R. n. 1142 del 1949, art. 40, immobili per se stessi utili o atti a produrre un reddito proprio, anche se utilizzati per le finalità istituzionali dell’ente titolare” (Cass. n. 20026/15).

Nel caso di specie, conclusivamente, le aree cd. “scoperte” risultano indispensabili al concessionario del bene demaniale per svolgere la propria attività imprenditoriale; infatti, ciò che conta ai fini ICI è che ogni area sia suscettibile di costituire un’autonoma unità immobiliare, potenzialmente produttiva di reddito.

In accoglimento del ricorso, la sentenza va, pertanto, cassata e rinviata nuovamente alla sezione regionale della Liguria, affinchè, alla luce dei principi sopra esposti, riesamini il merito della controversia.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE.

Accoglie il ricorso.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria regionale della Liguria, in diversa composizione.

Motivazione Semplificata.

Così deciso in Roma, alla Camera di Consiglio, il 2 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 20 aprile 2017

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi, 2.11..APR.,2011

I Funziona Giudiziario

Dott.ssa Pacitti

Ric. 2016 n. 11252 sez. MT – ud. 02-02-2017 -4-

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