Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10032 del 17/01/2020

Cassazione civile sez. VI, 17/01/2020, (ud. 12/12/2019, dep. 17/01/2020), n.1032

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 28063-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

R.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato FRANCO MARTELLUCCI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1200/2/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO, depositata il 23/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott. CONTI

ROBERTO GIOVANNI.

Fatto

FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE

L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, contro R.G., impugnando la sentenza resa dalla CTR Lazio che, respingendo l’appello proposto dall’Ufficio, aveva confermato la sentenza di annullamento dell’accertamento emesso nei confronti del predetto sulla base di acquisiti non giustificati per l’anno 2008. Secondo la CTR la somma degli investimenti netti effettuati nel periodo dal 2005 al 2008 trovava capienza nelle entrate patrimoniali derivanti da redditi esonerati da imposizione.

La parte intimata si è costituita con controricorso, pure depositando memoria.

Il Collegio dispone il rinvio a nuovo ruolo del procedimento per la trattazione congiunta con i proc. nn. R.G. nn. 10203/2019 e 10196/2019.

P.Q.M.

Rinvia a nuovo ruolo il procedimento mandando alla Cancelleria di provvedere a quanto indicato nella parte motiva.

Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2020

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