Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10031 del 27/04/2010

Cassazione civile sez. lav., 27/04/2010, (ud. 25/03/2010, dep. 27/04/2010), n.10031

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LAMORGESE Antonio – Presidente –

Dott. IANNIELLO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 30249/2006 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 25/B, presso lo

studio dell’avvocato PESSI ROBERTO, che la rappresenta e difende,

giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

CH.EL., CA.FR., C.B., B.V.,

CE.FR., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA AGRI 1,

presso io studio dell’avvocato NAPPI PASQUALE, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato RADDI STEFANO, giusta mandato a

margine dei controricorsi;

– A.O., elettivamente domiciliata in ROMA, VLE DELLE

MILIZIE 38, presso lo studio dell’avvocato GALLEANO SERGIO, che la

rappresenta e difende, giusta mandato a margine del controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 677/2006 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 10/05/2006 r.g.n. 1022/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

25/03/2010 dal Consigliere Dott. ANTONIO IANNIELLO;

udito l’Avvocato GIOVANNI GENTILE per delega ROBERTO PESSI;

udito l’Avvocato GALLEANO SERGIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per estinzione per CE. e

rigetto per gli altri.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con separati ricorsi al Tribunale di Grosseto, quale giudice del lavoro, i nominativi in epigrafe indicati avevano chiesto l’accertamento della nullità del termine apposto ai contratti di lavoro intercorsi con Poste Italiane s.p.a. successivamente alla data del 30 aprile 1998, ai sensi dell’accordo sindacale del 25 settembre 1997, integrativo dell’art. 8 del C.C.N.L. del 26 novembre 1994 “per esigenze eccezionali conseguenti alla fase di ristrutturazione e rimodulazione degli assetti occupazionali in corso e in ragione della graduale introduzione di nuovi processi produttivi, di sperimentazione di nuovi prodotti e in attesa dell’attuazione del progressivo e completo equilibrio sul territorio delle risorse umane”;

con la conseguente conversione dei relativi rapporti a tempo indeterminato e quindi con la condanna della società a riammettere in servizio i lavoratori ricorrenti, pagando loro, a titolo di risarcimento danni, le retribuzioni medio tempore perdute.

La Corte d’appello di Firenze, con sentenza depositata il 10 maggio 2006 ha confermato la decisione del Tribunale, che aveva accolto le domande di declaratoria di nullità del termine apposto ai contratti di lavoro, dichiarando intercorso tra le parti un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, rispettivamente dal 16.11.99 per A., 1.3.2000 per B., 28.2.2000 per Ca., 1.12.99 per C., 2.10.00 per Ce. e 1.3.00 per Ch. e condannando la società a riammettere i lavoratori in servizio e a risarcire loro i danni dalla data in cui avevano offerto la prestazione.

Avverso tale sentenza, la s.p.a. Poste Italiane ha proposto ricorso per cassazione, sostenendo la violazione ed erronea applicazione della L. n. 56 del 1987, art. 23, e dell’art. 1362 c.c. e ss., nell’interpretazione dell’accordo collettivo del 25.9.97, integrativo dell’art. 8 del C.C.N.L. 1994 nonchè il vizio di motivazione, corredando i due motivi di quesiti a norma di legge.

Alle domande della società hanno resistito, con distinti controricorsi gli intimati, ad eccezione di Ce.Fr..

Poste Italiane e A.O. hanno depositato distinte memorie difensive.

Nella memoria della società si comunica altresì l’intervenuta conciliazione in sede sindacale della controversia con Ce.Fr., il cui verbale era stato depositato in precedenza e viene chiesta al riguardo la dichiarazione della cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di questo giudizio.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va preliminarmente dichiarata l’estinzione del giudizio tra Poste Italiane s.p.a. e Ce.Fr., a seguito della rinuncia al relativo ricorso da parte della società conseguito al raggiungimento tra le parti di un accordo transattivo; con compensazione delle spese nello spirito di tale accordo.

Con riguardo agli altri intimati il ricorso è infondato.

Esso investe nel suo nucleo centrale l’assunto della Corte territoriale, secondo cui la causale giustificativa dell’apposizione di un termine al contratto di lavoro prevista – come consentito dalla L. n. 56 del 1987, art. 23, – dall’art. 8 del C.C.N.L. del 1994, come integrato dall’accordo del 25 settembre 1997 (richiamata nei contratti individuali intercorsi tra le parti) avrebbe avuto un termine di efficacia, stabilito da un accordo attuativo contemporaneo e da altri successivi, nella data finale del 30 aprile 1998, pertanto ormai trascorsa al momento della stipula dei contratti di lavoro medesimi.

Le censure riguardano unicamente gli accordi attuativi del 1997 e del 1998, in ordine ai quali, pertanto, non si estende il potere di diretta interpreta-zione da parte di questa Corte in sede di controllo di legittimità (introdotto con riguardo ai contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 2, per i ricorsi per cassazione avverso le sentenza pubblicate successivamente alla data del 1 marzo 2006).

In proposito, va ricordato che, secondo l’ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. S.U. n. 4588/06 e le successive conformi della sezione lavoro, tra le quali, da ultimo, Cass. n. 6913/09), la L. 28 febbraio 1987, n. 56, art. 23, ha operato una sorta di “delega in bianco” alla contrattazione collettiva ivi considerata, quanto alla individuazione di ipotesi ulteriori di legittima apposizione di un termine al contratto di lavoro, sottratte pertanto a vincoli di conformazione derivanti dalla L. n. 230 del 1962, e soggette unicamente ai limiti e condizionamenti contrattualmente stabiliti.

Siffatta individuazione di ipotesi aggiuntive può essere operata anche direttamente, attraverso l’accertamento da parte dei contraenti collettivi di determinate situazioni di fatto e la valutazione delle stesse come idonea causale del contratto a termine (cfr., ad es., Cass. 20 aprile 2006 n. 9245 e 4 agosto 2008 n. 21063).

Quanto al tipo di contrattazione collettiva autorizzata a tale ampliamento, la citata L. n. 56, art. 23, si esprime in termini di “apposizione di un termine… consentita nelle ipotesi individuate nei contratti collettivi di lavoro stipulati con i sindacati nazionali o locali aderenti alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale”.

Nel caso in esame, come ricordato anche dalla ricorrente, con l’accordo sindacale del 25 settembre 1997, integrativo del C.C.N.L. 26 novembre 1994 sottoscritto dai tre maggiori sindacati nazionali, era stata introdotta nel testo dell’art. 8, comma 2, del C.C.N.L. del 1994, quale ulteriore ipotesi di legittima apposizione del termine al contratto di lavoro (oltre quelle originariamente previste ai sensi della L. n. 56 del 1987, art. 23) il caso di “esigenze eccezionali conseguenti alla fase di ristrutturazione e rimodulazione degli assetti occupazionali in corso, quale condizione per la trasformazione della natura giuridica dell’ente ed in ragione della graduale introduzione di nuovi processi produttivi di sperimentazione di nuovi servizi e in attesa dell’attuazione del progressivo e completo equilibrio sul territorio delle risorse umane”.

Inoltre, in pari data, le medesime parti collettive avevano stipulato un accordo attuativo, col quale si davano atto che fino al 31 gennaio 1998 l’impresa versava nelle condizioni legittimanti la stipula del contratto a termine per affrontare il processo di ristrutturazione e con successivi accordi attuativi avevano accertato che tali condizioni erano proseguite fino al 30 aprile 1998.

Orbene, con numerose sentenze questa Corte suprema (c/r., per tutte, Cass. 14 febbraio 2004 n. 2866, 28 novembre 2008 n. 28450 e 20 marzo 2009 n. 6913), decidendo in ordine a fattispecie analoghe alla presente, coinvolgenti l’interpretazione delle norme contrattuali collettive indicate, ha ripetutamente confermato, con orientamento ormai consolidato, le decisioni dei giudici di merito che hanno dichiarato illegittimo il termine apposto dopo il 30 aprile 1998 a contratti di lavoro stipulati in base alla previsione di cui all’accordo integrativo del 25 settembre 1997 e cassato le poche decisioni di segno opposto.

Pur negando, sulla base della considerazione dell’autonomia delle ipotesi aggiuntive la cui previsione è affidata ai contraenti collettivi indicati, la necessità che quella di cui all’accordo in questione debba essere istituzionalmente contenuta in limiti temporali predeterminati, questa Corte ha ritenuto corretta l’interpretazione dei giudici di merito secondo cui, con riferimento al distinto accordo attuativo sottoscritto in pari data e ai successivi accordi attuativi sottoscritti in data 16 gennaio 1998 e in data 27 aprile 1998, le parti avevano convenuto di limitare il riconoscimento della sussistenza della situazione descritta nell’accordo integrativo unicamente fino al 31 gennaio e poi fino al 30 aprile 1998, per cui, per far fronte alle esigenze in tale sede indicate, l’impresa poteva procedere ad assunzioni di personale con contratto a tempo determinato unicamente fino al 30 aprile 1998, con la conseguente illegittimità dei contratti stipulati successivamente a tale data.

Tale uniforme giurisprudenza di questa Corte ha infatti rilevato che siffatta interpretazione:

– non viola il canone ermeneutico che rimanda al significato letterale degli accordi, laddove questo è stato valutato dai giudici di merito come evidente ed univoco e quindi non necessitante di un più diffuso ragionamento al fine della ricostruzione della volontà delle parti;

– è comunque rispettosa del canone di cui all’art. 1367 c.c., a norma del quale, nel dubbio, il contratto o le singole clausole devono interpretarsi nel senso in cui possano avere qualche effetto, anzichè in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno, in quanto ritenendo che gli accordi attuativi non avrebbero inteso introdurre limiti temporali alla deroga, essi risulterebbero privi di un qualunque utile effetto;

– appare altresì corretta laddove ha ritenuto irrilevante, nella ricostruzione della volontà delle parti, l’accordo del 18 gennaio 2001 in quanto stipulato dopo oltre due anni dalla scadenza dell’ultima proroga e quindi quando il diritto del lavoratore alla stabilità del rapporto si era già perfezionato.

Da tali conclusioni della giurisprudenza non vi è ora ragione di discostarsi, in quanto le opposte valutazioni sviluppate nelle difese della ricorrente sono sorrette da argomenti ripetutamente scrutinati nelle molteplici occasioni ricordate e non appaiono comunque talmente evidenti e gravi da esonerare la Corte dal dovere di fedeltà ai propri precedenti (ancorchè, venendo in considerazione intese sindacali non riconducibili a veri e propri contratti o accordi collettivi nazionali di lavoro, esse non possano costituire oggetto di diretta interpretazione da parte di questa Corte, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, come integrato dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40), sul quale si fonda per larga parte l’assolvimento della funzione ad essa affidata di assicurare l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione della legge.

La decisione impugnata, relativa all’accertata illegittimità della clausola appositiva del termine ai contratti di lavoro dei resistenti per la causale indicata, si sottrae pertanto alle censure svolte dalla ricorrente, sopra riassunte, in quanto stipulate successivamente alla data del 30 aprile 1998.

Infine, quanto alle conseguenze economiche della dichiarazione di nullità della clausola appositiva del termine, i giudici di merito, con una valutazione di fatto incensurabile in questa sede di legittimità se non per vizi logico – motivazionali, qui dedotti unicamente in maniera generica dalla ricorrente, hanno accertato che l’atto di comunicazione della richiesta di tentativo di conciliazione fosse altresì interpretabile come intimazione di ricevere la prestazione, rivolta al creditore-datore di lavoro.

In assenza di specifiche censure al riguardo, anche per la violazione della regola della autosufficienza del ricorso per cassazione (su cui, cfr. anche recentemente, Cass. sentt. nn. 5043/09, 4823/09 e 338/09), non avendo la società riprodotto il contenuto dell’atto contestato, il motivo in esame appare inammissibile.

Concludendo, il ricorso va respinto e la ricorrente va condannata a rimborsare ai resistenti le spese di questo giudizio di cassazione, liquidate in dispositivo.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso nei confronti di Ce., compensando le relative spese; rigetta nel resto il ricorso e condanna la ricorrente a rimborsare ai resistenti le spese di questo giudizio, liquidate in Euro 22,00, per spese ed Euro 2.000,00, oltre accessori, per onorari quanto ad A. e in Euro 21,00 per spese ed Euro 3.500,00, oltre accessori, per onorari complessivi per Ca., B., C. e Ch..

Così deciso in Roma, il 25 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 27 aprile 2010

 

 

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