Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10031 del 08/05/2014
Civile Ord. Sez. 6 Num. 10031 Anno 2014
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: IACOBELLIS MARCELLO
Data pubblicazione: 08/05/2014
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore, domiciliata in Roma, via
dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende
per
legge
Ricorrente
Contro
De Candido Galliano elett.te dom.to in Roma, alla via Baiamonti 4, presso lo studio
dell’avv. Laura Cappello , dalla quale è rapp.to e difeso, unitamente all’avv. Lorenzo Marzona, giusta procura in atti
Controricorrente
per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Friuli V. Giulia
n. 113/2012/7
depositata il 24/9/2012;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 3/4/2014 dal
Dott. Marcello Iacobellis;
Svolgimento del processo
La controversia promossa da De Candido Galliano
contro l’Agenzia delle Entrate è
stata definita con la decisione in epigrafe, recante il rigetto dell’appello proposto dalla
Agenzia contro la sentenza della CTP di Pordenone n. 129/5/2010 che aveva accolto
Corte Suprema di Cassazione — VI Sez. Civ. – T— R.G. n.
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il ricorso avverso l’avviso di liquidazione n. AVVLIQ2009/006/SC/000625 con cui erano
state liquidate le imposte di registro, ipotecarie e catastale, a seguito della registrazione della
sentenza del Tribunale di Pordenone che aveva riconosciuto l’usucapione immobiliare del
cespite. Il ricorso proposto si articola in due motivi. Resiste con controricorso il contribuente. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c. chiedendo il rigetto del ricorso.
Consiglio.
Motivi della decisione
Con primo motivo la ricorrente assume la violazione della nota II bis dell’art. 8 della tariffa
all. al dpr 131/86 laddove la CTR ha riconosciuto i benefici “prima casa” all’acquisto per
usucapione. Secondo la ricorrente le imposte ipotecarie e catastali andrebbero corrisposte in
misura ordinaria.
La censura è inammissibile non risultando dal ricorso che l’Agenzia abbia formulato specifico motivo di appello sul punto.
Con secondo motivo la ricorrente assume la violazione dell’art. 1 della L. 604/54 laddove
la CRTR ha riconosciuto i relativi benefici all’atto giudiziario accertativo dell’usucapione.
La censura è infondata. Secondo l’ orientamento consolidato di questa Corte in materia (cfr.
Cass. 6916/2011, Cass. 12609/08, 674/09, 14520/10; Sez. 5, Sentenza n. 1251 del 2014) all’elenco degli atti, per i quali operano i benefici fiscali per la piccola proprietà contadina,
previsto dalla L. n. 604 del 1954, art. 1, non va attribuito carattere tassativo. Alla lettera
della norma supplisce, invero, la “ratio legis”, ravvisabile, inequivocabilmente, nell’intenzione del legislatore di favorire “gli atti posti in essere per la formazione o per l’arrotondamento della piccola proprietà contadina”. Per il che è compito dell’interprete avvalendosi dei
suindicato canone ermeneutico sussidiario all’interpretazione letterale – sopperire all’incompletezza dell’elenco degli atti cui sono destinati i benefici fiscali di legge.
Consegue da quanto sopra il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente alla rifusione,
in favore del De Candido, delle spese del grado che si liquidano in complessivi E 3.100,00,
di cui E 100,00 per spese, oltre accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
2002, n. 115, il ricorrente è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’ impugnazione
Corte Suprema di Cassazione — VI Sez. Civ. – T– R.G. n.
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Il presidente ha fissato l’udienza del 3/4/2014 per l’adunanza della Corte in Camera di
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione, in favore del De Candidodelle spese del grado che si liquidano in complessivi E 3.100,00, di cui E 100,00 per spese,
oltre accessori di legge
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
cato pari a quello dovuto per l’ impugnazione
Così deciso in Roma, 3/4/2014
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
2002, n. 115, il ricorrente è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unifi-