Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10031 del 06/05/2011

Cassazione civile sez. trib., 06/05/2011, (ud. 16/11/2010, dep. 06/05/2011), n.10031

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARLEO Giovanni – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore

rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso

la quale e’ domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

R.G., rappresentato e difeso dall’avv. Fattori Giuseppe

ed elettivamente domiciliato in Roma presso l’avv. Brunetti Filippo

in via XXIV Maggio n. 43;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Lombardia n. 18/35/06, depositata il 16 marzo 2006;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16 novembre 2010 dal Relatore Cons. Dott. Antonio Greco.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte:

ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., e’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 18/35/06, depositata il 16 marzo 2006, che, accogliendo l’appello di R.G., medico, gli ha riconosciuto il diritto al rimborso dell’IRAP versata per gli anni 1998, 1999, 2000, 2001 e 2002.

Il contribuente resiste con controricorso.

Il ricorso contiene due motivi, rispondenti ai requisiti prescritti dall’art. 366-bis cod. proc. civ. Con il primo motivo l’amministrazione ricorrente si duole della violazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 38 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, eccependo la decadenza del contribuente dal diritto al rimborso in relazione al versamento effettuato il 30 novembre 1998 per aver tardivamente presentato la relativa istanza;

con il secondo motivo denuncia insufficiente motivazione in ordine all’accertamento dell’insussistenza di un’autonoma organizzazione.

Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte quello secondo cui “la decadenza del contribuente dal diritto al rimborso per non aver presentato la relativa istanza entro il termine di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 38 dal versamento dell’imposta (nella specie ILOR) indebitamente corrisposta, ancorche’ rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, non puo’ essere eccepita per la prima volta in Cassazione, qualora dalla sentenza impugnata non risultino ne’ la data del versamento dell’imposta ne’ la data dell’inoltro dell’istanza per il relativo rimborso, non essendo consentita, in sede di legittimita’, la proposizione di nuove questioni di diritto, anche se rilevabili d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, quando esse presuppongano o comunque richiedano nuovi accertamenti o apprezzamenti di fatto – come l’esame di documenti – preclusi alla corte di Cassazione, salvo che nelle particolari ipotesi di cui all’art. 372 cod. proc. civ., ne’ essendo possibile ipotizzare un error in procedendo del giudice di merito – consistente nel mancato esame del documento – poiche’ la stessa rilevabilita’ d’ufficio della decadenza va coordinata con il principio della domanda, il quale non puo’ essere fondato, per la prima volta in cassazione, su un fatto mai dedotto in precedenza, implicante un diverso tema di indagine e di decisione” (Cass. n. 14297 del 2003, n. 3864 del 2005).

In ordine al secondo motivo, si osserva che la ratio decidendi della sentenza impugnata e’ conforme al consolidato principio affermato da questa Corte in materia, secondo cui, a norma del combinato disposto del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, comma 1, primo periodo, e art. 3, comma 1, lett. c), l’esercizio delle attivita’ di lavoro autonomo di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 49, comma 1, e’ escluso dall’applicazione dell’imposta soltanto qualora si tratti di attivita’ non autonomamente organizzata: il requisito della “autonoma organizzazione”, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed e’ insindacabile in sede di legittimita’ se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione, e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilita’ ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attivita’ in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui; costituisce poi onere del contribuente che richieda il rimborso fornire la prova dell’assenza delle condizioni anzidette (ex plurimis, Cass. n. 3676, n. 3673, n. 3678, n. 3680 del 2007). La sentenza gravata, segnatamente, contiene un accertamento di fatto in ordine all’insussistenza, nella specie, di autonoma organizzazione, che non e’ oggetto di adeguata censura, non apparendo decisivo il rilievo in ordine al valore dichiarato dei beni strumentali per il 1998 e 1999.

In conclusione, si ritiene, che, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 1, e art. 380 bis cod. proc. civ., il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio in quanto manifestamente infondato”;

che la relazione e’ stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti costituite;

che non sono state depositate conclusioni scritte ne’ memorie;

considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e pertanto, ribaditi i principi di diritto sopra enunciati, il ricorso deve essere rigettato;

che le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

PQM

LA CORTE rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in complessivi Euro 1100,00, ivi compresi Euro 100,00 per esborsi.

Cosi’ deciso in Roma, il 16 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 6 maggio 2011

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