Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10030 del 20/04/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 20/04/2017, (ud. 19/01/2017, dep.20/04/2017),  n. 10030

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3588/2016 proposto da:

CG AMBIENTE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE (già IGM Ambiente S.r.l.), C.F.

(OMISSIS), in persona del suo liquidatore e legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SAN TOMMASO

D’AQUINO 116, presso lo studio dell’avvocato ANTONINO DIERNA,

rappresentata e difesa dall’avvocato GIUSEPPE VACCARO, giusta

procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2514/16/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DI PALERMO – SEZIONE DISTACCATA DI SIRACUSA, emessa il

05/05/2015 e depositata il 09/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

depositata del 19/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. LUCIO

NAPOLITANO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito del D.L. n. 168 del 2016, art. 1 bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016;

dato atto che il collegio ha autorizzato, come da Decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata, e che la società ricorrente ha depositato memoria, osserva quanto segue:

Con sentenza n. 2514/16/2015, depositata il 9 giugno 2015, la CTR della Sicilia – sezione staccata di Siracusa, rigettò l’appello proposto nei confronti della Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale di Siracusa, dalla IGM Ambiente S.r.l. (ora CG Ambiente S.r.l.) in liquidazione, avverso la pronuncia di primo grado con la quale la CTP di Siracusa aveva rigettato il ricorso proposto dalla contribuente avverso avviso di accertamento per IRES, IVA ed IRAP per l’anno d’imposta 2006.

Avverso la pronuncia della CTR la società ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, ulteriormente illustrato da memoria critica riguardo alla proposta del relatore depositata in atti. L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione/o falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. a), art. 148 c.p.c. e art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nella parte in cui la decisione impugnata ha confermato la decisione di primo grado, rigettando l’eccezione, riproposta come specifico motivo di gravame, in punto d’inesistenza della notifica dell’atto impositivo per non essere stata eseguita da soggetto legittimato, non risultandone intellegibile l’identità, deducendo che, contrariamente a quanto statuito dalla CTR, a fronte della contestazione della società contribuente, era onere dell’Ufficio dimostrare l’appartenenza di colui che aveva materialmente eseguito la notifica ad una delle categorie di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. a).

Il motivo è infondato.

Nessun elemento per dubitare che la notifica sia stata effettuata presso la sede della società da parte di mezzo messo notificatore autorizzato dall’Ufficio è stato fornito dalla società ricorrente, al fine di superare la presunzione di appartenenza del notificante all’Ufficio competente. Risultano quindi in materia applicabili i principi espressi da questa Corte secondo cui, in caso di notifica da parte di messo notificatore, la validità della notifica stessa non postula necessariamente l’indicazione dell’ufficio di appartenenza (cfr. Cass. sez. 5, 5 aprile 2002, n. 4863), nè la leggibilità della firma (cfr. Cass. sez. 5, 26 giugno 2003, n. 10186).

Del pari è manifestamente infondato il secondo motivo, con il quale la ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione della L. n. 24 del 1929, art. 4, L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 2 e art. 12, comma 7 e artt. 24 e 97 Cost., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, riguardo all’insussistenza, affermata dalla pronuncia impugnata, di un obbligo generale di attuazione del contraddittorio endoprocedimentale finalizzato all’emanazione dell’atto impositivo.

Il motivo è manifestamente infondato, trovando applicazione, nella fattispecie in esame, il principio espresso da ultimo dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza 9 dicembre 2015, n. 24823 e ribadito della successiva giurisprudenza conforme (tra le altre, cfr. Cass. sez. 6-5, ord. 31 maggio 2016, n. 11283), secondo cui un obbligo generale di contraddittorio, la cui violazione comporti la nullità dell’atto, sussiste unicamente riguardo ai tributi armonizzati e purchè il contribuente enunci in concreto le ragioni che avrebbe inteso far valere al fine di valutare la natura non meramente pretestuosa dell’opposizione.

Nel caso di specie, se è vero che l’accertamento a tavolino è relativo anche all’IVA, oltre che ad IRES ed IRAP, nondimeno non è dato rilevare che la contribuente abbia enunciato in concreto le ragioni idonee a qualificare la propria opposizione all’accertamento come non meramente pretestuosa.

Ugualmente è manifestamente infondato il terzo motivo, col quale la ricorrente deduce la nullità della sentenza e/o del procedimento per violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per omessa pronuncia sul motivo di ricorso, riproposto in sede di appello, con il quale la società si era doluta dell’illegittimità del provvedimento impugnato per violazione della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 2.

Sia pur succintamente, infatti, la sentenza si è pronunciata sulla relativa questione, disattendola in forza dell’osservazione secondo cui la norma in oggetto è inapplicabile, “perchè nel caso di specie non vi è stata alcuna verifica presso i locali dell’impresa”.

Infine, è inammissibile la censura di cui al quarto motivo, con cui la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., dolendosi dell’entità della pronuncia di condanna alle spese del giudizio come emessa dalla CTR, in ragione del fatto che la relativa liquidazione sarebbe stata operata in difformità da quanto previsto dal D.M. n. 55 del 2014.

L’inammissibilità del motivo d’impugnazione in esame consegue all’assoluta genericità della sua formulazione, mancando del tutto nella sua articolazione l’indicazione dei parametri che si assumono essere stati violati (cfr. già, con riferimento al regime tariffario, Cass. sez. 2, 16 settembre 2015, n. 18190; Cass. sez. 3, 21 ottobre 2009, n. 22287).

Il ricorso va pertanto rigettato.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7290,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 19 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 20 aprile 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA