Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10030 del 08/05/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 10030 Anno 2014
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: IACOBELLIS MARCELLO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Lucifero Ketty, elett.te dom.to in Roma, alla via Pisanelli 2 , presso lo studio dell’avv. Stefano Di Meo, dal quale è rapp.to e difeso, unitamente all’avv. Alessandro Giovannini , giusta procura in atti Ricorrente
Contro
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore, domiciliata in Roma, via
dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende
per legge

Controricorrente

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana n.
110/12/08

depositata il 20/9/2012

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 3/4/2014 dal
Dott. Marcello Iacobellis;
Udito l’avv. Ardiri , per delega,

per la ricorrente;
Svolgimento del processo

La controversia promossa da Lucifero Ketty

contro l’Agenzia delle Entrate è stata

definita con la decisione in epigrafe, recante il rigetto dell’appello proposto dalla contri-

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Data pubblicazione: 08/05/2014

buente

contro la sentenza della CTP di Pisa n. 63/1/11 che ne aveva respinto

il ricor-

so avverso il fermo amministrativo dell’auto. Il ricorso proposto si articola in due motivi.
Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate. Il relatore ha depositato relazione ex art.
380 bis c.p.c. chiedendo il rigetto del ricorso. Il presidente ha fissato l’udienza del 3/4/2014
per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio.

Con primo motivo la ricorrente lamenta l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della decisione . La CTR avrebbe accolto l’appello sulla base di un assunto giuridico
infondato : la conoscienza degli atti impositivi prodromici; la CTR avebbe altresì omesso
alcuna valutazione in merito alla legittimità del rifiuto di annullamento in autotutela.
La censura è infondata non ravvisandosi nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, una obiettiva deficienza del criterio logico che lo ha condotto alla formazione del proprio convincimento, nè le ragioni poste a fondamento della decisione risultino
sostanzialmente contrastanti in guisa da elidersi a vicenda e da non consentire l’individuazione della “ratio decidendi”, e cioè l’identificazione del procedimento logico – giuridico
posto a base della decisione adottata.
Con secondo motivo la ricorrente assume la violazione dell’art. 139 c.p.c. laddove la CTR
ha ritenuto perfezionato il processo notificatorio.
La censura è infondata…rronea indicazione, nella relazione di cui all’art. 148 cod. proc.
civ., di una qualifica non corrispondente a quella reale della consegnataria è irrilevante e
non incide sulla validità della notificazione, qualora sia univocamente identificabile la persona della consegnataria attraverso la sola indicazione del vincolo — familiare convivente o
domestica- con il destinatario e non sussistendo, di conseguenza, incertezza assoluta circa la
persona che ha ricevuto la copia dell’atto , e non venendo meno la presunzione che la consegnataria porterà a conoscenza del destinatario l’atto ricevuto.
Con terzo motivo la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 2 del dm 37/97 laddove la CTR
ha escluso la fattispecie in esame dalle ipotesi di annullamento di ufficio.
La censura è infondata . Il contribuente che richiede all’Amministrazione finanziaria di
ritirare, in via di autotutela, un avviso di accertamento divenuto definitivo, non può limitarsi
a dedurre eventuali vizi dell’atto medesimo, la cui deduzione deve ritenersi definitivamente
preclusa, ma deve prospettare l’esistenza di un interesse di rilevanza generale dell’Ammini-

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Ordinanza pag. 2

Motivi della decisione

strazione alla rimozione dell’atto. Ne consegue che contro il diniego dell’Amministrazione di
procedere all’esercizio del potere di autotutela può essere proposta impugnazione soltanto
per dedurre eventuali profili di illegittimità del rifiuto e non per contestare la fondatezza
della pretesa tributaria (Sez. 5, Sentenza n. 11457 del 12/05/2010 (Rv. 612986)
Consegue da quanto sopra il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente alla rifusione,

plessivi E 3.000,00, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
2002, n. 115, il ricorrente è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’ impugnazione
P.Q.M.
la Corte

rigetta il ricorso e

condanna la ricorrente alla rifusione, in favore

dell’Amministrazione Finanziaria, delle spese del grado che si liquidano in complessivi E
3.000,00 oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
2002, n. 115, la ricorrente è tenutaa versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’ impugnazione
Così deciso in Roma, 3/4/2014

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

in favore dell’Amministrazione Finanziaria, delle spese del grado che si liquidano in com-

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