Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1003 del 21/01/2010

Cassazione civile sez. III, 21/01/2010, (ud. 02/12/2009, dep. 21/01/2010), n.1003

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI NANNI Luigi Francesco – Presidente –

Dott. FILADORO Camillo – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 11976/2008 proposto da:

M.P. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA VIRGILIO 38, presso lo studio dell’avvocato RANIERI

LUCREZIA, rappresentato e difeso dall’avvocato MONTEFUSCO Gaetano

giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

I.E.;

– intimata –

sul ricorso 15720/2008 proposto da:

I.E. (OMISSIS), elettivamente domiciliata

in ROMA, VIA XX SETTEMBRE 3, presso lo studio dell’avvocato SPAGNUOLO

DOMENICO, rappresentata e difesa dagli avvocati PETRONE RAFFAELE,

BUONANNO ROBERTO giusta delega a margine del controricorso e ricorso

incidentale;

– ricorrente –

contro

M.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VIRGILIO

38, presso lo studio dell’avvocato RANIERI LUCREZIA, rappresentato e

difeso dall’avvocato MONTEFUSCO GAETANO giusta delega a margine del

ricorso principale;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2085/2007 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

Sezione Seconda Civile, emessa il 20/6/2007, depositata il

28/06/2007, R.G.N. 106/2007;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

02/12/2009 dal Consigliere Dott. ANTONIO SEGRETO;

udito l’Avvocato GAETANO MONTEFUSCO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MARINELLI Vincenzo, che ha concluso per il rigetto di entrambi i

ricorsi.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso del 19.11.2002 al Tribunale di Napoli, I. E. assumeva che era conduttrice dei locali di proprietà di M.P., in (OMISSIS), con annessa area antistante; che con finanziamento pubblico ed onerosi esborsi di ristrutturazione e di acquisto di attrezzature aveva adibito il locale a palestra, mentre aveva destinato l’area antistante a parcheggio di veicoli dei clienti; che nel (OMISSIS) il condominio di (OMISSIS) aveva installato un cantiere edile nella predetta area antistante; che essa aveva presentato ricorso per manutenzione nel possesso; che nel (OMISSIS) il Condominio di (OMISSIS) aveva installato una sbarra metallica, inibendo l’accesso ai veicoli dei clienti della palestra.

L’ I. chiedeva al tribunale di Napoli la risoluzione del contratto di locazione per colpa di del locatore, che non aveva prestato garanzia per le molestie di diritto da parte dei detti condominii, con condanna dello stesso al risarcimento del danno o, in via gradata, la riduzione del canone del 50%.

Si costituiva il locatore M.P. che resisteva alla domanda, chiedendone il rigetto, poichè l’area antistante alla palestra non era oggetto della locazione; che, in ogni caso, le molestie provenivano da terzi; che erano molestie di fatto e non di diritto, per cui doveva reagire la stessa conduttrice.

Con sentenza del 25.10.2006, il tribunale dichiarava la risoluzione del contratto per colpa del locatore e lo condannava al risarcimento dei danni subiti dalla conduttrice, liquidati in Euro 632.362,00, di cui Euro 85.000,00 per danni morali.

Avverso questa sentenza proponeva appello il M.P..

Resisteva l’appellata.

La corte di appello di Napoli, con sentenza non definitiva depositata il 20.6.2007, rigettava l’appello quanto alla dichiarata risoluzione per colpa del contratto di locazione; accoglieva l’appello quanto al danno non patrimoniale, rigettando la relativa domanda, mentre, con separata ordinanza, disponeva ulteriore istruttoria ai fini della liquidazione del danno patrimoniale.

Riteneva la corte di merito che nella fattispecie dal contratto di locazione emergeva che l’area antistante la palestra rientrava nell’oggetto della locazione, tenuto anche conto che i lavori sulla sistemazione e manutenzione della stessa gravavano sulla conduttrice, che il locatore aveva voluto locare tutto quanto era di sua proprietà e tenuto conto anche delle difficoltà di accedere alla palestra con i veicoli da parte dei clienti in assenza dello spazio antistante per il parcheggio; che la molestia effettuata dal condominio di (OMISSIS) (installazione cantiere) era di mero fatto,per cui non doveva il locatore fornire alcuna garanzia, mentre era di diritto la molestia del condominio (OMISSIS) (apposizione di sbarra di chiusura), perchè contestava il diritto del locatore sull’area in questione e quindi affermava il proprio diritto di chiudere l’area; che in merito a questa molestia il locatore doveva prestare garanzia, che, non avendo ciò fatto, era inadempiente; che tale inadempimento, avendo provocato la perdita di oltre la metà della clientela, era un grave inadempimento; che non sussisteva il danno non patrimoniale.

Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione M. P..

Resiste con controricorso I.E., che ha anche presentato ricorso incidentale.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 1322 c.c. e art. 1362 c.c., e segg., artt. 1363, 1368 e 1371 c.c., a norma dell’art. 360 c.p.c., n. 3.

Assume il ricorrente che la sentenza impugnata, in violazione dei canoni ermeneutici fissati dall’art. 1362 c.c., e segg., ha ritenuto di poter desumere che il contratto di locazione, espressamente previsto per la palestra di mq. 280, si estendesse anche all’area scoperta antistante e che questa fosse stata locata per uso di parcheggio di autoveicoli.

Secondo il ricorrente, tale area, concessa in uso, non rientrava nell’oggetto della locazione, nè era data in uso esclusivo nè si specificava quale fosse l’uso.

2.1. Il motivo è infondato.

L’attività di ermeneutica contrattuale demandata al giudice di merito secondo il costante insegnamento di questa Corte regolatrice, segue, logicamente e cronologicamente, regole ben precise, dettate dall’art. 1362 c.c., e segg. (nel disattendere le quali il giudice si rende autore di violazione di norme di diritto, censurabile in sede di giudizio di legittimità, secondo un costante principio affermato già da Cass. 268/1969, e di recente ribadito, in motivazione, da Cass. 15814/2004), di guisa che primo ed assorbente criterio di interpretazione di qualsivoglia vicenda negoziale a struttura bilaterale deve ritenersi quello della ricostruzione delle volontà delle parti sì come emergente dal tenore letterale della scrittura.

Correttamente, dunque, il ricorrente richiama il principio secondo il quale criteri alternativi o sussidiar rispetto a quelli indicati dai ricordati art. 1362 c.c., e segg., possono essere invocati dal giudicante alla sola condizione che risulti conclamata l’impossibilità di pervenire ad un convincente risultato interpretativo percorrendo l’iter logico-funzionale da quelle norme postulato.

Chiarisce, difatti, Cass. 15371/2003 che i canoni legali di ermeneutica contrattuale sono governati da un principio di gerarchia interna, in forza del quale i canoni strettamente interpretativi prevalgono su quelli interpretativo-integrativi, e ne escludono la concreta operatività, quando l’applicazione degli stessi canoni strettamente interpretativi risulti da sola sufficiente a rendere palese la comune Intenzione delle parti stipulanti. Tale principio di diritto risulta, del tutto correttamente, temperato da quanto affermato nella sentenza n. 15150 del 2003 di questa Corte, secondo cui nell’interpretazione del contratto, il dato testuale, pur assumendo un rilievo fondamentale, non può essere ritenuto decisivo al fini della ricostruzione del contenuto dell’accordo, giacchè il significato delle dichiarazioni negoziali può ritenersi acquisito solo al termine del processo interpretativo, il quale non può arrestarsi alla ricognizione del tenore letterale delle parole, ma deve estendersi alla considerazione di tutti gli ulteriori elementi, testuali ed extratestuali, indicati dal legislatore, anche quando le espressioni appaiano di per sè “chiare” e non bisognose di approfondimenti interpretativi, dal momento che un’espressione prima facie chiara può non apparire più tale, se collegata ad altre espressioni contenute nella stessa dichiarazione o posta in relazione al comportamento complessivo delle parti (Cass. 09/06/2005, n. 12120).

2.2. Nella fattispecie la sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione dei detti principi.

Infatti ha effettuato l’interpretazione del contratto sulla base dei principi di cui all’art. 1362 c.c., comma 1, e art. 1363 c.c., interpretando letteralmente e nel loro complesso sia l’art. 2 che l’art. 6 del contratto di locazione, da dove emergeva che il M. concedeva in locazione “l’immobile sito in (OMISSIS), locale piano terra con passo carrabile d circa mq 280 con l’uso dell’area scoperta antistante” “che l’immobile dovrà essere destinato esclusivamente a palestra”; che “la conduttrice si obbliga ad eseguire a sue cure e spese tutti i lavori occorrenti a rendere l’immobile idoneo all’uso previsto dal presente contratto nonchè alla sistemazione ed alla manutenzione dell’area scoperta antistante il locale summenzionato…”.

La corte di merito ha ritenuto che da tanto risultava “palese che la comune intenzione dei contraenti la locazione circa l’uso dell’area scoperta antistante alla stessa palestra era appunto quello di consentire il parcheggio e/o la sosta dei veicoli dei clienti della stessa palestra”.

Solo a sostegno dell’individuazione della volontà della parti quale risultava dalla lettera del contratto e dalle lettura congiunta delle clausole, la sentenza impugnata ha fatto riferimento al titolo di proprietà del locatore (desumendone che questi aveva locato l’oggetto delineato dal suo titolo di acquisto che prevedeva l’uso esclusivo di questo spazio antistante la sua “consistenza immobiliare”) nonchè al regolamento condominiale.

Sempre in questa ottica di rafforzamento dell’interpretazione della volontà delle parti quali emergeva dalla lettera del contratto (e non ai fini della ricerca di una volontà contrattuale che era impossibile decifrare sulla base dei criteri di cui agli artt. 1362 e 1363 c.c.) il giudice di appello ha fatto riferimento all’ubicazione dei locali, alla natura dell’attività esercitata nei locali, al precedente uso e destinazione dei locali concessi in fitto.

2.3. Ne consegue che la sentenza impugnata non ha violato o erroneamente applicato gli invocati principi di diritto in tema di ermeneutica contrattuale.

Non essendo state violate le norme indicate, l’individuazione della volontà negoziale – che avendo ad oggetto una realtà fenomenica ed oggettiva, si risolve in un accertamento di fatto, istituzionalmente riservato al giudice di merito – è censurabile non già quando le ragioni addotte a sostegno sono diverse da quelle della parte, bensì allorchè esse sono insufficienti o inficiate da contraddittorietà logica o giuridica (Cass. 28.8.2001, n. 11289; Cass. 12.3.1994, n. 2415; Cass. 2.2.1996, n. 914; Cass. 25.2.1998, n. 3142).

Sennonchè nella fattispecie il ricorrente non muove censure a norma dell’art. 360 c.p.c., n. 5, alla motivazione adottata dalla sentenza impugnata in merito all’individuazione del bene oggetto della locazione, ma solo, come visto, ex art. 360 c.p.c., n. 3.

3. Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente lamenta l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

Assume il ricorrente che la sentenza impugnata mentre ha correttamente ritenuto che il comportamento del condominio di via (OMISSIS) (che occupò lo spazio antistante con il cantiere) costituiva una molestia di fatto, ha erroneamente ritenuto che il comportamento del condominio di (OMISSIS), che appose la sbarra e poi il cancello all’ingresso, concretizzasse una molestia di diritto, per il quale il conduttore doveva essere garantito dal locatore ex art. 1585 c.c., donde l’inadempimento di esso locatore (rimasto inerte) nella fattispecie.

Lamenta il ricorrente che la corte ha omesso di motivare in ordine al perchè dal materiale ed illecito comportamento del condominio di via Cavallino 115, che appose il cancello, possa trarsi il convincimento che questi intendeva contestare il diritto del locatore all’uso del piazzale, contrapponendovi il proprio diritto alla chiusura.

4.1. Il motivo è infondato.

La censura è stata prospettata sotto il profilo del vizio motivazionale dell’impugnata sentenza (art. 360 c.p.c., n. 5) e non sotto il profilo dell’errata applicazione dell’art. 1585 c.c., ex art. 360 c.p.c., n. 3 (nel qual caso sarebbe stato necessario un espresso quesito di diritto ex art. 366 bis c.p.c.).

In tema di ricorso per cassazione, mentre il vizio di falsa applicazione della legge si risolve in un giudizio sul fatto contemplato dalle norme di diritto positivo applicabili al caso specifico (con la correlata necessità che la sua denunzia debba avvenire mediante l’indicazione precisa dei punti della sentenza impugnata, che si assumono in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse, fornita dalla giurisprudenza di legittimità e/o dalla dottrina prevalente), il vizio relativo all’incongruità della motivazione comporta un giudizio sulla ricostruzione del fatto giuridicamente rilevante e sussiste solo qualora il percorso argomentativo adottato nella sentenza di merito presenti lacune ed incoerenze tali da impedire l’individuazione del criterio logico posto a fondamento della decisione, ragion per cui tra le due relative censure deducibili in sede di legittimità non vi possono essere giustapposizioni (Cass. 07/05/2007, n. 10295; Cass. 24/10/2007, n. 22348).

Quindi il vizio di motivazione di cui all’art. 360 cod. proc. civ., n. 5, può concernere soltanto una questione di fatto e mai di diritto.

4.2. Non è in discussione in questa sede il principio affermato dal giudice di merito secondo cui la molestia di diritto, dalla quale il conduttore ha diritto di essere garantito dal locatore, ai sensi dell’art. 1585 c.c., può essere anche realizzata dal comportamento del terzo volto a contraddire il diritto del conduttore al pieno godimento della cosa attraverso una menomazione materiale del bene che ne limiti il godimento e dimostri, al contempo, la volontà di contestare il diritto del locatore contrapponendovi un diritto proprio (Cass. 20/12/1391, n. 13774; Cass. n. 652/1973)).

4.3. Ciò che viene censurato è appunto la presunta carenza motivazionale nel ricostruire la volontà del condominio di contrapporre un proprio diritto al godimento del locatore.

Ritiene questa Corte che nel controllo in sede di legittimità della adeguatezza della motivazione del giudizio di fatto contenuto nella sentenza impugnata, i confini tra – da un lato -la debita verifica della indicazione da parte del giudice di merito di ragioni sufficienti, senza le quali la sentenza è invalida, e – dall’altro – il non ammissibile controllo della bontà e giustizia della decisione possono essere identificati tenendo presente che, in linea di principio, quando la motivazione lascia comprendere le ragioni della decisione, la sentenza è valida. Tale rilievo non esclude la necessità che dalla motivazione (alla luce del disposto dell’art. 360 c.p.c., n. 5, nel testo di cui alla novella del 1950) risulti il rispetto, nella soluzione della questione di fatto, dei relativi canoni metodologici, dall’ordinamento direttamente espressi o comunque da esso ricavabili. Deve rimanere fermo, però, che la verifica compiuta al riguardo può concernere la legittimità della base del convincimento espresso dal giudice di merito e non questo convincimento in se stesso, come tale incensurabile. E’ in questione, cioè, non la giustizia o meno della decisione, ma la presenza di difetti sintomatici di una possibile decisione ingiusta, che tali possono ritenersi solo se sussiste un’adeguata incidenza causale dell’errore oggetto di possibile rilievo in cassazione.

Nella fattispecie non è omessa, nè insufficiente nè contraddittoria la motivazione dell’impugnata sentenza che ha ritenuto che il condominio, attraverso l’attività materiale di chiusura della strada di accesso all’area, ha impedito il pieno godimento dell’area da parte del conduttore, contestando il diritto del locatore a godere di tale area ed affermando un proprio diritto alla chiusura.

5. Con il terzo ed il quarto motivo, trattati congiuntamente dal ricorrente, questi lamenta la violazione dell’art. 12 preleggi e degli artt. 1453 e 1455 c.c., nonchè l’insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto decisivo della controversia.

Assume la ricorrente che la sentenza impugnata ha erroneamente ritenuto grave l’inadempimento costituito dalla mancata garanzia da parte del locatore relativamente all’area scoperta. Secondo il ricorrente, a tutto concedere, la parte di contratto non adempiuta era minima, attenendo solo al non aver garantito l’uso dell’area di parcheggio per clienti, idonea per tre autovetture o 10 motocicli.

Secondo il ricorrente la sentenza impugnata ha violato il principio di proporzionalità di cui all’art. 1453 c.c., per il caso di inadempimento parziale, non tenendo conto della possibilità di supplire all’inadempimento parziale con rimedi alternativi, quale custodire i veicoli dei clienti in un garage pubblico, con riduzione del canone di quanto necessario al pagamento di tale garage. Lamenta il ricorrente che la sentenza impugnata non ha valutato adeguatamente il contratto di custodia stipulato dalla conduttrice con l’autorimessa D.G., esibito solo ai fini della domanda di riduzione del canone, mentre era utilizzato nella motivazione della sentenza come comportamento della conduttrice per limitare i danni.

6.1. Il motivo è infondato.

La sentenza impugnata ha correttamente applicato il principio secondo cui lo scioglimento del contratto per inadempimento – salvo che la risoluzione operi di diritto – consegue ad una pronuncia costitutiva, che presuppone da parte del Giudice la valutazione della non scarsa importanza dell’inadempimento stesso, avuto riguardo all’interesse dell’altra parte. Tale valutazione viene operata alla stregua di un duplice criterio, applicandosi in primo luogo un parametro oggettivo, attraverso la verifica che l’inadempimento abbia inciso in modo apprezzabile nell’economia complessiva del rapporto (in astratto, per la sua entità e, in concreto in relazione al pregiudizio effettivamente causato all’altro contraente), si da dar luogo ad uno squilibrio sensibile del sinallagma negoziale. Va completata, poi, l’indagine mediante la considerazione di eventuali elementi di carattere soggettivo, consistenti nel comportamento di entrambe le parti (come un atteggiamento incolpevole o una tempestiva riparazione, ad opera dell’una, un reciproco inadempimento o una protratta tolleranza dell’altra), che possano, in relazione alle particolarità del caso, attenuare il giudizio di gravità, nonostante la rilevanza della prestazione mancata o ritardata (Cass. 28/03/2006, n. 7083; Cass. 18/02/2008, n. 3954).

6.2. Va, altresì, rilevato che l’apprezzamento del giudice di merito sulla sussistenza di elementi comprovanti l’inadempimento e la sua gravità nel quadro dell’economia contrattuale, implicando la risoluzione di questioni di fatto, è insindacabile in Cassazione se immune da errori logici o giuridici; il giudice di merito non è, infatti, tenuto ad analizzare e discutere ogni singolo dato acquisito al processo e adempie all’obbligo della motivazione quando giustifica compiutamente la propria decisione in base alle risultanze probatorie che ritiene risolutive ai fini della statuizione adottata. (Cass. 05/04/2005, n. 7086).

6.3. Nella fattispecie la sentenza impugnata ha diffusamente motivato sulla gravità aggettiva dell’inadempimento da parte del locatore, basandosi su numerose testimonianze di clienti della palestra, che avevano abbandonato la stessa allorchè fu impossibile raggiungerla con i propri veicoli e per i disguidi conseguenti al mancato presidio dopo le ore 21 per potere accedere o uscire dall’area in questione, sia pure a piedi.

Con congrua motivazione, quindi, avendo la sentenza impugnata accertato che l’impossibilità di accesso con i veicoli all’area in questione aveva più che dimezzato gli iscritti alla palestra, ha ritenuto grave oggettivamente l’inadempimento in questione. La sentenza ha anche valutato il comportamento colpevole del locatore che, in luogo di prestare garanzia alla conduttrice, nel costituirsi in giudizio intentato contro di lui dal condominio, dichiarò che “era cessata la materia del contendere perchè già prima del ricorso era cessato l’uso a parcheggio del cortile”. Le censure mosse dalla ricorrente sul punto si risolvono in una diversa lettura delle risultanze processuali rispetto a quella effettuata dalla sentenza impugnata, che non può trovare ingresso in questa sede di sindacato di legittimità.

6.4. Manifestamente infondata è la censura secondo cui erroneamente la sentenza impugnata non ha tenuto conto ai fini della gravità dell’inadempimento, che lo stesso era ridotto nella sua gravità per il fatto che la conduttrice aveva stipulato altro contratto con un’autorimessa per la custodia dei veicoli.

Correttamente infatti la sentenza impugnata ha osservato che il contratto di custodia in questione aveva rilevanza ai soli fini dell’art. 1227 c.c., comma 2, e cioè di riduzione delle conseguenze dannose dell’inadempimento per effetto del comportamento diligente del creditore.

Ma tale inadempimento rimane tutto ascrivibile al comportamento del solo creditore e non trova eziologicamente alcun collegamento con un’attività colposa del creditore.

Invece ciò che va valutato, ai fini dell’art. 1455 c.c., è appunto la gravità dell’inadempimento e non del danno conseguente.

7. Con il quinto ed il sesto motivo, trattati congiuntamente, il ricorrente lamenta che la corte di appello ha omesso di replicare all’osservazioni dell’appellante sull’illegittimità di liquidare il danno imprevedibile consistente nel comportamento doloso del conduttore teso a non rilasciare il cespite nonostante la disdetta e la deduzione circa una perdita mensile 7 volte superiore al canone versato. Il ricorrente lamenta, quindi, la violazione degli artt. 112, 1223 e 1225 c.c..

8.1. Il motivo è inammissibile per una duplice ragione.

Anzitutto va osservato che, nonostante che la censura di cui al quinto motivo sia prospettata come vizio di omessa motivazione, poichè con essa si assume l’illegittimità di liquidazione del danno imprevedibile, in presenza delle osservazioni dell’appellante a cui non si era data risposta, essa integra un’ipotesi di violazione o errata applicazione di norma di diritto (art. 1225 c.c.) a norma dell’art. 360 c.p.c., n. 3.

Si è infatti già rilevato che, poichè il vizio di motivazione di cui all’art. 360 cod. proc. civ., n. 5, può concernere soltanto una questione di fatto e mai di diritto, il vizio di violazione o falsa applicazione di norma di diritto, ex art. 360 cod. proc. civ., n. 3, ricorre o non ricorre a prescindere dalla motivazione posta dal giudice a fondamento della decisione (“id est”: del processo di sussunzione), rilevando solo che, in relazione al fatto accertato, la norma non sia stata applicata quando doveva esserlo, ovvero che lo sia stata quando non si doveva applicarla, ovvero che sia stata male applicata, dovendo il ricorrente, in ogni caso, prospettare l’erronea interpretazione di una norma da parte del giudice che ha emesso la sentenza impugnata.

8.2. Sennonchè sia questa censura, così inquadrata, come quelle relative alle violazioni delle norme di diritto indicate nel sesto motivo, comportavano che i relativi motivi, a pena di inammissibilità, dovessero indicare il quesito di diritto che si sottoponeva alla corte, a norma dell’art. 366 bis. c.p.c..

Tale quesito nella fattispecie, manca, essendo sintetizzato solo il fatto controverso.

8.3. In ogni caso il motivo è inammissibile, in quanto in punto di quantificazione dei danni conseguenti all’inadempimento non vi è stata alcuna pronunzia nella sentenza impugnata, che costituisce solo una sentenza non definitiva sulla risoluzione per inadempimento del contratto di locazione, mentre è stata disposta ulteriore istruttoria relativamente alla quantificazione dei danni. Ciò comporta che le censure mosse dal ricorrente, relativamente alla liquidazione dei danni ed all’entità degli stessi non possono trovare ingresso in questa sede, non essendosi sul punto ancora pronunziato il giudice di appello.

9. Con il ricorso incidentale la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2059 c.c., in relazione all’art. 185 c.p., dell’art. 2043 c.c., degli artt. 2 e 32 Cost., nonchè la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2729 c.c., degli artt. 112, 115, 116 c.p., e, nonchè il vizio motivazionale relativamente al rigetto della domanda di risarcimento del danno non patrimoniale.

Assume la ricorrente che, pur in assenza di reato, aveva subito un danno non patrimoniale dall’inadempimento contrattuale consistente nelle umiliazioni, disagi e sofferenze e disillusioni di aspettative.

10.1. Il motivo è infondato e va rigettato.

La corte di appello ha accolto l’appello, rigettando la domanda quando al risarcimento del danno non patrimoniale o esistenziale.

Tale decisione è corretta.

Le S.U. di questa corte (Cass. 11/11/2008, n. 26972) hanno statuito che non è ammissibile nel nostro ordinamento la concepibilità d’un danno definito “esistenziale”, inteso quale la perdita del fare areddituale della persona. Una simile perdita, ove causata da un fatto illecito lesivo di un diritto della persona costituzionalmente garantito, costituisce nè più nè meno che un ordinario danno non patrimoniale, di per sè risarcibile ex art. 2059 c.c., e che non può essere liquidato separatamente sol perchè diversamente denominato. Quando, per contro, un pregiudizio del tipo definito in dottrina “esistenziale” sia causato da condotte che non siano lesive di specifici diritti della persona costituzionalmente garantiti, esso sarà irrisarcibile, giusta la limitazione di cui all’art. 2059 c.c..

Non sono meritevoli di tutela risarcitoria, invocata spesso a titolo di danno esistenziale, i pregiudizi consistenti in disagi, fastidi, disappunti, ansie ed in ogni altro tipo di insoddisfazione concernente gli aspetti più disparati della vita quotidiana che ciascuno conduce nel contesto sociale. Al di fuori dei casi determinati dalla legge ordinaria, solo la lesione di un diritto inviolabile della persona concretamente individuato è fonte di responsabilità risarcitoria non patrimoniale.

E’ vero che il danno non patrimoniale può derivare anche dall’inadempimento di una obbligazione contrattuale, ma esso è risarcibile: (a) nei casi espressamente previsti dalla legge; (b) quando l’inadempimento abbia leso in modo grave un diritto della persona tutelato dalla Costituzione.

10.2. Ne consegue che nella fattispecie, in mancanza della lesione di un valore della persona umana costituzionalmente garantito, le ansie ed i disagi e quant’altro assunto come derivante dall’inadempimento del locatore non costituiva danno non patrimoniale risarcibile.

11. In definitiva, vanno rigettati entrambi i ricorsi.

Stante la reciproca soccombenza vanno compensate tra le parti le spese di questo giudizio di cassazione.

P.Q.M.

Riunisce i ricorsi e li rigetta. Compensa tra le parti le spese di questo giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2010

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