Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1003 del 20/01/2014


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Civile Sent. Sez. U Num. 1003 Anno 2014
Presidente: LUCCIOLI MARIA GABRIELLA
Relatore: TRAVAGLINO GIACOMO

Data pubblicazione: 20/01/2014

SENTENZA

sul ricorso 5039-2013 proposto da:
CABIANCA ROSANNA, elettivamente domiciliata in ROMA,
2013

VIALE LIEGI

467

CARLO, che la rappresenta e difende, per delega in atti;

49,

presso lo studio dell’avvocato ARNULFO

– ricorrente contro

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI

DI VERONA,

PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE SUPREMA DI
CASSAZIONE;
– intimati –

avverso la sentenza n. 192/2012 del CONSIGLIO NAZIONALE
FORENSE, depositata il 27/12/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

TRAVAGLINO;
udito l’Avvocato Carlo ARNULFO;
udito il P.M. in persona dell’Avvocato Generale Dott.
PASQUALE PAOLO MARIA CICCOLO, che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

udienza del 24/09/2013 dal Consigliere Dott. GIACOMO

IN FATTO E IN DIRITTO
Nel maggio del 2012 il Consiglio dell’Ordine di Verona sospende in via
cautelare l’avv. Rosanna Cabianca, sottoposta alla misura custodiale degli
arresti domiciliari dal Gip della città veneta per i reati di cui agli artt. 378,
368, 480 c.p. e 12 comma 3 e 5 del D.Igs. n. 286 del 1998.
Vennero contestate alla Cabianca, tra l’altro, gravi condotte di
favoreggiamento della permanenza illegale nel territorio dello Stato e di

La misura (oggetto di ampia diffusione da parte degli organi di stampa e di
telecomunicazione locali) fu confermata dal tribunale del riesame di
Venezia.
Il 3 febbraio del 2012 il quotidiano “L’Arena” darà, ancora, notizia
dell’evasione dell’indagata dagli arresti domiciliari e della sua successiva
traduzione presso la Casa Circondariale di Montorio.
Il Consiglio nazionale Forense, investito del ricorso presentato dalla
Cabianca avverso la decisione cautelare, lo rigettò – previa declaratoria
della competenza del CDO di Verona rispetto a quello di Crotone, presso il
quale la Cabianca risultava iscritta – fondando la propria decisione, tra
l’altro, sulla estrema gravità delle numerose imputazioni elevate a carico
dell’istante, sulla reiterazione quinquennale delle condotte criminose, sul
forte allarme sociale suscitato nella collettività, sul considerevole clamore
della notizia suscitato nel Foro.
La sentenza della corte territoriale è stata impugnata da Rosanna Cabianca
con ricorso per cassazione sorretto da un unico motivo di censura, con il
quale si lamenta una pretesa omissione di motivazione in ordine alla
eventuale incompatibilità dell’addebito con l’esercizio della professione, ai
sensi dell’art. 43 comma 3 del RDL n. 1578/1933.
La censura è manifestamente infondata, avendo l’organo disciplinare
esaurientemente e convincentemente motivato il proprio decisum alla luce
della ritenuta ininfluenza di un mancato aggiornamento legislativo della
disposizione in parola alle nuove norme penalistiche e
processualpenalistiche rispetto alle finalità cautelari sue proprie,
consistenti nella incompatibilità (quale quella del caso di specie)
dell’esercizio pro tempore della professione forense per un avvocato
sottoposto a misure custodiali domiciliari o addirittura carcerarie.
1

conseguente sfruttamento di cittadini extracomunitari.

Il ricorso è pertanto rigettato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, li 24.9.2013

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