Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1003 del 17/01/2020

Cassazione civile sez. VI, 17/01/2020, (ud. 25/09/2019, dep. 17/01/2020), n.1003

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al numero 16799 del ruolo generale dell’anno

2018, proposto da:

R.S. (C.F.: (OMISSIS))

FALL (OMISSIS) (C.F.: (OMISSIS))

rappresentati e difesi dall’avvocato Michele Idolo Casale (C.F.:

CSL MHL 55E22 H592F)

-ricorrenti-

nei confronti di:

B.R. (C.F.: (OMISSIS)) rappresentato e difeso

dall’avvocato Antonio Roca (C.F.: RCO NTN 66H26 A509U)

-controricorrente-

per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Brescia n.

1549/2017, depositata in data 17 novembre 2017;

udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in

data 25 settembre 2019 dal consigliere Augusto Tatangelo.

Fatto

RILEVATO

che:

Gli eredi di R.L. ( R.A., R.C. e S., nonchè (OMISSIS) Fall) hanno agito in giudizio nei confronti di B.R. e della Cosmo S.r.l. per ottenere la dichiarazione di simulazione o inefficacia, ai sensi dell’art. 2901 c.c., di un atto di compravendita immobiliare intercorso tra i convenuti.

L’azione revocatoria è stata accolta dal Tribunale di Brescia. Su gravame del B. e della Cosmo S.r.l., la Corte di Appello di Brescia ha annullato la decisione di primo grado, per la nullità della notificazione dell’atto introduttivo alla Cosmo S.r.l., rimettendo la causa al primo giudice, ai sensi dell’art. 354 c.p.c., ed ha condannato gli appellati a pagare le spese del doppio grado di giudizio in favore dei due appellanti. Ricorrono S. Romano e (OMISSIS) Fall sulla base di due motivi.

Resiste con controricorso il B..

E’ stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375,376 e 380 bis c.p.c., in quanto il relatore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichiarato in parte manifestamente fondato e in parte manifestamente infondato.

E’ stata quindi fissata con decreto l’adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l’indicazione della proposta.

Il controricorrente B. ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 2.

Il Collegio ha disposto che sia redatta motivazione in forma semplificata.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia “Violazione o falsa applicazione degli artt. 91,92 e 97 c.p.c., ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione all’art. 354 c.p.c.”.

Il motivo è in parte manifestamente infondato ed in parte inammissibile.

La decisione impugnata, nella parte in cui ha condannato gli attori al pagamento spese del doppio grado di giudizio, in quanto esclusivamente a questi ultimi doveva attribuirsi l’irregolarità (vizio della notificazione dell’atto introduttivo del giudizio di primo grado) che aveva determinato la nullità dell’intero procedimento di primo grado, risulta pienamente conforme all’indirizzo di questa Corte (che il ricorso non contiene argomentazioni tali da indurre a rivedere), secondo cui “il giudice di appello, qualora annulli la sentenza impugnata per difetto di contraddittorio ai sensi dell’art. 354 c.p.c., deve provvedere in ordine alle spese del processo di appello; inoltre, qualora ritenga di avere sufficienti elementi per stabilire a quali delle parti debba essere attribuita l’irregolarità che ha dato luogo alla rimessione della causa al primo giudice, può provvedere anche sulle spese del giudizio di primo grado, senza necessità di rimettere la relativa decisione al giudice nuovamente investito della causa” (cfr. Cass., Sez. 2, Sentenza n. 2344 del 12/06/1975, Rv. 376195 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 5504 del 08/05/1992, Rv. 477172 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 11441 del 12/11/1998, Rv. 520666 – 01; Sez. 2, Sentenza n. 11668 del 05/09/2000, Rv. 539978 – 01; Sez. 2, Sentenza n. 6762 del 05/05/2003, Rv. 562602 – 01; Sez. 2, Sentenza n. 16765 del 16/07/2010, Rv. 614173 – 01; Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 14495 del 09/06/2017, Rv. 644620 – 01).

Poichè, sulla base dei principi di diritto sopra richiamati, la regolamentazione delle spese va effettuata sulla base del principio di soccombenza di cui all’art. 91 c.p.c., e a tal fine va individuata la parte cui è attribuibile l’irregolarità che ha dato luogo alla nullità del giudizio di primo grado (cioè, nella specie, gli attori, trattandosi di nullità dell’atto di notificazione dell’atto di citazione introduttivo), risultano del tutto inconfe-renti sia le argomentazioni dei ricorrenti in ordine alla soccombenza sul merito della domanda (peraltro di fatto superate dall’annullamento della relativa decisione), sia quelle sulla eventuale sussistenza di motivi idonei a giustificare la compensazione delle spese, trattandosi dell’esercizio di potere discrezionale del giudice del merito non sindacabile in sede di legittimità, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l’eventualità di una compensazione, non può essere censurata in cassazione, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione (cfr. Cass., Sez. U, Sentenza n. 14989 del 15/07/2005, Rv. 582306 – 01; conf., in precedenza: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 851 del 01/03/1977, Rv. 384463 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 1898 del 11/02/2002, Rv. 552178 – 01; Sez. L, Sentenza n. 10861 del 24/07/2002, Rv. 556171 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 17692 del 28/11/2003, Rv. 572524 – 01; successivamente: Sez. 3, Sentenza n. 22541 del 20/10/2006, Rv. 592581 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 28492 del 22/12/2005, Rv. 585748 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 7607 del 31/03/2006, Rv. 590664 – 01).

2. Con il secondo motivo si denunzia “Violazione o falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., ex art. 360 c.p.c., n 3, in relazione all’art. 291 c.p.c.”.

I ricorrenti deducono che sarebbe illegittima la loro condanna al pagamento delle spese del giudizio di primo grado anche in favore della Cosmo S.r.l., che nel suddetto grado non si era affatto costituita.

Il motivo è manifestamente fondato.

E’ infatti evidente che la parte che non ha partecipato ad un grado di giudizio (in quanto contumace, volontaria o involontaria che sia la sua mancata costituzione) non ha affrontato le spese legali in riferimento a detto grado di giudizio e dunque non può essere destinataria della condanna della controparte al rimborso di dette inesistenti spese (cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 16786 del 26/06/2018, Rv. 649548 – 01: “la statuizione con la quale il giudice liquidi, in favore della parte vittoriosa in appello, le spese processuali del primo grado di giudizio, nel quale la stessa era rimasta contumace, va cassata senza rinvio, in applicazione dell’art. 382 c.p.c., comma 3, in quanto, pur essendo espressione di un potere officioso del giudice, la condanna alle spese in favore della parte vittoriosa che non si sia difesa e non abbia, quindi, sopportato il corrispondente carico non può essere disposta ed è assimilabile ad una pronuncia resa in mancanza del suddetto potere”; conf., ex multis: Cass., Sez. L, Sentenza n. 5897 del 09/11/1982, Rv. 423657 – 01; Sez. L, Sentenza n. 5897 del 09/11/1982, Rv. 423657 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 9419 del 25/09/1997, Rv. 508243 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 43 del 07/01/1999, Rv. 522018 – 01; Sez. 2, Sentenza n. 17432 del 19/08/2011, Rv. 619035 – 01; Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 12195 del 18/05/2018, Rv. 648485 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 16174 del 19/06/2018, Rv. 649432 – 01).

La sentenza impugnata va di conseguenza cassata senza rinvio, nella parte in cui ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese del primo grado del giudizio in favore della società Cosmo S.r.l..

3. E’ rigettato il primo motivo del ricorso, mentre è accolto il secondo.

La sentenza impugnata è cassata in relazione al solo motivo accolto (cioè nella parte in cui ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese del primo grado del giudizio in favore della società Cosmo S.r.l.), senza rinvio.

Poichè il secondo motivo del ricorso riguarda esclusivamente la Cosmo S.r.l., mentre il primo motivo riguarda entrambi gli intimati, i ricorrenti restano integralmente soccombenti nei confronti del B. (in relazione al primo motivo) ma sono parzialmente e reciprocamente soccombenti nei confronti di Cosmo S.r.l. (soccombenti in relazione al primo motivo e vittoriosi in relazione al secondo motivo).

Per le spese del giudizio di cassazione si provvede pertanto come segue: a) nei rapporti tra i ricorrenti e B., sulla base del principio della soccombenza (liquidazione come in dispositivo, con distrazione in favore dell’avvocato Antonio Roca, che ha reso la dichiarazione prescritta dall’art. 93 c.p.c.); b) nei rapporti tra i ricorrenti e la Cosmo S.r.l., integrale compensazione, per la reciproca parziale soccombenza.

PQM

La Corte:

rigetta il primo motivo del ricorso, accoglie il secondo e, di conseguenza, cassa la sentenza impugnata in relazione al solo motivo accolto (nella parte in cui ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese del primo grado del giudizio in favore della società Cosmo S.r.l.), senza rinvio;

condanna i ricorrenti a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente B., liquidandole in complessivi Euro 3.200,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, spese generali ed accessori di legge, con distrazione in favore dell’avvocato Antonio Roca;

– dichiara integralmente compensate le spese del giudizio di legittimità, nei rapporti tra i ricorrenti e la Cosmo S.r.l..

Così deciso in Roma, il 25 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2020

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