Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1003 del 17/01/2018


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 1003 Anno 2018
Presidente: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI
Relatore: NONNO GIACOMO MARIA

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3009/2013 R.G. proposto da
Franco Vago s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Marco Turci e dall’avv. Alessandro Fruscione, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo, in
Roma, via G. Vico n. 22, giusta procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrente – controricorrente al ricorso incidentale

contro
Agenzia delle dogane e dei monopoli, in persona del Direttore pro
tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato,
presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
– controricorrente – ricorrente incidentale

e nei confronti di
L.Q.M. s.r.I., in persona del legale rappresentante pro tempore;

intimata

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana, sezione staccata di Livorno, n. 137/23/12, depositata il 5 giugno
2012.

Co s. est.
Nonno

G. .

»

Data pubblicazione: 17/01/2018

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 ottobre 2017
dal Consigliere Giacomo Maria Nonno;

FATTI DI CAUSA

1. Con ricorso per cassazione, affidato a sei motivi, notificato

Vago s.p.a. impugnava la sentenza della CTR della Toscana, sezione
staccata di Livorno, n. 137/23/12 del 05/06/2012, confermativa della
sentenza della CTP di Livorno n. 120/06/2010 che aveva rigettato l’impugnazione avverso l’avviso di rettifica o revisione di accertamento n.
10271/2009 emesso dall’Agenzia delle dogane e relativo alla dichiarazione doganale IM4 n. 8351 Y del 10/04/2006, concernente l’imposta
IVA.
1.1. Nell’accertamento impugnato i funzionari della dogana di Livorno contestavano l’utilizzo meramente virtuale ed a puri fini contabili
del deposito fiscale ex art. 50 bis del d.l. 30 agosto 1993, n. 331, conv.
con modif. nella I. 29 ottobre 1993, n. 427 con riferimento alle merci
extra UE importate attraverso i varchi doganali e invitavano il contribuente Franco Vago s.p.a., in solido con l’importatore L.Q.M. s.r.l. e
con il CAD L’Ancora s.r.I., a corrispondere la somma di euro 7.878,40
a titolo di IVA all’importazione evasa, oltre interessi di mora e spese di
notificazione.

2. La CTR della Toscana evidenziava che la normativa sui depositi
fiscali consentiva il loro utilizzo, con conseguente non assoggettamento
delle merci depositate ad imposta, liquidata solo all’atto dell’estrazione
e purché la merce fosse destinata al consumo nel territorio dello Stato,
a condizione che le merci medesime fossero materialmente – e non
solo virtualmente – introdotte nei magazzini fiscali e, quindi, da essi
estratte con la procedura prevista. Poiché tale introduzione non vi era

2

. est.
. Nonno

all’Agenzia delle dogane e dei monopoli e alla L.Q.M. s.r.I., la Franco

stata per stessa ammissione della società contribuente, limitatasi a sostenere la sufficienza dell’introduzione virtuale delle merci, l’appello
doveva essere disatteso, non essendoci dubbi interpretativi tali da giustificare il rinvio pregiudiziale ex art. 234 del Trattato UE.
2.1. Si evidenziava, inoltre, la possibilità per il giudice di merito di

se diverso è il regime di responsabilità in campo di illecito penale rispetto a quello dell’illecito tributario, nonché la circostanza che l’autofatturazione non era strumento di pagamento dell’imposta, ma mero
adempimento formale e nel caso di specie la società contribuente non
aveva dato prova di avere effettivamente assolto l’imposta.
2.2. La sentenza della CTP veniva, pertanto, integralmente confermata, anche nella parte relativa alle sanzioni, conformi a norma e dovute in ragione della violazione della normativa.

3. L’Agenzia delle dogane resisteva con controricorso, proponendo
altresì ricorso incidentale affidato a due motivi.

4. Entrambe le parti depositavano memorie difensive.

RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo la Franco Vago s.p.a. denuncia la violazione
degli artt. 50 bis, comma 4, del d.l. n. 331 del 1993, conv. con modif.
nella I. n. 427 del 1993, e/o 2, 3, 4 del d.m. 20 ottobre 1997, n. 419,
16, comma 5 bis, del d.l. 29 novembre 2008, n. 185, conv. nella I. 28
gennaio 2009, n. 2, 16 della direttiva n. 1977/388/CEE del Consiglio
del 17 maggio 1977 (Sesta Direttiva IVA), 157 della direttiva n.
2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006, in relazione all’art.
360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., asserendo l’inesistenza di un
obbligo di introduzione fisica delle merci nel deposito fiscale, essendo
l’esenzione ricollegata alla destinazione doganale delle merci.
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Con est.
G.M. onno

trarre elementi di prova dalla sentenza di patteggiamento penale anche

2. Con il secondo motivo si lamenta la violazione degli artt. 2 e 10
della direttiva n. 1977/388/CEE, 2 della direttiva n. 2006/112/CE, 2
del regolamento del Consiglio n. 1553/1989 del 25 maggio 1989, 1,
17, 19,23, 25, 60, 67 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, 6, comma 9

comma, n. 3, cod. proc. civ., per aver la CTR erroneamente escluso
efficacia all’autofatturazione e al meccanismo dell’inversione contabile,
realizzando, in lesione del principio di neutralità dell’IVA, una duplicazione di imposta.

3. Con il terzo motivo si denuncia la violazione degli artt. 50 bis,
comma 8, del d.l. n. 331 del 1993, conv. con modif. nella I. n. 427 del
1993, 3 e 4 del d.m. n. 419 del 1997 e 115 cod. proc. civ., in relazione
all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per aver ritenuto la
Franco Vago s.p.a. responsabile in solido con l’importatore.

4. Con il quarto motivo si censura insufficiente motivazione circa
un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360,
primo comma, n. 5, cod. proc. civ., con riguardo alla natura e al contenuto della sentenza penale di patteggiamento n. 868 del 2008 del
Tribunale di Firenze in ordine all’avvenuto assolvimento dell’imposta
asseritamente evasa.

5. Con il quinto motivo si lamenta la violazione dell’art. 11 del d.lgs.
8 novembre 1990, n. 374, in relazione all’art. 360, primo comma, n.
3, cod. proc. civ., per avere la CTR ritenuto legittimo l’impiego, da parte
dell’Agenzia delle dogane, del procedimento di revisione previsto dalla
disposizione citata per il recupero dell’imposta per errato utilizzo del
deposito fiscale.

4

Con1 est.
G.M. Nonno

bis, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, in relazione all’art. 360, primo

6. Con il sesto motivo viene denunciata la nullità della sentenza per
ultrapetizione ai sensi dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art.
360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per aver statuito sulla legittimità delle sanzioni ancorché estranee all’oggetto del giudizio.

267 TFUE in ordine al regime del deposito IVA e alla rilevanza e legittimità, ai fini dell’assolvimento dell’IVA all’importazione, dell’autofatturazione e del sistema cd. del reverse charge.

8. Con il primo motivo di ricorso incidentale, l’Agenzia delle dogane
denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.,
la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., anche con riferimento agli
artt. 2909 cod. civ. e 324 cod. proc. civ., per aver omesso la CTR di
pronunziare sull’eccezione di inammissibilità dell’intervento della
Franco Vago s.p.a. nel giudizio promosso dalla L.Q.M. s.r.I., senza tenere conto del già avvenuto rigetto dell’autonoma impugnazione della
prima, statuito con la sentenza della CTP di Livorno n. 123/6/10 passata in giudicato.

9. Con il secondo motivo di ricorso incidentale, la controricorrente
reitera, ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per violazione
degli artt. 14, 18 e 21, comma 1, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, tale
ultima censura, evidenziando che la Franco Vago s.p.a. avrebbe dovuto
impugnare nei termini la menzionata sentenza, di cui era destinataria.

10. Va pregiudizialmente evidenziato che con la memoria del
12/10/2017 la ricorrente ha depositato copia del provvedimento di annullamento in autotutela dell’avviso di rettifica dell’accertamento per
cui è controversia con specifico riferimento all’imposta e che nel presente procedimento, nonostante un erroneo riferimento da parte della
5

Con . est.
G.M Nonno

7. Infine, la ricorrente formula istanza di rinvio pregiudiziale ex art.

CTR, non si verte in alcun modo in materia di sanzioni, come evidenziato dalla stessa Franco Vago s.p.a.
10.1. Orbene, è noto che «la causa di estinzione de/giudizio prevista dall’art. 46 del d.lgs. n. 546 del 1992, per cessazione della materia
del contendere, in conseguenza dell’annullamento in via di autotutela

lità del ricorso per cassazione e va dichiarata con sentenza che operi
alla stregua di cassazione senza rinvio, in quanto l’avvenuta composizione della controversia, per il venir meno di ragioni di contrasto fra le
parti, impone la rimozione delle sentenze emesse non più attuali, perché inidonee a regolare il rapporto fra le parti» (così, da ultimo, Cass.
18/04/2017, n. 9753; in senso conf. Cass. 23/09/2011, n. 19533).
10.2. Ne consegue che, in via preliminare rispetto anche all’esame
dei motivi di ricorso incidentale proposti dall’Agenzia delle dogane, va
dichiarata la cessazione della materia del contendere e la sentenza impugnata va cassata senza rinvio, con assorbimento di ogni ulteriore
censura.

11. Stante l’esito della controversia nonché la sopravvenuta giurisprudenza della CGUE in materia le spese processuali dell’intero giudizio possono essere compensate tra le parti.

P.Q.M.

La Corte cassa senza rinvio la sentenza impugnata per cessazione della
materia del contendere; compensa le spese processuali dell’intero giudizio
Così deciso in Roma il 24/10/2017.

Il Presidente

dell’atto recante la pretesa fiscale, prevale sulle cause di inammissibi-

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