Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1003 del 17/01/2011

Cassazione civile sez. trib., 17/01/2011, (ud. 14/12/2010, dep. 17/01/2011), n.1003

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – rel. est. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

D.M. Edilizia s.r.l. con sede in (OMISSIS), in persona del

liquidatore

sig.ra D.G.L., rappresentata e difesa per procura in

calce al ricorso dall’Avvocato Di Baldassarre Vincenzo, elettivamente

domiciliata presso lo studio dell’Avvocato Alessandra Mattioli in

Roma, via Ofanto n. 18.

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

cui domicilia in Roma, via dei Portoghesi n. 12.

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 74/1/06 della Commissione tributaria regionale

dell’Abruzzo, Sezione distaccata di Pescara, depositata il 7 luglio

2006;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14 dicembre 2010 dal consigliere relatore dott. Mario Bertuzzi;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del dott. Tommaso

Basile.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il Collegio:

letto il ricorso proposto dalla s.r.l. D.M. Edilizia per la cassazione della sentenza n. 74/1/06 del 7.7.2006 della Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo. Sezione distaccata di Pescara, che, riforma della pronuncia di primo grado, aveva respinto il suo ricorso per l’annullamento di un avviso di rettifica che, sulla base di un processo verbale della Guardia di Finanza nonchè di indagini svolte sui conti correnti bancari della società, le aveva contestato, ai fini iva, l’omessa registrazione di corrispettivi per l’anno 1997;

letto il controricorso dell’Agenzia delle Entrate;

vista la relazione redatta ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ. dal consigliere delegato Dott. Mario Bertuzzi, che ha così concluso:

“il primo motivo di ricorso, che denunzia Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia ex art. 360 c.p.c., n. 5 nella parte in cui il giudice ritiene che il contribuente non ha fornito riscontri atti ad escludere l’imponibilità delle operazioni contestate appare inammissibile per genericità, non indicando il ricorso quali elementi di fatto concreti astrattamente comprovanti la riconducibilità delle movimentazioni bancarie alle operazioni debitamente registrate dalla società sono stati colpevolmente ignorati dal giudice di merito, richiamando genericamente dichiarazioni rese nel processo verbale, che nemmeno vengono riprodotte; – ” il secondo, terzo e quarto motivo di ricorso, che deducono tutti vizi di violazione e falsa applicazione di legge, sono inammissibili in quanto non si concludono con la formulazione di un quesito di diritto, così come richiesto dall’art. 366 bis cod. proc. civ., applicabile nel caso di specie, essendo stata la sentenza impugnata depositata dopo il 2 marzo 2006 (D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 27, comma 2)”;

rilevato che la relazione è stata regolarmente comunicata al Procuratore Generale, che non ha svolto controsservazioni, e notificata alle parti: ritenuto che le argomentazioni e la conclusione della relazione meritano di essere interamente condivise, apparendo rispondenti a quanto risulta dall’esame degli atti di causa, che alla disposizione di cui all’art. 366 bis cod. proc. civ. nonchè all’orientamento di questa Corte secondo cui il ricorso per cassazione che, sotto il profilo del vizio di omessa o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, denunci l’omessa o l’erronea valutazione delle risultanze istruttorie ha l’onere di indicare specificamente, in osservanza del principio di autosufficienza, il contenuto degli elementi asseritamene trascurati dal giudice a quo nella ricostruzione e valutazione dei fatti (Cass. n. 14767 del 2007; Cass. n. 12362 del 2006; Cass. n. 2527 del 2003):

che, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile, con condanna della società ricorrente, per il principio di soccombenza, al pagamento delle spese di giudizio, come liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in complessivi Euro 3.100, di cui Euro 100 per esborsi, oltre spese generali e contributi di legge.

Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2011

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