Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10029 del 28/05/2020

Cassazione civile sez. VI, 28/05/2020, (ud. 12/12/2019, dep. 28/05/2020), n.10029

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – rel. Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25508-2018 proposto da:

A.A., nella qualità di Procuratore Speciale di

B.A., O.C., H.I.A., S.M.,

L.V., L.G., L.E., elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE PAVESE 173, presso lo studio dell’avvocato FEDERICA

PIZZI, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

SOCIETA’ REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI, in persona del Presidente pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTE ASOLONE 8,

presso lo studio dell’avvocato MILENA LIUZZI, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato GIOVANNI GAZZOLA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1031/2018 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 30/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ENZO

VINCENTI.

Fatto

RITENUTO

che, con ricorso affidato a sei motivi, A.A., in qualità di procuratore speciale di B.A., O.C., H.I.A., S.M., L.V., L.G. ed L.E., ha impugnato la sentenza della Corte d’appello di Torino, resa pubblica in data 30 maggio 2018, che ne dichiarava inammissibile l’appello principale interposto avverso la decisione del Tribunale della medesima Città, il quale, a sua volta, su opposizione della Società Reale Mutua Assicurazioni, aveva revocato il decreto ingiuntivo n. 3327/14 emesso in favore dell’ A., nella predetta qualità, per l’importo di Euro 800.000,00;

che la Corte d’appello di Torino, per quanto in questa sede ancora rileva, specificatamente osservava: a) andava prioritariamente esaminato l’appello incidentale della Compagnia assicuratrice che, seppur condizionato, conteneva eccezione rilevabile d’ufficio; b) era inammissibile l’appello interposto da A.A. avverso la sentenza del Tribunale di Torino per difetto di potere di rappresentanza sostanziale e processuale poichè, una volta qualificato il rapporto sostanziale intercorrente tra ciascun procuratore, A.A. e G.A., con le parti rappresentate come contratto di mandato con rappresentanza ex art. 1703 e ss., e dimostrata la nomina di mandatario con rappresentanza di G.A. – avvenuta nel corso del giudizio di primo grado – non solo dal fatto che tale mandato non fosse stato contestato tra i due procuratori, ma anche indirettamente provato dalla traduzione giurata versata in atti, nonchè il mancato conferimento al G. del potere di nominare altri mandatari o di confermare precedenti mandati eventualmente in essere o di trasferire il mandato, ne seguiva che: – il conferimento del mandato sostanziale in favore dell’Avv. G. aveva comportato la revoca tacita del mandato a suo tempo conferito ad A.; – l’Avv. G. non poteva nè manifestare la volontà di confermare il mandato rilasciato ad A., nè conferirne un nuovo ed ulteriore, avendo, al più, la dichiarazione di “ratifica” aver voluto ratificare quanto sino a quel momento compiuto da A.; c) era inapplicabile la sanatoria prevista all’art. 182 c.p.c., in quanto, atteso che il potere di rappresentanza sostanziale era stato implicitamente revocato in capo ad A. e contestualmente conferito all’Avv. G., quest’ultimo, non avendo proposto appello avverso la sentenza di primo grado, aveva reso superflua qualsiasi sanatoria, non potendo quest’ultima elidere il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado per già avvenuto decorso del tetinine di cui all’art. 327 c.p.c.;

che resiste con controricorso la Società reale Mutua di assicurazioni;

che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio, in prossimità della quale parte ricorrente ha depositato memoria;

che il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione in forma semplificata.

Diritto

CONSIDERATO

che:

a) con il primo mezzo è denunciata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione degli artt. 325,333,334 c.p.c., per non aver la Corte territoriale rilevato la tardività dell’appello incidentale condizionato interposto dalla Reale Mutua di Assicurazioni avverso la sentenza del Tribunale di Torino e, pertanto, dichiaratone l’inammissibilità in quanto avente ad oggetto un capo autonomo della sentenza, con la conseguenza che non avrebbe comunque potuto rilevare alcun difetto di rappresentanza per essersi sul punto formatosi un giudicato esplicito;

a.1) il motivo è inammissibile per difetto di specificità e di localizzazione, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, non avendo il ricorrente dato contezza alcuna delle circostanze puntuali relative alla asserita tardività dell’appello incidentale della Società Reale Mutua Assicurazione, nè fornito idonea localizzazione degli atti processuali a tal fine rilevanti, considerato, altresì, che ciò si rendeva ancor più necessario in quanto nella sentenza impugnata non vi è cenno alcuno ad una tardiva proposizione dell’appello incidentale, nè ad eccezione di tal natura proposta dall’appellante principale.

Ciò anche a prescindere dall’ulteriore rilievo (anche di per sè assorbente) che il motivo non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata, che fonda la declaratoria di inammissibilità dell’appello in riferimento proprio ad una sua invalida proposizione (per difetto di rappresentanza sostanziale e processuale dell’ A.) e, dunque, per vizio, rilevabile d’ufficio, inerente allo stesso procedimento di secondo grado, non mettendo in discussione quanto accertato dal giudice di primo grado in relazione alla sussistenza, in tale giudizio, di un potere di rappresentanza sostanziale e processuale in capo all’ A..

b) con il secondo mezzo è dedotta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 182 c.p.c., e art. 350 c.p.c., comma 2, nonchè dell’art. 24 Cost., per aver erroneamente il giudice del gravame, in accoglimento dell’appello incidentale e nonostante il rilevato difetto di rappresentanza, ritenuto l’inidoneità della sanatoria ex art. 182 c.p.c., ad eludere il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, anzichè concedere i termini per sanare il vizio, con effetti ex tunc, senza il limite delle preclusioni derivanti dalle decadenze processuali;

b.1) il motivo è, ad avviso del Collegio, ammissibile – in quanto la doglianza è comunque prospettata, nella sostanza, in modo riconducibile ad un vizio di error in procedendo e nel rispetto dei principi di specificità e localizzazione processuale (art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 6), -, nonchè manifestamente fondato;

è principio consolidato che l’art. 182 c.p.c., comma 2, nella formulazione introdotta dalla L. n. 69 del 2009, art. 46, comma 2, secondo cui il giudice che accerti un difetto di rappresentanza, assistenza o autorizzazione è tenuto a promuovere la sanatoria, assegnando un termine alla parte che non vi abbia provveduto di sua iniziativa, con effetti ex tunc, senza il limite delle preclusioni derivanti dalle decadenze processuali (tra le molte, Cass. n. 10885/2018) -, trova applicazione anche nel grado di appello (Cass. n. 19663/2016 e Cass. n. 6041/2018);

la Corte territoriale, dunque, rilevato il difetto di rappresentanza in capo al procuratore speciale A., che aveva proposto gravame tempestivo, avrebbe dovuto provvedere a concedere termine alla spessa parte appellante per provvedere alla sanatoria di detto difetto, senza che potesse comportare una decadenza dall’impugnazione;

c) con il terzo mezzo è prospettata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione degli artt. 1724, 1716 e 1729 c.c., per aver erroneamente la Corte torinese qualificato il rapporto sostanziale come mandato, anzichè disciplinarlo secondo le norme sulla rappresentanza di cui al libro IV, titolo II c.c. e, comunque, per aver ritenuto essere intervenuta, tramite mandato all’avv. G., la revoca del mandato dell’ A., quando, non solo nessuna comunicazione dell’intervenuta revoca è stata fatta a quest’ultimo, ma in sede di intervento volontario adesivo vi era una manifestazione esplicita di volontà di non revocare il precedente mandato;

d) con il quarto mezzo è denunciata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 1717 c.c., per aver la Corte di merito errato nel ritenere che il mandatario può farsi sostituire per i singoli atti anche in difetto di espressa autorizzazione e non anche stipulate ulteriori contratti di mandato;

e) con il quinto mezzo è dedotta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., per aver la Corte territoriale posto a fondamento della propria decisione come pacifico un fatto specificatamente contestato dalla società appellata relativo all’esistenza di una valida procura in capo all’Avv. G.;

f) con il sesto mezzo è prospettata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio relativo alla validità delle procure conferite all’Avv. G. ed all’intervento dallo stesso spiegato;

c1.d1.e1.f1) l’esame dei motivi dal terzo al sesto è assorbito dall’accoglimento del secondo motivo di ricorso;

va, dunque, dichiarato inammissibile il primo motivo di ricorso, accolto il secondo motivo e dichiarati assorbiti i restanti;

la sentenza deve essere cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte di appello di Torino, in diversa composizione, che dovrà provvedere in conformità al principio sopra enunciato;

al giudice di rinvio è rimessa anche la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

dichiara inammissibile il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo motivo e dichiara assorbiti i restanti motivi;

cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte di appello di Torino, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della VI-3 Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 12 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 maggio 2020

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