Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10029 del 24/04/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 10029 Anno 2013
Presidente: SETTIMJ GIOVANNI
Relatore: PICCIALLI LUIGI

ORDINANZA
sul ricorso 25729-2011 proposto da:
SALETTI LUCIANA SLTLCN33T55A461T, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA FILIPPO NICOLAI 16, presso lo studio
dell’avvocato CONTI PIERO, che la rappresenta e difende, giusta
procura a margine del ricorso;
– ricorrente contro

IMBASTARI MASSIMO, elettivamente domiciliato in ROMA,
CIRCONVALLAZIONE CLODIA 82, presso lo studio dell’avvocato
PENNISI SEBASTIANO, che lo rappresenta e difende, giusta delega
in calce al ricorso notificato;
– controricorrente –

Data pubblicazione: 24/04/2013

nonchè contro
SISSIAN MARTE;

– intimata avverso la sentenza n. 46/2011 della CORTE D’APPELLO di ROMA

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
19/03/2013 dal Consigliere Relatore Dott. LUIGI PICCIALLI;
udito per il controricorrente l’Avvocato Pennisi Sebastiano che si
riporta agli scritti.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott.
COSTANTINO FUCCI che nulla osserva che si riporta alla relazione
scritta.

Ric. 2011 n. 25729 sez. M2 – ud. 19-03-2013
-2-

del 26.11.2010, depositata l’11/01/2011;

r.g. 25729.11

FATTO E DIRITTO
Si riporta di seguito le relazione preliminare ex ar. 380 bis c.p.c.
“Con la sentenza in oggetto la Corte d’Appello di Roma ha dichiarato nulla, rimettendo la
causa al primo giudice, quella n. 44299/93 del Tribunale in sede, che aveva definito un

Imbastari,Luciana Saletti e Marie Sissian,accogliendo la domanda delle seconda,che aveva
tra l’altro lamentato la lesione, con le impugnate disposizioni testamentarie, della quota di
legittima a lei spettante quale vedova del de cuius.
La Corte d’Appello ha motivato tale decisione, ravvisando la nullità della riassunzione

del

giudizio, che era stato dichiarato interrotto per la morte del difensore dell’Imbastari,per
l’invalidità della notificazione dell’atto riassuntivo, in quanto eseguita a mani della “madre
convivente ” del destinatario e supponendo, pur osservando che nell’avviso postale di
ricevimento non ne erano indicate “in modo preciso le generalità”, che tale persona fosse
la Saletti, concludendo che tale ricezione, oltre a non essere consentita perché la medesima
risultava residente altrove e non presso il ‘figlio “,fosse anche contraria al dovere di “lealtà
processuale”,in quanto riferibile a persona che nel giudizio era antagonista del destinatario.
Ricorre la Saletti, con unico motivo, genericamente articolato quale “violazione e falsa
applicazione di norme di diritto in relazione all’art. 360 n. 3 e n. 5 c.p.c., e sostanzialmente
denunciando l’ “errore macroscopico” commesso dalla Corte, nel ritenere che essa
ricorrente fosse la madre dell’Imbastari, sottoscrivente l’avviso di ricevimento postale, atto
che in realtà era stato firmato dalla effettiva “madre convivente, sig.ra Maria Elisabetta
Imbastari” .
Resiste l’unico intimato,Luciano Imbastari, con controricorso.
Tanto premesso, ritiene il giudicante che il ricorso, denunciando un tipico errore
revocatorio, costituito dalla clamorosa svista in cui è incorso il giudice di appello, nel
1

giudizio ad oggetto dell’eredità di Luciano Imbastari, vertente tra Massimo

ritenere che tra le due parti sussistesse quel rapporto parentale che, come si precisa nella
stessa impugnazione, risultava chiaramente insussistente dagli atti del processo e dallo
stesso riportato tenore letterale dell’avviso di ricevimento, esula dalla cognizione di
legittimità ex art. 360 c.p.c. di questa Corte ,rientrando ex art. 395 n. 4 c.p.c. in quella del
giudice di merito incorso nell’errore. E, non a caso,è la stessa parte ricorrente a precisare

impropriamente impugnata, anche l’appropriata domanda di revocazione, diretta

alla

competente Corte d’Appello di Roma.
Si propone conclusivamente dichiararsi il ricorso inammissibile, dispensandosi la ricorrente
dall’inutile (attesa l’evidenza decisoria ex art. 380 bis c.p.c.)

integrazione del

contraddittorio nei confronti della rimanente parte del processo,Marie Sissian.
Roma 7 dicembre 2012

11 Cons.rel.L.Piccialli ”

Premesso quanto precede,non essendovi altro da aggiungere a quanto esposto nella
relazione,cui non hanno fatto seguito osservazioni delle parti o del P.G. e che il collegio
integralmente condivide,non resta che dichiarare l’inammissibilità del ricorso,con il quale è
stato impropriamente dedotto un errore revocatorio,pur essendo stato già proposto
l’appropriato rimedio di cui all’art. 395 n.

4 c.p.c..

Le spese,infine,seguono la soccombenza.
P . Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente al rimborso,in favore del
controricorrente,delle spese del giudizio,che liquida in complessivi € 2.600,00 di cui 100 per
esborsi.
Così deciso in Roma il 19 marzo 2013

11 Funzionario Giudiziar:
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DEPOSITATO 114 CANcau

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(v. pag. 5, capo C del ricorso) di aver proposto avverso la medesima sentenza, in questa sede

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