Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10029 del 20/04/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 20/04/2017, (ud. 19/01/2017, dep.20/04/2017),  n. 10029

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2089/2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

CMS DI D.G. & C SAS;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2260/9/2014, emessa il 17/11/2014 della

COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di BOLOGNA, depositata il

15/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 19/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. LUCIO

NAPOLITANO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito del D.L. n. 168 del 2016, art. 1 bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016;

dato atto che il collegio ha autorizzato, come da Decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata, osserva quanto segue:

Con sentenza n. 2260/9/2014, depositata il 15 dicembre 2014, non notificata, la CTR dell’Emilia – Romagna rigettò l’appello principale proposto dalla CMS S.a.s. di D.G. e C. nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale di Ravenna, per la riforma della sentenza di primo grado della CTP di Ravenna, che, limitando i ricavi non dichiarati a Lire 231.362.997 ed annullando l’accertamento per Lire 279.927.458 riferiti a prelevamenti, aveva parzialmente accolto il ricorso proposto dalla contribuente avverso l’avviso di accertamento con il quale l’Ufficio aveva accertato maggiori ricavi per l’anno 2001 sulla base d’indagine della Guardia di Finanza di Lugo, rigettando nel contempo l’appello incidentale dell’Ufficio volto ad ottenere la piena conferma della legittimità dell’atto impositivo impugnato.

La CTR, per quanto qui rileva, nel rigettare l’appello incidentale dell’Ufficio affermò che spetta a quest’ultimo offrire gli elementi di fatto per qualificare quali ricavi i prelevamenti effettuati dai conti correnti bancari oggetto di accertamento, ciò che nella fattispecie non aveva fatto.

Avverso la pronuncia della CTR l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo.

L’intimata non ha svolto difese.

Con l’unico motivo l’Amministrazione ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 e art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Il motivo è manifestamente fondato.

Questa Corte ha avuto modo più volte di precisare che l’accertamento tributario fondato sull’esame dei conti bancari del contribuente, in relazione al disposto del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1, n. 2, è basato su presunzione legale relativa (tra le molte, cfr. Cass. sez. 5, 29 luglio 2016, n. 15857; Cass. sez. 5, 30 dicembre 2015, n. 26111; Cass. sez. 5, 4 agosto 2010, n. 18081), a fronte della quale il contribuente è abilitato a fornire la prova contraria che i singoli movimenti non si riferiscano ad operazioni imponibili.

La decisione impugnata ha dunque violato il criterio di riparto dell’onere probatorio in punto di qualificazione come ricavi dei prelevamenti effettuati dai conti correnti oggetto dell’accertamento.

La sentenza impugnata va pertanto cassata in accoglimento del ricorso dell’Amministrazione finanziaria e la causa rimessa per nuovo esame alla CTR dell’Emilia – Romagna in diversa composizione, che si uniformerà al succitato principio di diritto e provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

PQM

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale dell’Emilia – Romagna in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 19 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 20 aprile 2017

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