Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10029 del 15/05/2015


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Civile Sent. Sez. L Num. 10029 Anno 2015
Presidente: COLETTI DE CESARE GABRIELLA
Relatore: GHINOY PAOLA

SENTENZA

sul ricorso 5080-2011 proposto da:
NAPOLI GIROLAMO C.F. NPLGLM53T13F105P, domiciliato in
ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE
SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso
dall’avvocato SABINA PIZZUTO, giusta delega in atti;
– ricorrente contro

2015
233

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
C.F. 80078750587, in persona del legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
CESARE BECCARIA

29,

presso l’Avvocatura Centrale

Data pubblicazione: 15/05/2015


dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati
MAURO RICCI, avvocato CLEMENTINA PULLI, giusta delega
in calce alla copia notificata del ricorso;
– resistente con mandato

avverso la sentenza n. 181/2010 della CORTE D’APPELLO

2043/2001;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 15/01/2015 dal Consigliere Dott. PAOLA
GHINOY;
udito l’Avvocato RICCI MAURO per delega verbale PULLI
CLEMENTINA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIANFRANCO SERVELLO, che ha concluso
per l’inammissibilità in subordine rigetto.

di REGGIO CALABRIA, depositata il 12/02/2010 r.g.n.

R. Gen. N. 5080/2011
Udienza 15.1.2015

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza n. 181 del 2010 la Corte d’appello di Reggio Calabria,
andando di contrario avviso rispetto alla sentenza del Tribunale di Palmi,
rigettava la domanda proposta da Girolamo Napoli avente ad oggetto il
riconoscimento dell’assegno ordinario di invalidità. Allo scopo la Corte

grado di giudizio, che avevano accertato il difetto del requisito contributivo a
motivo dell’avvenuta cancellazione del Napoli dagli elenchi dei lavoratori
agricoli per l’anno 1995. La Corte rilevava che, a prescindere dall’illegittimità
o meno del provvedimento con il quale era stata disposta detta cancellazione,
che non era stato notificato all’interessato, questi tuttavia non aveva fornito la
prova, che su di lui incombeva. dell’esistenza del rapporto di lavoro agricolo,
al fine di dimostrare la sussistenza del requisito contributivo richiesto per
l’ottenimento della provvidenza.
Per la cassazione della sentenza Girolamo Napoli ha proposto ricorso,
affidato a quattro motivi; l’Inps si è costituito con procura in calce al ricorso
notificato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Come primo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa
applicazione degli articoli 434 e 414 c.p.c.
Argomenta che l’inosservanza dell’onere di specificazione dei motivi di
gravame in cui è incorsa la controparte, il cui atto di appello constava di poco
più di due righe con contenuto generico, avrebbe dovuto indurre il giudice di
secondo grado a dichiarare la nullità dell’appello; aggiunge che neppure erano
stati indicati i mezzi di prova di cui l’appellante intendeva avvalersi.
2. Come secondo motivo deduce la violazione e falsa applicazione degli
articoli 115,116 e 437 secondo comma c.p.c. Lamenta che la Corte abbia
ammesso la consulenza tecnica al fine di accertare la sussistenza del requisito
contributivo, in difetto di richiesta di parte, con conseguente violazione
dell’articolo 115 c.p.c. e facendo cattivo uso del potere conferito dall’articolo
437 c.p.c. . La Corte avrebbe poi errato valorizzando il documento del
Pao Ghinoy, estensore
3

recepiva le conclusioni della consulenza tecnica contabile disposta nel secondo

R. Gen. N. 5080/2011
Udienza 15.1.2015

23/11/2004 che attestava la cancellazione dall’ elenco dei coltivatori diretti,
che era stato acquisito dal consulente tecnico d’ufficio senza che l’Inps ne
avesse richiesto la produzione.
3. Come terzo motivo deduce la violazione e falsa applicazione
dell’articolo 17 del D1 n. 7 del 1970 in relazione agli articoli 24 e 111 della

incorsa la Corte d’appello laddove ha ammesso la produzione del
provvedimento di cancellazione dagli elenchi dei coltivatori diretti che non era
stato notificato all’interessato.
4. Come quarto motivo lamenta il vizio di motivazione nel quale sarebbe
incorsa la Corte d’appello laddove, dopo aver richiesto la prova della notifica
all’assicurato del provvedimento di cancellazione, ne ha tenuto conto pur in
difetto di detta prova.
5. Il primo motivo di ricorso è fondato.
5.1. Il Tribunale aveva accolto la domanda del Napoli argomentando che
per dimostrare la sussistenza del requisito contributivo il ricorrente aveva
prodotto il mod. C2 e l’estratto conto assicurativo aggiornato al febbraio 2001,
nei quali non vi era traccia della cancellazione per il periodo compreso tra il
1991 e il 1995 cui aveva fatto riferimento la memoria dell’Inps. Né la
deduzione formulata dall’Inps dell’avvenuta cancellazione era stata in alcun
modo documentata.
5.2. A fronte di tali argomentazioni, l’appello proposto dall’Inps aveva la
seguente motivazione : “Il Tribunale ha inopinatamente deciso la causa ed
accolto la domanda, non ostante il rilievo fatto dall’Inps sull’inesistenza del
requisito contributivo, anche in considerazione dell’assenza di prova idonea
fornita dalla controparte”.
5.3.Tale contenuto non è idoneo a soddisfare i requisiti richiesti dall’art.
434 c.p.c.. , nel testo operante

ratione temporis,

anteriore alla riforma disposta

dall’art. 54 c. 1 lett. c) bis del D.1. 22 giugno 2012 n. 83, conv. nella L. 7 agosto
2012 n. 134.

Pao
Ghinoy,
p)

estensore

,

2/

4

Costituzione, lamentando la violazione del diritto di difesa nel quale sarebbe

R. Gen. N. 5080/2011
Udienza 15.1.2015

Con riferimento al previgente testo degli arti. 434 I c. e 342 I c. c.p.c., sui
requisiti di specificità dei motivi di impugnazione la giurisprudenza di questa
Corte si è condivisibilmente orientata nel senso che, perché sia valido, l’atto d’
appello non deve soltanto consentire di individuare le statuizioni in concreto
impugnate e i limiti dell’impugnazione, ma è indispensabile anche, pure

le ragioni su cui si fonda l’impugnazione siano formulate con un sufficiente
grado di specificità e correlate con la motivazione della sentenza impugnata:
con l’effetto che, se da un lato il grado di specificità dei motivi di appello non
può essere previsto in via generale e assoluta, dall’altro lato esso richiede pur
sempre che alle argomentazioni proprie della sentenza impugnata siano
contrapposte le censure mosse dall’appellante, dirette a incrinarne il
fondamento logico-giuridico, (v. ex plurimis Cass. n. 5210 del 2003, Cass. n.
8926 del 2004, Cass. n. 967 del 2004, Cass. n. 11781 del 2005, Cass. n. 12984
del 2006, Cass. n. 9244 del 2007, e già Cass., S.U., n. 9628 del 1993, n. 9244
del 2007, Cass. n. 15166 del 2008, Cass. n. 25588 del 2010, Cass. S.U.
n.23299 del 2011, Cass. n. 1248 del 2013, Cass. n. 6978 del 2013) .
5.4. Il contenuto dell’appello nel caso non era idoneo a soddisfare gli
oneri così individuati. La scarna argomentazione si limitava infatti ad una
censura apodittica della decisione del Tribunale, che riproponeva le
contestazioni formulate nella memoria di costituzione di primo grado, senza
alcun riferimento alla motivazione fornita per risolverle. Non veniva in alcun
modo esplicitata infatti la ragione per la quale l’appellante riteneva che la
prova del requisito contributivo – contrariamente a quanto assunto dal primo
giudice- non fosse stata raggiunta, pur a fronte di documentazione di
provenienza dello stesso istituto (estratto conto contributivo), né alcuna
contestazione veniva formulata alla motivazione del Tribunale che faceva
carico all’Inps della prova dell’asserita cancellazione del Napoli dagli elenchi
dei lavoratori agricoli, che non risultava dagli estratti contributivi.
6. L’inosservanza dell’onere di specificazione dei motivi integra una
nullità tale da determinare l’inammissibilità dell’impugnazione, con

p.49

Paol
, Ghinoy,

estensore

2d,…

5

quando la pronuncia di primo grado sia stata censurata nella sua interezza, che

R. Gen. N. 5080/2011
Udienza 15.1.2015

conseguente effetto del passaggio in giudicato della sentenza impugnata, senza
possibilità di sanatoria dell’atto a seguito di costituzione dell’appellato e senza
che tale effetto pciOtat9 essere rimosso dalla specificazione dei motivi avvenuta
in corso di causa (in tal senso, Cass. Sez. U, n. 16 del 29/01/2000 e successive
conformi).

delle norme richiamate, segue l’accoglimento del primo motivo di ricorso, con
la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata ex art. 382 III c. c.p.c.
perché la causa non poteva essere proseguita e con la conferma della sentenza
di primo grado, sulla quale per l’inammissibilità dell’appello è sceso il
giudicato.
8. L’ accoglimento del primo motivo determina l’assorbimento degli
altri, che postulano un esame del contenuto della sentenza d’appello, ormai
precluso.
9. Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da
dispositivo, seguono la soccombenza dell’Inps, mentre quelle del giudizio
d’appello vengono compensate in ragione del fatto che il ricorrente non
deduce, né risulta dalla sentenza d’appello, che sia stato sollecitato al giudice il
rilievo dell’inammissibilità del gravame.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri. Cassa
senza rinvio la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, per essere
inammissibile l’appello e, decidendo nel merito, conferma la sentenza di primo
grado. Condanna l’Inps al pagamento delle spese del presente giudizio di
legittimità, che liquida in € 2.500,00 per compensi professionali, oltre ad €
100,00 per esborsi, rimborso spese generali nella misura del 15% ed accessori
di legge. Compensa le spese del giudizio di appello.
Così deciso in Roma il 15 gennaio 2015
Il Consigliere estensore

Il Presidente

7. Non avendo fatto la Corte di Reggio Calabria corretta applicazione

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