Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10029 del 15/04/2021

Cassazione civile sez. lav., 15/04/2021, (ud. 22/10/2020, dep. 15/04/2021), n.10029

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINI Umberto – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – rel. Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26856-2017 proposto da:

D.B.L., elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO D’ITALIA

83, presso lo studio dell’avvocato FILIPPO MARIA ROVESTI,

rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPE ROSSINI;

– ricorrente principale –

contro

ARTHEMIA S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZALE CLODIO 32, presso lo

studio dell’avvocato LIDIA SGOTTO CIABATTINI, che la rappresenta e

difende;

– controricorrente – ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 492/2017 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 17/05/2017 R.G.N. 1580/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/10/2020 dal Consigliere Dott. FEDERICO BALESTRIERI.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

Il Tribunale di Busto Arsizio riconosceva all’agente D.B.L., rigettate le sue ulteriori domande, la somma di Euro 427,43 (rispetto alla domanda di Euro 25.895,44) quale saldo, dovutogli dalla preponente ARTHEMIA s.r.l., del convenuto patto di non concorrenza, condannando l’agente a corrispondere alla società la somma di Euro 2.373,44 a titolo di indennità di mancato preavviso.

Avverso tale sentenza interponeva gravame l’agente; resisteva la società proponendo altresì appello incidentale.

Con sentenza depositata il 17.5.17, la Corte d’appello di Milano rigettava entrambi i gravami.

Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso il D.B., affidato ad unico motivo, cui resiste la società con controricorso, contenente ricorso incidentale parimenti affidato ad unico motivo.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

Il D.B. censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 2697,1749 e 1751 c.c., oltre che dell’art. 24 Cost. e dell’A.e.c. di settore.

Deduce che la sentenza impugnata affermò erroneamente che egli non aveva assolto il suo onere probatorio con riferimento alla prova della sussistenza dei contratti e relativi clienti apportati alla Arthemia s.r.l. nonchè dell’allegazione dei benefici acquisiti dalla proponente a seguito degli affari conclusi con i clienti, acquisiti o nuovi, nei periodi in questione.

Sul punto lamenta che la società aveva omesso di consegnargli la documentazione di cui all’art. 1749 c.c., comma 3, (“L’agente ha diritto di esigere che gli siano fornite tutte le informazioni necessarie per verificare l’importo delle provvigioni liquidate ed in particolare un estratto dei libri contabili”), contestando che le cd. “schedine” elaborate da Arthemia corrispondessero alla documentazione indicata dalla norma menzionata o comunque fossero corrispondenti alla realtà. Lamenta poi che l’art. 13 del’AEC agenti 2009 prevedeva la corresponsione di una indennità meritocratica ove l’indennità di risoluzione del rapporto “e l’indennità suppletiva” siano inferiori ad un certo valore massimo.

Il ricorso è inammissibile, non chiarendo adeguatamente gli errori di diritto contenuti nella sentenza impugnata ed i presupposti in fatto ed in diritto che dovrebbero condurre alla cassazione della sentenza impugnata, non essendo certamente idonei a tal fine i generici richiami alle norme codicistiche sopra riportati, nè, altrettanto genericamente, all’AEC menzionato (e neppure prodotto).

Il ricorso, in sostanza, risulta violativo dell’art. 366 c.p.c., nn. 3 e 4, mentre, è necessario osservarlo, la sentenza impugnata ha chiaramente affermato che il ricorrente ha omesso di specificare i contratti e relativi clienti per i quali non avrebbe percepito il compenso, mentre la denunciata mancata conoscenza dei relativi dati è sconfessata dai documenti aziendali che attestano la trasmissione aziendale mensile dei conteggi provvigionali operati dalla società, oltre che dall’accessibilità via web dei dati medesimi grazie all’apposita password fornita agli agenti, mentre, quanto all’indennità meritocratica e di fine rapporto, la Corte di merito ha accertato che il D.B. aveva omesso di indicare i benefici acquisiti dalla società (pag. 6 sentenza impugnata).

Il ricorso principale, in sostanza, si risolve in una generica contestazione della sentenza impugnata, senza considerare che il ricorso per cassazione è un giudizio a critica vincolata nel quale le censure alla pronuncia di merito devono trovare collocazione entro un elenco tassativo di motivi concludenti e specificamente idonei ad inficiare la sentenza impugnata, non essendo peraltro la Corte di cassazione giudice del fatto in senso sostanziale ed esercitando un controllo solo sulla legalità e logicità della decisione (arg., da ultimo, da Cass. ord. n. 6519/19).

Analoghe considerazioni debbono svolgersi con riferimento al ricorso incidentale con cui Arthemia lamenta il mancato riconoscimento del danno (quantificato in Euro 2.390), pari al valore di piccoli macchinari forniti dall’agente in comodato d’uso ai clienti e da esso non ritirati.

Ed invero la ratio decidendi della sentenza impugnata sul punto è che la società stessa non solo ben poteva procedere al recupero, ma che anzi era l’effettivo soggetto avente diritto alla restituzione.

Tale ratio decidendi non risulta censurata, sicchè il ricorso incidentale risulta inammissibile. Anche qui, peraltro ed in sostanza, la censura risulta una generica contestazione della sentenza impugnata.

Entrambi i ricorsi vanno dunque rigettati.

Le spese di lite conseguentemente compensate tra le parti.

P.Q.M.

La Corte rigetta entrambi i ricorsi e compensa interamente tra le parti le spese del presente giudizio.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di ambo le parti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per i rispettivi ricorsi, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 22 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 15 aprile 2021

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