Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10028 del 28/05/2020

Cassazione civile sez. VI, 28/05/2020, (ud. 12/12/2019, dep. 28/05/2020), n.10028

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – rel. Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22616-2018 proposto da:

R.G.C. IMMOBILIARE SRL, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZALE ENRICO DUNANT

15, presso lo STUDIO LEGALE CALENDA, rappresentata e difesa

dall’avvocato TERENZIO FULVIO RAFFAELE PONTE;

– ricorrente –

contro

C4 FRATELLI C. SNC DI G. C. & C., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato ELVIRA PATITTONI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2881/2018 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 12/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ENZO

VINCENTI.

Fatto

RITENUTO

che, con ricorso affidato a due motivi, R.G.C. Immobiliare S.r.l. ha impugnato la sentenza della Corte d’appello di Milano, resa pubblica in data 12 giugno 2018, che accoglieva il gravame proposto dalla C4 Fratelli C. s.n.c. avverso la decisione del Tribunale della medesima Città e, per l’effetto, respingeva la domanda riconvenzionale spiegata in primo grado dalla stessa R.G.C. volta ad ottenere (a fronte dell’azione monitoria della C4 s.n.c. per l’importo di Euro 9.600,00 a titolo di prestazione di fornitura di arredi per cucina) il risarcimento dei danni (da mancato guadagno dei canoni di locazione, nonchè dei costi sostenuti per il ripristino delle unità immobiliari sottostanti) conseguenti ad allagamento dei locali per errata esecuzione del montaggio degli arredi;

che la Corte d’appello di Milano, per quanto in questa sede ancora rileva, osservava: a) il corredo probatorio, documentale e testimoniale, era inidoneo a dimostrare l’effettiva preesistenza del contratto di locazione ai fini della riconoscibilità del danno patito da R.G.C. per mancato guadagno dovuto all’inagibilità dell’appartamento in forza dell’allagamento avvenuto in data (OMISSIS) poichè: risultava incerta la data a partire della quale è sorto l’obbligo in capo al conduttore della corresponsione del canone mensile di Euro 2.500,00, in quanto, seppur il contratto di locazione era stato stipulato in data (OMISSIS), risultava registrato solo in data (OMISSIS); – dalla comunicazione effettuata da R.G.C. il 21/09/2009 non emergeva alcun riferimento al rapporto di locazione, mentre in quella del 5/10/2009 il mancato introito dei canoni veniva quantificato in Euro 10.000,00, quale importo incongruo rispetto al canone mensile dichiarato; – la mancata indicazione, nella deposizione testimoniale della teste B. (poi divenuta coniuge del legale rappresentante della RCG s.r.l.), dell’entità del presunto canone di locazione; b) era inidoneo anche il supporto probatorio (scritto del titolare di una ditta corrente in Roma in cui si affermava essersi effettuato intervento di ripristino “dei danni cagionati dall’evento”) volto a provare i costi affrontati da R.G.C. per il ripristino delle unità immobiliari sottostanti all’appartamento considerato;

che resiste con controricorso la C4 Fratelli C. S.n.c. di G. C. & C.;

che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio, in prossimità della quale la società ricorrente ha depositato memoria;

che il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione in forma semplificata.

Diritto

CONSIDERATO

che:

a) con il primo mezzo è denunciata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, nullità della sentenza per violazione degli artt. 112 e 434 c.p.c., per aver la Corte territoriale omesso di pronunciarsi sull’eccezione di inammissibilità ed improcedibilità dell’appello interposto dalla C4 Fratelli C. S.n.c. di G. C. & C. e regolarmente sollevata in giudizio;

a.1.) il motivo è inammissibile anche ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., n. 1, in quanto – oltre ad essere veicolato in violazione dei principi di specificità e di localizzazione processuale (art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 6), giacchè non solo non dà idonea contezza del contenuto dell’eccezione rispetto alla quale è dedotta l’omessa pronuncia, ma neppure del suo oggetto e cioè dell’appello (e a parte il diverso rilievo che la decisione della causa nel merito evidentemente comporta l’implicito rigetto dell’eccezione di inammissibilità dell’appello) – il vizio di omessa pronuncia non è configurabile in ordine alle eccezioni di rito, ma solo nel caso di mancato esame di domande ed eccezioni di merito (da ultimo Cass., n. 10422/2019; nello stesso senso Cass., n. 1876/2018; Cass., 1701/2009; Cass., S.U., n. 15982/2001);

b) con il secondo mezzo è prospettato, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (artt. 115 e 116 c.p.c.), per aver erroneamente il giudice di gravame, in mancanza di un confronto tra le risultanze istruttorie ed una loro valutazione, ritenuto non provati i danni lamentati da essa società R.G.C. Immobiliare con la domanda riconvenzionale, affidando, così, la decisione ad una motivazione pressochè inesistente;

b.1.) il motivo è inammissibile.

Le censure con esso dedotte non sono riconducibili, al paradigma del vigente art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, (nè tantomeno in base all’evocazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.: cfr. Cass. n. 11892/2016 e Cass., S.U., n. 16598/2016), poichè, a prescindere dal mero richiamo (in rubrica del motivo proposto) all’omesso esame di un fatto, la sostanza delle critiche alla sentenza impugnata si risolvono in un addebito di erronea o insufficiente valutazione delle risultanze istruttorie (e, pertanto, non a “fatti storici” specificamente individuati, secondo l’insegnamento di Cass., S.U., n. 8053/2014) o, comunque, investono fatti già esaminati e, quindi, apprezzati dalla Corte territoriale, di cui si propone una diversa e più favorevole lettura, chiamando, così, questa Corte ad un sindacato di merito e, dunque, veicolando una denuncia inammissibile anche in costanza del regime del vizio di motivazione di cui alla previgente formulazione dell’art. 360 c.p.c., n.;

la memoria di parte ricorrente, là dove non inammissibile per essere non solo illustrativa delle originarie ragioni di censura, ma anche integrativa e/o emendativa di esse, non fornisce argomenti idonei a scalfire i rilievi che precedono;

il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile e la ricorrente condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, come liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della VI-3 Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 12 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 maggio 2020

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