Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10028 del 15/04/2021

Cassazione civile sez. lav., 15/04/2021, (ud. 22/10/2020, dep. 15/04/2021), n.10028

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – rel. Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11142/2017 proposto da:

B.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE

BELLE ARTI 7, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE AMBROSIO, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato PATRIZIA RAVANELLI;

– ricorrente –

contro

BERGEN S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA NIZZA 59, presso lo studio

dell’avvocato AMOS ANDREONI, che la rappresenta e difende unitamente

agli avvocati AMEDEO BUFI, LAURA BERTOLASO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 463/2016 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 23/12/2016 R.G.N. 369/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

22/10/2020 dal Consigliere Dott. FEDERICO BALESTRIERI;

il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MUCCI

Roberto, ha depositato conclusioni scritte.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

La Bergen s.r.l. appellava la sentenza n. 361/16 del Tribunale di Bergamo, che, accogliendo parzialmente le domande formulate da B.G., ex agente della società, condannò quest’ultima a pagare la somma complessiva di Euro 78.000,00, oltre rivalutazione ed interessi, ritenendo ingiustificato il recesso della preponente dal rapporto di agenzia in quanto da un lato non correttamente azionata la clausola risolutiva espressa, prevista dal contratto individuale, e dall’altro privo di indicazione specifica sul contenuto della giusta causa allegata nella lettera di risoluzione.

Sosteneva la società che la clausola risolutiva espressa era stata implicitamente azionata ed in ogni caso provato lo sviamento di clientela a favore di una ditta concorrente, la BM di (OMISSIS), alla quale l’agente aveva anche fornito informazioni riservate sui prodotti Bergen, stante l’imitazione servile che ne era derivata.

Pertanto la risoluzione per giusta causa era pienamente sussistente, con la conseguenza che nulla era dovuto all’agente anche indipendentemente dalla clausola risolutiva espressa. Nel contratto, in ogni caso, sussisteva tale clausola che faceva riferimento ad alcune obbligazioni predeterminate ritenute essenziali, in mancanza delle quali operava la risoluzione ad nutum dal rapporto, sicchè il primo giudice aveva errato nel ritenerla non validamente azionata solo perchè non espressamente menzionata nella lettera di risoluzione.

Si costituiva il B. svolgendo eccezioni preliminari sulla procura alle liti e, quanto al merito, chiedendo la conferma della decisione, in quanto non vi era la prova delle condotte indicate dalla società, proponendo inoltre appello incidentale al fine di ottenere maggiori somme, derivanti da patti aggiunti in essere tra le parti.

Con sentenza depositata il 23.12.16, la Corte d’appello di Brescia, in totale riforma della sentenza impugnata, respingeva l’originaria domanda del B..

Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso quest’ultimo, affidato a quattro motivi, cui resiste la società con controricorso.

La Procura Generale ha fatto pervenire conclusioni scritte con cui chiede il rigetto del ricorso.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1.- Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 75 e 83 c.p.c., ribadendo l’eccezione di nullità della procura alle liti della società apposta sul ricorso in appello (per illeggibilità della firma del legale rappresentante).

La censura è infondata. Essa infatti non si misura con il rilievo della Corte bresciana secondo cui, peraltro, la procura esisteva già in base a diverso e precedente atto (la procura rilasciata in primo grado e per l’eventuale appello) dal quale era evincibile chiaramente il nome, la carica sociale (quest’ultima evincibile anche dall’indicazione risultante dagli atti) e la sottoscrizione della conferente ( F.).

2.- Con secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 1456 c.c., comma 2, in quanto la società mandante non aveva affatto menzionato (e comunicato) nella lettera di recesso la clausola risolutiva espressa, sicchè la risoluzione del contratto con effetto immediato poteva essere valutata solo alla stregua dell’art. 2119 c.c..

Il motivo è infondato posto che la sentenza impugnata ha valutato le legittimità o meno del recesso proprio alla stregua del principio codicistico invocato, tenendo anche conto della diversità esistente tra il rapporto di lavoro subordinato e quello di agenzia, ritenendo in particolare che l’attività di concorrenza sleale posta in essere dal B., confortata da numerose testimonianze, concretava una causa che non consentiva la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto, tanto più considerata la qualità di agente generale della Bergen ricoperta dal B..

3.-Con terzo motivo il B. denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2119 c.c., sotto il profilo della mancata indicazione, nella lettera di recesso, dei motivi dello stesso, con conseguente impossibilità, peraltro, di modificare successivamente le ragioni del recesso.

Il motivo è infondato.

Ed invero questa Corte, collegandosi ad un risalente orientamento di legittimità (cfr. Cass. n. 3592/77), ha recentemente affermato che il principio della necessità della contestazione immediata, sia pure sommarla, delle ragioni poste a base del recesso per giusta causa, con la conseguente preclusione di dedurre successivamente fatti diversi da quelli contestati, opera sia per il rapporto di lavoro subordinato che per quello di agenzia – data l’analogia dei due rapporti – ma in relazione solo al recesso del preponente, mentre il recesso per giusta causa (con conseguente diritto all’indennità per mancato preavviso) del lavoratore o dell’agente non è invece condizionato ad alcuna formalità di comunicazione delle relative ragioni, sicchè, a tal fine, può tenersi conto anche di comportamenti (del datore di lavoro o del preponente) ulteriori rispetto a quelli lamentati nell’atto di recesso (del lavoratore o dell’agente), Cass. n. 30063/19, Cass. n. 23455/04, Cass. n. 3898/99. Occorre tuttavia chiarire il principio (cfr. Cass. n. 7019/11) secondo cui se è vero che il preponente non deve fare riferimento, fin dal momento della comunicazione del recesso, a fatti specifici, a tal fine è sufficiente e necessario che di essi l’agente sia a conoscenza, anche “aliunde”.

Nella specie, come risulta dagli atti di causa ed inoltre dalle incontestate deduzioni della società, il B. era perfettamente a conoscenza dell’attività di concorrenza illecita posta in essere e che gli venne conseguentemente contestata sicchè, assolutamente in linea con la giurisprudenza di questa Corte il recesso in tronco deve ritenersi legittimo (Cass. n. 7019/11: Ai fini della legittimità del recesso nel rapporto di agenzia, il preponente non deve fare riferimento, fin dal momento della comunicazione del recesso, a fatti specifici, essendo sufficiente che di essi l’agente sia a conoscenza anche “aliunde”).

Il ricorso deve essere pertanto rigettato.

Le spese di lite seguono la soccombenza come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, pari ad Euro 5.250,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, otre spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a..

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 22 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 15 aprile 2021

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