Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10028 del 06/05/2011
Cassazione civile sez. lav., 06/05/2011, (ud. 14/04/2011, dep. 06/05/2011), n.10028
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROSELLI Federico – Presidente –
Dott. DE RENZIS Alessandro – rel. est. Consigliere –
Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –
Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –
Dott. MELIADO’ Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
ALENIA AERONAUTICA S.p.A., in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via L. G. Faravelli 22,
presso lo studio dell’Avv. Morrico Enzo per procura a margine del
ricorso;
– ricorrente –
contro
T.R.;
– intimato –
per la cassazione della sentenza n. 6803/07 della Corte di Appello di
Napoli del 2.10.2007/7.11.2007 nella causa iscritta al R.G. n. 5849
dell’anno 2006;
udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 14.04.2011;
udito l’avv. COSENTINO Valeria, per delega avv. MORRICO E., per la
ricorrente;
sentito il P.M., nella persona del Sost. Proc. Gen. Dott. BASILE
Tommaso, che ha concluso per la dichiarazione di estinzione del
giudizio per avvenuta rinuncia.
Fatto
FATTO E DIRITTO
1. Con sentenza n. 6803 del 2007 la Corte di Appello di Napoli, a seguito di rinvio da Cassazione disposto con sentenza n. 13303 del 2005, rigettava l’appello promosso ALENIA AERONAUTICA S.p.A. contro la decisione del Pretore di Nola – Sezione Distaccata di Pomigliano d’Arco. Con quest’ultima decisione era stata accolta la domanda proposta da T.R. in relazione ad illegittima sospensione in CIGS per il periodo successivo all’agosto 1993, con condanna della societa’ al pagamento delle differenze retributive, oltre accessori.
La Alenia Aeronautica S.p.A. ricorre per cassazione con tre motivi.
Il T. non si e’ costituito.
2. La ricorrente societa’- con la memoria presentata ex art. 378 c.p.c. – ha comunicato che tra le parti era stata raggiunta conciliazione con rinuncia al ricorso per cassazione nei confronti del T..
In tale situazione s’impone la dichiarazione di estinzione del giudizio di cassazione per intervenuta rinuncia. Nessuna statuizione va emessa sulle spese del giudizio di cassazione, non essendosi costituito l’intimato T..
P.Q.M.
LA CORTE dichiara estinto il giudizio per rinuncia. Nulla per le spese.
Cosi’ deciso in Roma, il 14 aprile 2011.
Depositato in Cancelleria il 6 maggio 2011