Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10027 del 28/05/2020

Cassazione civile sez. VI, 28/05/2020, (ud. 12/12/2019, dep. 28/05/2020), n.10027

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – rel. Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 31102-2018 proposto da:

S.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FEDERICO

CONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avvocato ANDREA MANZI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato LORENZO PICOTTI;

– ricorrente –

contro

D.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 3482/2018 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 18/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MARIO

CIGNA.

Fatto

RILEVATO

che:

D.A., quale unica erede del defunto padre D.D., convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Milano il proprio figlio S.L., per sentirlo condannare a corrisponderle la somma di Euro 24.884,18 per avere disposto a suo favore di somme di denaro depositate su c/c cointestato con il nonno. Si costituì S.L. sostenendo che le somme depositate sul detto conto cointestato non potevano ritenersi di esclusiva proprietà del nonno, avendo egli provveduto ad alcuni versamenti, e che aveva prelevato alcune somme per il mantenimento del “de cuius”.

Con sentenza 160/2017 del 10-1-2017 l’adito Tribunale, in parziale accoglimento della domanda, condannò S.L. a restituire alla madre l’importo di Euro 20.491,50; in particolare il Tribunale, premesso che i rapporti interni tra correntisti sono regolati dall’art. 1298 c.c., comma 2, (in virtù del quale debiti e crediti solidali si dividono in parti uguali), ritenne nella specie superata la presunzione di pari spettanza ai contestatari del conto delle somme ivi depositate, evidenziando al riguardo che il c/c in questione era stato alimentato (con eccezione di due versamenti effettuati dal S. per complessivi Euro 898,51) esclusivamente con provvista riferibile al cointestatario defunto D.D.; il S., pertanto, pur non essendo titolare sostanziale del credito, aveva disposte di somme presenti sul conto, e ne doveva quindi rispondere nei confronti del titolare effettivo del conto, restituendo tutte le somme che non erano state utilizzate in conformità con le istruzioni ricevute dal mandante in vita. Con sentenza 3482/2018 del 18-7-2018 la Corte d’Appello di Milano, decidendo sul gravame proposto da S.L., in parziale riforma dell’impugnata sentenza, ritenuto provato che ulteriori somme (rispetto a quelle indicate in primo grado) erano state destinate alla soddisfazione dei bisogni di D.D., ha condannato l’appellante a restituire alla madre D.A. la minore somma di Euro 16.060,44; in particolare la Corte territoriale ha ribadito che la presunzione di uguaglianza di cui all’art. 1298 c.c., comma 2, applicabile nei c/c cointestati per quanto concerne il rapporto tra cointestatari, è superata nel caso in cui si dimostri che le somme di cui al conto cointestato (e di cui si ha la disponibilità quali cointestatari) provengano (quasi) esclusivamente da fondi di uno dei correntisti; prova raggiunta nel caso di specie, ove i versamenti sul c/c cointestato erano costituiti quasi esclusivamente dalla pensione di invalidità civile del “de cuius” e dai contributi erogati dal Comune di (OMISSIS) per l’assistenza a D.D.; la Corte, inoltre, ha ritenute che le spese per le prestazioni professionali del personale (badanti O. ed A.) che avevano assistito il nonno invalido non potevano essere riconosciute, in quanto i documenti prodotti non costituivano ricevute di pagamento perchè prive di quietanza (erano state, infatti, sottoscritte dai due cointestatari ma non da chi avrebbe ricevuto gli importi in pagamento delle prestazioni assistenziali); nè la prova testimoniale poteva sostituire la quietanza per periodi precisi in riferimento da periodi di tempo determinati.

Avverso detta sentenza S.L. propone ricorso per Cassazione, affidato a tre motivi.

D.A. non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Il relatore ha proposto la trattazione della controversia ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.; detta proposta, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata, è stata ritualmente notificata.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con il primo motivo il ricorrente, denunziando – ex art. 360 c.p.c., n. 4, – la nullità del procedimento e della sentenza per violazione del principio del contraddittorio e della parità processuale tra le parti (art. 111 Cost.), si duole che la Corte (e ancor prima il Tribunale), inquadrando la fattispecie nel superamento della presunzione di cui all’art. 1298 c.c., comma 2, abbia costretto lo stesso ricorrente a provare le somme utilizzate nell’esclusivo interesse del nonno; in particolare lamenta che la Corte, pur essendoci principio di prova per iscritto (ricevute e fotografie), non aveva ritenuto di ammettere la prova per testi relativamente alle spese per il personale di assistenza.

Con il secondo motivo il ricorrente, denunziando – ex art. 360 c.p.c., n. 3, – violazione e falsa applicazione degli artt. 2724 e 2725 c.c., si duole che la Corte, nonostante un principio di prova per iscritto, non abbia ammesso la richiesta prova testimoniale sul rapporto di lavoro con il detto personale.

Con il terzo motivo il ricorrente, denunziando – ex art. 360 c.p.c., n. 3, – violazione e falsa applicazione dell’artt. 2727 e 2729 c.c., si duole che la Corte territoriale abbia, arbitrariamente e con considerazioni del tutto estranee al principio di presunzione, ridotto le spese sostenute per il sostentamento del de cuius.

I motivi sono tutti inammissibili in quanto, in violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6, gli stessi fanno riferimento ad emergenze processuali senza fornirne in ricorso l’indicazione specifica.

In particolare, comunque, i primi due motivi, da valutare congiuntamente in quanto tra loro connessi, sono inammissibili anche in quanto tendono a superare l’accertamento in fatto compiuto dalla Corte territoriale in ordine al superamento della presunzione di cui all’art. 1298 c.c., comma 2, e si risolvono in critiche, non ammissibili in sede di legittimità, sulla valutazione delle risultanze istruttorie per come operata dalla Corte di merito; il primo motivo, ove si denunzia la violazione dell’art. 111 Cost., è inammissibile anche perchè non viene idoneamente evidenziata alcuna ragione per la quale la detta norma sarebbe stata violata dalla Corte territoriale, sicchè al riguardo la doglianza appare incomprensibile.

Il terzo motivo è inammissibile anche in quanto non è stato rispettato il canone fissato (in motivazione) da Cass. sez. unite 1785/2018 per la deduzione della violazione “in iure” dei paradigmi normativi sulle presunzioni semplici, essendosi il ricorrente limitato a prospettare una diversa ricostruzione in fatto quale esito dei pretesi ragionamenti presuntivi.

Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile.

Nulla per le spese, non avendo l’intimata svolto attività difensiva in questa sede.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, poichè il ricorso è stato presentato successivamente al 30-1-2013 ed è stato dichiarato inammissibile, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 maggio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA