Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10027 del 27/04/2010

Cassazione civile sez. lav., 27/04/2010, (ud. 17/03/2010, dep. 27/04/2010), n.10027

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. PICONE Pasquale – Consigliere –

Dott. NOBILE Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 16547/2006 proposto da:

TELECOM ITALIA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLE TRE MADONNE 8,

presso lo studio dell’avvocato MARAZZA MAURIZIO, che la rappresenta

e difende unitamente all’avvocato RIZZO GAETANO, giusta mandato a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

B.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G.

ZANARDELLI 20, presso lo studio dell’avvocato BUONAFEDE ACHILLE,

rappresentato e difeso dall’avvocato BOTTARI MARIA GRAZIA, giusta

mandato a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 89/2006 della CORTE D’APPELLO di REGGIO

CALABRIA, depositata il 14/02/2006 R.G.N. 267/03;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/03/2010 dal Consigliere Dott. VITTORIO NOBILE;

udito l’Avvocato DE FEO DOMENICO per delega MARAZZA MAURIZIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso al Giudice del lavoro di Reggio Calabria, depositato il 26-5-1999, B.D., dipendente della Telecom Italia s.p.a. dal 1958, assumeva: che dall’1-1-1989 aveva operato con la qualifica di Responsabile di Ufficio Progetti rete, (OMISSIS) livello area quadri ccnl dell’epoca; che il ccnl del 1996 aveva trasformato la precedente classificazione del personale; che, pur avendo sempre continuato a svolgere di fatto le stesse mansioni assegnategli dal 1-1-1989 (sebbene nel 1995 gli fosse stato tolto il servizio Cartografia digitalizzata – CAD e nel 1997 gli fosse stato ridotto il numero degli assistenti) a decorrere dal 1-4-1997 era stato inquadrato nel livello (OMISSIS) (con la qualifica di “specialista”, rientrante nell’area impiegati) anzichè nel livello (OMISSIS) (“professionista”, rientrante nell’area quadri); che tale nuovo inquadramento era illegittimo in quanto aveva comportato una evidente dequalificazione e poteva altresì ravvisarsi anche un demansionamento nella sottrazione del coordinamento del servizio CAD e nella riduzione del numero degli assistenti; che tale contegno della società gli aveva cagionato un danno alla professionalità oltre a quello consistito nella mancata percezione dei maggiori emolumenti connessi al dedotto livello (OMISSIS) – area quadri.

Il ricorrente concludeva quindi chiedendo che fosse accertato e dichiarato il suo diritto ad essere inquadrato, dal 1-4-1997, nel livello (OMISSIS) (“professionista” – area quadri) di cui al ccnl del 1996 e che la società convenuta fosse condannata ad eseguire il dovuto inquadramento ‘”con ogni conseguenza comprese quelle retributive e previdenziali”, eventualmente reintegrandolo “nelle mansioni superiori acquisite fin dal 1989”, oltre al risarcimento del danno alla professionalità, da liquidarsi in via equitativa, ed al risarcimento del danno patrimoniale conseguente alla mancata percezione dei premi, gratifiche ed aumenti di merito spettanti ai dipendenti inseriti nell’area quadri, il tutto con vittoria delle spese.

La Telecom Italia s.p.a. si costituiva contestando la fondatezza dell’avversa domanda e chiedendo il rigetto della stessa.

Il Giudice del lavoro del Tribunale di Reggio Calabria, con sentenza n. 1270/2002 rigettava la domanda e compensava le spese.

Il B. proponeva appello avverso la detta sentenza, chiedendone la riforma con l’accoglimento della domanda.

La società si costituiva e resisteva al gravame.

La Corte d’Appello di Reggio Calabria, con sentenza depositata il 14-2-2006, in parziale accoglimento dell’appello, dichiarava che il B. aveva diritto ad essere inquadrato dal 1-4-1997 (fino alla data dell’avvenuto pensionamento) nel livello (OMISSIS) del ccnl 1996 e per l’effetto condannava la Telecom Italia s.p.a. ad eseguire tale inquadramento nonchè a corrispondere le connesse differenze retributive e previdenziali, oltre accessori, confermando nel resto l’impugnata sentenza e condannando la società al pagamento dei due terzi delle spese di entrambi i gradi, compensando l’altro terzo.

In sintesi la Corte territoriale riconosceva che l’attività svolta dal B. di Responsabile di ufficio progetti rete – livello (OMISSIS) Area quadri – rientrava nella declaratoria del livello (OMISSIS) del ccnl 1996 e rilevava che l’accordo di armonizzazione del detto ccnl non poteva comunque incidere sul diritto quesito del B. che già apparteneva all’area quadri.

La Corte di merito, poi, rigettava l’appello nella parte riguardante il risarcimento del danno alla professionalità e del danno patrimoniale.

Per la cassazione di tale sentenza la Telecom Italia s.p.a. ha proposto ricorso con tre motivi.

Il B. ha resistito con controricorso.

Da ultimo la società ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente osserva il Collegio che la eccezione di inammissibilità del ricorso avanzata dal controricorrente risulta manifestamente infondata.

Come questa Corte ha costantemente affermato, la erronea indicazione della sentenza impugnata è causa di inammissibilità del ricorso per cassazione soltanto se la parte cui il ricorso è diretto non abbia elementi sufficienti per individuare inequivocabilmente la sentenza stessa (v. Cass. 24-3-2009 n. 7053. Cass. 2-12-2004 n. 22661, Cass. 2-4-2002 n. 4661. Cass. S.U. 10-12-2001 n. 15603).

Nella fattispecie, il ricorso è rivolto inequivocabilmente “avverso la sentenza della Corte di Appello di Reggio Calabria n. 89/06, depositata il 14 febbraio 2006 e notificata il 28 marzo 2006” e tali dati esatti ed inequivoci sono riportati anche al termine (pagina 6) della narrativa del ricorso, che ricalca fedelmente lo “Svolgimento del processo” della sentenza impugnata.

L’evidente errore materiale, quindi, contenuto nelle conclusioni del ricorso (dove si indica una “sentenza 23 febbraio 2005 della Corte di Appello di Palermo”), non può incidere in alcun modo sulla ammissibilità del ricorso.

Con il primo motivo la società ricorrente, denunciando violazione degli artt. 112 e 342 c.p.c., in sostanza lamenta che la impugnata sentenza sarebbe stata resa “ultra petita” in quanto l’appello del B. “riguardava esclusivamente la questione di diritto se, prima inquadrato nel (OMISSIS) livello (area quadri) di cui al contratto collettivo 30-6-1992, lo stesso potesse essere successivamente inquadrato, vigente il contratto collettivo 9-9-1996, nel livello (OMISSIS) (non rientrante nell’area quadri)”, e “non riguardava invece la riconducibilità delle mansioni svolte a quelle proprie del livello (OMISSIS)”.

Il motivo è infondato non essendo la Corte territoriale incorsa nel vizio di ultrapetizione denunciato.

Con l’appello, che può essere esaminato direttamente in ragione del vizio di error in procedendo denunciato, il B., premesso che con il ricorso introduttivo aveva innanzitutto chiesto che fosse dichiaralo “che le mansioni espletate almeno fino al settembre 1996 (ed a partire dal 1-1-89) corrispondevano ad una delle figure comprese nel livello (OMISSIS) area quadri (responsabile o professionista) di cui al ccnl del 1996”, censurava la decisione di primo grado e concludeva chiedendo in primo luogo che fosse dichiarato il suo “diritto ad essere inquadrato nel livello (OMISSIS) di cui al ccnl del 1996. a decorrere dall’1-4-97 e fino alla data del pensionamento” e per l’effetto che fosse condannato “il datore di lavoro ad effettuare il giusto inquadramento con ogni conseguenza…”.

La Corte d’Appello ha interpretato la detta domanda osservando in particolare che “il B. in buona sostanza contesta il suo inquadramento nel livello (OMISSIS) sull’assunto che le mansioni da lui svolte in precedenza, essendo riferibili all’area quadri, erano parificabili a quelle previste nel citato livello (OMISSIS) e non già a quelle del livello (OMISSIS), rientrando solo il (OMISSIS) nell’area quadri”.

Ciò posto nella fattispecie non ricorre alcuna ultrapetizione, rientrando senz’altro nella domanda introduttiva (e nel motivo di appello) la riconducibilità delle mansioni svolte a quelle proprie del livello (OMISSIS), e non essendo, peraltro, censurabile in questa sede la interpretazione della domanda stessa (riservata ai giudici di merito), come sopra congruamente motivata dalla Corte territoriale (v. fra le altre Cass. 2-11-2005 n. 21208, Cass. 16-2-2004 n. 2916. Cass. 5-2-2004 n. 2148).

Con il secondo motivo la ricorrente denuncia insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine alla effettiva riconducibilità delle mansioni svolte a quelle proprie del livello (OMISSIS), deducendo che in sostanza la Corte territoriale avrebbe posto a base della decisione le schede di “valutazione e sviluppo delle prestazioni” i cui elementi generici sarebbero riferibili tanto ad un livello (OMISSIS) quanto ad un livello (OMISSIS).

Anche tale motivo è infondato.

La sentenza impugnata, infatti, dopo aver evidenziato “ciò che caratterizza le mansioni tipiche del livello (OMISSIS) del ccnl del 1996” (“responsabilizzazione primaria sui risultati attesi derivanti dalla conduzione e controllo di rilevanti unità organizzative”) e dopo aver accertato l’attività espletata dal B. di responsabile di Ufficio Progetti Rete/(OMISSIS) livello secondo il ccnl 1992, sulla base della documentazione prodotta ed in particolare della scheda di “valutazione e sviluppo delle prestazioni” riferibile all’anno 1996, con valutazione di fatto congruamente motivata in ordine alla sussistenza in concreto sia della “responsabilizzazione primaria sia del “controllo di rilevanti unità organizzative”, ha concluso affermando che la detta attività rientrava tra quelle proprie del livello (OMISSIS).

Tale decisione, conforme ai principi di diritto più volte affermati da questa Corte in ordine alla determinazione dell’inquadramento di un lavoratore (v. fra le altre Cass. 31-12-2009 n. 28284, Cass. 30-10-2008 n. 26234, Cass. 22-8-2007 n. 17896) e sostenuta da adeguata motivazione, resiste alla censura della società ricorrente, che, in sostanza, attraverso la denuncia di un vizio di motivazione, sollecita un revisione del “ragionamento decisorio” ed un riesame del merito, inammissibile in questa sede (v., fra le altre, da ultimo Cass. 7-6-2005 n. 11789, Cass. 6-3-2006 n. 4766).

Con il terzo motivo la società ricorrente, denunciando violazione degli artt. 2103, 2077 e 2095 c.c., art. 39 Cost., e della L. n. 190 del 1985, nonchè vizio di motivazione, in sostanza, premesso che il B. era stato inquadrato nel livello (OMISSIS) in base alla disciplina collettiva transitoria specifica, deduce che “in tema di inquadramento, il diritto alla collocazione in una determinata categoria è in funzione della normativa collettiva e non sopravvive quindi alla sostituzione di questa normativa da parte della successiva contrattazione che regoli la materia in termini diversi”, per cui ‘”non sembra possibile parlare di diritto quesito alla conservazione del precedente inquadramento anche per il periodo di tempo successivo alla sostituzione della precedente disciplina”.

Anche tale motivo è infondato.

Una volta accertato che le mansioni svolte andavano inquadrate nel livello (OMISSIS) del ccnl del 1996, correttamente la Corte territoriale ha osservato che le disposizioni transitorie dell’accordo di armonizzazione non potevano incidere sul diritto all’inquadramento nell’Area Quadri già acquisito dal B..

Peraltro, come questa Corte ha affermato in un caso analogo (vedi Cass. 12-6-2009 n. 13716), posto che la L. n. 58 del 1992, nel riformare il settore delle telecomunicazioni con il passaggio dei servizi di telefonia dal settore pubblico a quello privato, ha previsto la predisposizione, sulla base di accordo con le organizzazioni sindacali, di tabelle di equiparazione, stabilendo il criterio che risulti assicurata la tutela della professionalità acquisita e d’un trattamento economico globalmente non inferiore a quello precedentemente goduto, il diritto all’Area Quadri discende in primo luogo dalla corrispondenza a tale Area del personale del (OMISSIS) livello, prevista dalla stessa nuova disciplina contrattuale del 1996.

Pertanto la norma transitoria, negando tale corrispondenza (per “il personale appartenente all’ex livello (OMISSIS) che alla data del 31 marzo 1997 non avrebbe trovato collocazione nel livello (OMISSIS)”), risulta illegittima in quanto lede il diritto del lavoratore all’inquadramento già maturato, che costituisce non mera “aspettativa” – come sostiene la società – bensì “preesistente situazione giuridica”, “discendente dalla preesistente corrispondenza fra (OMISSIS) livello ed Area Quadri”, corrispondenza che la nuova disciplina “conferma” (così Cass. 13716/2009 citata).

Il ricorso va, pertanto, respinto.

Infine considerata la manifesta infondatezza dell’eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso avanzata dal controricorrente, ricorrono giusti motivi per compensare le spese tra le parti.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 17 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 27 aprile 2010

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