Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10027 del 15/05/2015


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Civile Sent. Sez. L Num. 10027 Anno 2015
Presidente: VIDIRI GUIDO
Relatore: MAISANO GIULIO

SENTENZA
sul ricorso 28445-2013 proposto da:
ILDEBRANDO CARLO C.F. LDBCRL51S05H501J, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA GEROLAMO BELLONI 88, presso
lo studio dell’avvocato GIULIO PROSPERETTI, che lo
rappresenta e difende, giusta delega in atti;
– ricorrente 2014
4102

contro

SWISS INTERNATIONAL AIR LINES LTD C.F. 06933161009,
in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA XXIV MAGGIO
43, presso lo studio dell’avvocato ANDREA BERNAVA,

Data pubblicazione: 15/05/2015

che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
– controrícorrente

avverso la sentenza n. 4671/2013 della CORTE
D’APPELLO di ROMA, depositata il 28/06/2013 R.G.N.
1142/2012;

udienza del 17/12/2014 dal Consigliere Dott. GIULIO
MAISANO;
udito l’Avvocato PROSPERETTI GIULIO;
udito l’Avvocato VINCI GEROLAMO per delega BERNAVA
ANDREA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. CARMELO CELENTANO che ha concluso per
il rigetto del ricorso.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Carlo Ildebrando impugnava il recesso intimatogli dalla Swiss
International Air Lines il 6 novembre 2003 in esito ad una procedura di
licenziamento collettivo assumendo che era stata violata la procedura
prevista dalla L. n. 223 del 1991. Il Tribunale di Roma, con sentenza del

sentenza depositata il 17 novembre 2008, rigettava l’appello e compensava
le spese. In sintesi la Corte territoriale affermava che il sindacato era stato
“ampiamente messo in condizione di valutare la situazione aziendale e di
negoziare eventuali soluzioni alternative al recesso” e, per quanto
riguardava la dedotta “mancata puntuale indicazione delle modalità di
applicazione dei criteri di scelta”, rilevava che tra le parti sociali era stata
“convenuta l’applicabilità dei criteri di legge in concorso tra loro” e che la
società aveva documentato che questo principio era stato “applicato nei
fatti” puntualmente, mentre il relativo motivo di appello risultava del tutto
generico. Con sentenza del 30 novembre 2011 la Corte di Cassazione
cassava tale sentenza della Corte d’appello di Roma richiamando i principi
più volte affermati in materia, secondo i quali la comunicazione di cui
all’art. 4 comma 9 della legge n. 223 del 1991 deve essere specifica e dare
pienamente conto dei criteri effettivamente e concretamente seguiti, e
considerando che, nel caso in esame, la Corte di merito aveva disatteso i
principi sopra richiamati, argomentando peraltro con evidente salto logico,
in quanto ha fondato la sussistenza (nella comunicazione in oggetto) della
“puntuale indicazione delle modalità di applicazione dei criteri di scelta”
convenuti, sulla ritenuta successiva “applicazione nei fatti” di tali criteri,
che sarebbe emersa alla luce della ricostruzione offerta in giudizio dalla
società in base alla documentazione prodotta, stante anche la mancanza,
nella specie, di una ricostruzione alternativa da parte del lavoratore,
laddove, invece, la specificità della ricostruzione della applicazione dei

15 aprile 2005 rigettava la domanda. La Corte d’Appello di Roma, con

criteri di scelta doveva necessariamente trasparire dalla comunicazione
stessa, che costituiva il presupposto indefettibile per qualsiasi verifica
successiva.
Giudicando in sede di rinvio la medesima Corte d’appello di Roma in
diversa composizione ha rigettato la domanda del ricorrente in riassunzione

Ildebrando Carlo considerando che la comunicazione in questione
conteneva in allegato una tabella con l’indicazione dei punteggi per tutti i
lavoratori, con la conseguente possibilità di raffrontare i punteggi assegnati
al ricorrente con quelli assegnati ai lavoratori non destinati al
licenziamento, ed il ricorso in riassunzione non contiene alcuna specifica
critica a tale prospetto ed ai criteri ivi applicati.
Ildebrando Carlo ha proposto ricorso per cassazione anche avverso tale
sentenza lamentando ex art. 360, n. 3 cod. proc. civ., violazione di legge
per mancato adeguamento al principio di diritto in violazione dell’art. 384,
comma 2, cod. proc. civ. avendo la sentenza della Corte di Cassazione
riconosciuto la violazione dell’art. 5, commi 1 e 3 della legge 223 del 1991
in relazione all’art. 4 comma 9 della stessa legge. In particolare si deduce
che dalla comunicazione in questione non si evincerebbe in alcun modo il
criterio di assegnazione ai lavoratori dei punteggi loro assegnati ed in base
ai quali sono stati disposti i licenziamenti.
Resiste la Swiss International Air Lines con controricorso.
Entrambe le parti hanno presentato memoria.
Il ricorrente ha presentato note di udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE

t

/911,

II ricorso non è fondato e va conseguentemente rigettato, non avendo la
sentenza impugnata disatteso il principio enunciato dai giudici di
legittimità.
Va infatti considerato che la impugnata sentenza si attenuta al dictum
della sentenza remittente volto ad evitare il vizio di motivazione riscontrato

con un iter argomentativo congruo e corretto sul versante logico-giuridico la regolarità della comunicazione finale ai fini del disposto dell’art. 4,
comma nono, della legge n. 223 del 2001, basando tale giudizio sulla
infondatezza dei motivi addotti nel ricorso per riassunzione. Ed invero per
il giudice di rinvio la comunicazione in esame conteneva in allegato una
tabella con l’indicazione dei punteggi per tutti i lavoratori con la possibilità
di raffrontare i punteggi assegnati al ricorrente con quelli attribuiti agli altri
lavoratori non destinatari del licenziamento. Per di più la tabella ed i
punteggi risultavano del tutto chiari e comprensibili sì da sottrarsi alle
generali censure mosse sia sul contenuto della tabella sia sulle modalità di
applicazioni dei punteggi assegnati. Ne consegue quindi che Ildebrando
Carlo ha finito con il suo ricorso per contrapporre la propria valutazione
delle risultanze istruttorie e della documentazione ritualmente acquisita al
processo a quella fornita dal giudice di rinvio, in modo non consentito in
questa sede di legittimità. Nè può sottacersi che il ricorrente non è riuscito
a fare riferimento – in violazione del principio della autosufficienza del
ricorso – a circostanze fattuali aventi un rilievo decisivo sulla sentenza per
attestare che una corretta applicazione dei criteri di scelta di cui all’art. 5
della legge n. 223 del 1991 avrebbe portato ad escluderlo dal numero dei
lavoratori da licenziare.
Va inoltre considerato che le tabelle ritenute sufficienti ai fini della
determinazione dei criteri di scelta dei lavoratori da licenziare, e che il
ricorrente ritiene non giustificate anche in sede di discussione e di note di o

nella sentenza di appello cassata. Ed infatti il giudice di rinvio ha valutato –

udienza, mai state contestate nei precedenti giudizi di merito costituiscono
valido motivo per legittimare la scelta effettuata.
Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di cassazione rigetta il ricorso;

complessive € 100,00 per esborsi ed in € 3.000,00 per compensi
professionali oltre accessori di legge;
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n.115 del 2002, dà atto della
sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente
principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello
stesso articolo 13.
Così deciso in Roma il 17 dicembre 2014.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in

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