Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10027 del 15/04/2021

Cassazione civile sez. lav., 15/04/2021, (ud. 22/10/2020, dep. 15/04/2021), n.10027

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – rel. Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27866/2016 proposto da:

T.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PASQUALE

STANISLAO MARINI 2, presso lo studio dell’avvocato RAFFAELLO

ALESSANDRINI, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

BANCA EUROMOBILIARE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ENNIO QUIRINO

VISCONTI 20, presso lo studio dell’avvocato NICOLA DOMENICO

PETRACCA, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati

ANDREA ALESSIO SAVOIA, OLIMPIO CESARE STUCCHI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2951/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 31/05/2016 R.G.N. 2793/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

22/10/2020 dal Consigliere Dott. FEDERICO BALESTRIERI.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

Il Tribunale di Roma rigettava il ricorso di T.G., agente della Banca Euromobiliare s.p.a., diretto ad ottenere la condanna della preponente al pagamento della somma di Euro 270.000 a titolo risarcitorio per il comportamento inadempiente di quest’ultima rispetto al mandato agenziale 4.5.09 – da cui, in tesi attorea, la Banca aveva receduto immotivatamente il 28.1.10 – con cui egli si obbligava a collocare i prodotti finanziari della stessa dietro un corrispettivo di Euro 9.000 mensili quale minimo garantito, oltre Euro 1.000 mensili quale incentivo, alla duplice condizione: a) della permanenza del rapporto per almeno 36 mesi; b) del raggiungimento degli obiettivi predeterminati.

La sentenza veniva gravata dall’agente.

Con sentenza depositata il 31.5.16, la Corte d’appello di Roma, resistente la Banca, rigettava l’impugnazione.

Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso il T., affidato a tre motivi, cui resiste la Banca con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1362 e 1353 c.c., lamentando che la sentenza impugnata aveva erroneamente ritenuto che le condizioni apposte al contratto di agenzia non avessero natura di condizione sospensiva, come da lui dedotto, ritenendo piuttosto che l’unica condizione per recedere dal contratto de quo era il rispetto del periodo di preavviso.

2. Con secondo motivo denuncia la violazione degli artt. 1358 e 1359 c.c., oltre ad omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio (sempre inerente l’avveramento legale della condizione per fatti e comunicazioni tra le parti di cui produce qui copia) per avere la Corte di merito erroneamente escluso che il contratto fosse sottoposto a condizione sospensiva, con le conseguenze previste dall’art. 1359 c.c. (la condizione si considera avverata qualora sia mancata per causa imputabile alla parte che aveva interesse contrario al suo avveramento).

3. Con terzo motivo l’agente denuncia la violazione degli artt. 1175,1375 e 1749 c.c. con particolare riferimento alla mancanza di lealtà e buona fede della preponente nell’esecuzione del contratto, evidenziando ancora che la Banca aveva receduto dal contratto dopo soli otto mesi dall’inizio del rapporto e solo perchè l’agente si era rifiutato di accettare modifiche peggiorative del contratto.

I tre motivi, stante la loro connessione, possono esaminarsi congiuntamente e risultano infondati.

Come esattamente rilevato dalla Corte capitolina, il contratto sottoscritto dalle parti in data 4 maggio 2009 prevedeva espressamente che: “Salvo quanto espressamente previsto dall’All. C, ciascuna delle parti può recedere dal contratto dando il preavviso nei termini di cui all’art. 1750 c.c., comma 3”, ed inoltre che “Le previsioni economiche di cui all’Allegato C avranno valore, limitatamente al periodo di effettiva vigenza del contratto di agenzia”, mentre il punto 8 dell’allegato C (disciplinante le condizioni economiche tra le parti) prevedeva, poi, che “La Banca Le riconoscerà un trattamento a titolo di “minimo provvigionale garantito” fino ad un importo massimo complessivo di Euro 324,000,00…. per un periodo massimo di 36 mesi, corrispondenti a quote mensili pari ad Euro 9.000,00… nell’ambito e durante l’effettiva vigenza del contratto”.

Il punto 10 contemplava, altresì, l’erogazione in favore dell’agente di un ulteriore importo mensile a titolo di incentivazione, sempre “limitatamente ai periodi di effettiva vigenza del contratto”.

L’esame del testo contrattuale evidenzia, come correttamente notato dai giudici di appello, che l’esercizio del diritto di recesso da parte della Banca Euromobiliare s.p.a fu impiegato in conformità alle previsioni contrattuali sottoscritte dalle parti, in aderenza, peraltro, con la disciplina dettata dal codice civile in tema di contratto di agenzia.

Di contro, osserva il Collegio, l’interpretazione fornita dal T., diretta a qualificare come condizione sospensiva del contratto la permanenza del rapporto (condizione il cui avveramento sarebbe stato impedito dalla Banca con l’esercizio del diritto di recesso), è infondata: sia in quanto in pendenza di condizione sospensiva il contratto non produce effetti (salvo quanto previsto dall’art. 1356 c.c., comma 1), effetti che invece nella specie ben si produssero, sia in quanto la permanenza del rapporto era invece (e più logicamente) il mero presupposto temporale del diritto alle provvigioni rivendicate, erogate dalla Banca solo “nell’ambito e durante l’effettiva vigenza del contratto (quale temine finale, quindi, di efficacia dell’accordo); unica condizione all’esercizio del diritto di recesso era quindi costituito dal rispetto del periodo di preavviso, adempimento rispettato dalla Banca.

Nè potrebbe ravvisarsi, nella specie, un comportamento posto in essere da quest’ultima contrario agli obblighi di correttezza e buona fede, tenuto conto che la decisione di recedere dal rapporto di agenzia è stata assunta, secondo il dettagliato accertamento della Corte di merito (pag. 4 sentenza), in considerazione della radicale divergenza tra i risultati promessi in sede di assunzione ed il volume di portafoglio realizzato dal T., accertamento non adeguatamente censurato dall’agente (che si limita a dedurre che il recesso sarebbe stato determinato dal suo rifiuto di accettare proposte peggiorative del rapporto), e del resto non censurabile in questa sede ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

L’interpretazione complessiva del contratto contenuta nella sentenza impugnata, logica ed immune da vizi giuridici, non può che essere confermata in questa sede, anche alla luce delle superiori osservazioni in tema di contratto sottoposto a condizione sospensiva, mentre le doglianze inerenti accertamenti o apprezzamenti di fatto da parte del giudice di merito sono ovviamente inammissibili.

Il ricorso deve essere pertanto rigettato.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 200,00 per esborsi, Euro 8000,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a.. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 22 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 15 aprile 2021

 

 

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